Art. 42 
 
 
             Stipulazione ed approvazione dei contratti 
 
  1. Si procede alla stipulazione del contratto in forma pubblica,  a
cura  dell'ufficiale  rogante,  ovvero  in  forma  privata   mediante
scrittura privata nonche' in forma elettronica,  secondo  la  vigente
normativa. 
  2. Il Segretario generale nomina, su proposta del capo dipartimento
competente, uno o piu'  funzionari  di  ruolo  della  Presidenza,  in
possesso  di  titolo  di  studio  e  competenza  adeguati,   per   lo
svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante. 
  3. Il contratto stipulato nelle  forme  previste  dal  comma  1  e'
approvato, rispettivamente, dal Segretario generale  o  dal  titolare
del Centro di responsabilita' competente. Resta salvo quanto previsto
dalle  vigenti  disposizioni  normative  in  materia   di   controlli
preventivi.