Art. 42 Stipulazione ed approvazione dei contratti 1. Si procede alla stipulazione del contratto in forma pubblica, a cura dell'ufficiale rogante, ovvero in forma privata mediante scrittura privata nonche' in forma elettronica, secondo la vigente normativa. 2. Il Segretario generale nomina, su proposta del capo dipartimento competente, uno o piu' funzionari di ruolo della Presidenza, in possesso di titolo di studio e competenza adeguati, per lo svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante. 3. Il contratto stipulato nelle forme previste dal comma 1 e' approvato, rispettivamente, dal Segretario generale o dal titolare del Centro di responsabilita' competente. Resta salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di controlli preventivi.