Art. 45 
 
 
        Verifica delle prestazioni per l'acquisizione di beni 
 
  1. Il collaudo relativo alle sole procedure di acquisizione di beni
e' effettuato, in forma individuale o  collegiale,  da  personale  in
servizio  presso  la  Presidenza,  in   possesso   della   competenza
necessaria.  Il  collaudatore  o  la  commissione  di  collaudo  sono
nominati dal responsabile del procedimento. Il responsabile, nel caso
di acquisizione di beni o di  esecuzione  di  lavori  di  particolare
complessita',  puo'  fare  ricorso  ad  organi   tecnici   di   altre
amministrazioni o ad estranei. 
  2. Per le forniture di beni e servizi di importo inferiore ad  euro
10.000,00, che  non  presentano  particolare  contenuto  tecnico,  si
prescinde dal certificato di regolare esecuzione  della  prestazione,
sostituito da un attestato di conformita' all'ordinazione. 
  3. Per le forniture di beni e servizi di importo inferiore ad  euro
100,00  l'atto  di  liquidazione  tiene   luogo   dell'attestato   di
conformita' all'ordinazione. 
  4. Per le forniture di beni aventi importo inferiore a 25.000 euro,
con esclusione dell'I.V.A., l'atto di collaudo puo' essere sostituito
da un certificato di regolare esecuzione della fornitura,  rilasciato
da  un  funzionario  tecnico  all'uopo  incaricato  e   vistato   dal
responsabile del procedimento. 
  5. Per le forniture di beni aventi importo superiore a 25.000 euro,
con esclusione dell'I.V.A., il collaudo dovra' essere eseguito da  un
funzionario tecnico nominato dal responsabile  del  procedimento.  Le
operazioni  di  collaudo  dovranno  risultare  da  apposito  processo
verbale, sottoscritto dal collaudatore e vistato dal responsabile del
procedimento. 
  6. Per le forniture di beni aventi importo superiore a 50.000 euro,
con esclusione dell'I.V.A., il collaudo dovra' essere eseguito da una
commissione nominata dal responsabile del procedimento e composta  da
tre membri. Le operazioni di collaudo  effettuate  dalla  commissione
dovranno  anch'esse   risultare   da   apposito   processo   verbale,
sottoscritto  da  ciascun  membro  e  vistato  dal  responsabile  del
procedimento. 
  7. L'Amministrazione puo' eseguire, almeno  semestralmente  analisi
di soddisfazione dell'utenza  interna  in  ordine  all'andamento  dei
servizi generali di funzionamento.