Art. 46 
 
 
        Verifica delle prestazioni per esecuzione di servizi 
 
  1. La verifica delle prestazioni relative a contratti per fornitura
di servizi deve risultare da un certificato di  regolare  esecuzione,
rilasciato dal responsabile del procedimento. 
  2. Per  i  contratti  ad  esecuzione  continuata  o  periodica,  il
responsabile del procedimento puo' nominare un funzionario incaricato
di   procedere   nel   tempo   alle   verifiche   sulla   regolarita'
dell'adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte.