Art. 46 Verifica delle prestazioni per esecuzione di servizi 1. La verifica delle prestazioni relative a contratti per fornitura di servizi deve risultare da un certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal responsabile del procedimento. 2. Per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, il responsabile del procedimento puo' nominare un funzionario incaricato di procedere nel tempo alle verifiche sulla regolarita' dell'adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte.