Art. 48 
 
 
                        Procedure in economia 
 
  1. L'acquisizione di  beni  e  servizi  e  l'esecuzione  di  lavori
mediante  il  ricorso  alla  procedura  in   economia   puo'   essere
effettuata,   ai   sensi   della    normativa    vigente,    mediante
amministrazione diretta ovvero procedura di cottimo fiduciario. 
  2. Il titolare del centro di responsabilita' puo' stipulare, previa
acquisizione del relativo curriculum, contratti, per  prestazioni  di
carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche a  soggetti
estranei all'Amministrazione iscritti in albi o dotati  di  specifica
professionalita', entro il limite  di  20.000  euro  I.V.A.  esclusa,
qualora tra  le  risorse  umane  disponibili  non  sia  presente  una
specifica competenza. 
  3. Le spese  effettuate  mediante  il  ricorso  alla  procedura  in
economia sono pagate previa presentazione  di  regolare  fattura.  Si
applica  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  in  materia  di
pagamenti delle pubbliche amministrazioni. 
  4. Alle procedure di  acquisizione  in  economia  si  applicano  le
vigenti disposizioni in materia di responsabile del procedimento. Per
le acquisizioni di prodotti e servizi tramite il mercato elettronico.
Le funzioni di responsabile del procedimento sono  svolte  dal  punto
istruttore della richiesta di offerta (RdO).