Art. 48 Procedure in economia 1. L'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori mediante il ricorso alla procedura in economia puo' essere effettuata, ai sensi della normativa vigente, mediante amministrazione diretta ovvero procedura di cottimo fiduciario. 2. Il titolare del centro di responsabilita' puo' stipulare, previa acquisizione del relativo curriculum, contratti, per prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche a soggetti estranei all'Amministrazione iscritti in albi o dotati di specifica professionalita', entro il limite di 20.000 euro I.V.A. esclusa, qualora tra le risorse umane disponibili non sia presente una specifica competenza. 3. Le spese effettuate mediante il ricorso alla procedura in economia sono pagate previa presentazione di regolare fattura. Si applica quanto previsto dalla vigente normativa in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni. 4. Alle procedure di acquisizione in economia si applicano le vigenti disposizioni in materia di responsabile del procedimento. Per le acquisizioni di prodotti e servizi tramite il mercato elettronico. Le funzioni di responsabile del procedimento sono svolte dal punto istruttore della richiesta di offerta (RdO).