Art. 51 Congruita' dei prezzi 1. L'accertamento della congruita' dei prezzi offerti dalle imprese e' eseguito dal titolare dei poteri di spesa o da funzionari a tal fine incaricati, con le modalita' previste dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici ed in particolare dall'art. 89 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 2. Nei soli casi di acquisizioni di beni e servizi particolarmente complessi, il responsabile puo' richiedere un parere al Dipartimento per le risorse strumentali, ovvero puo' nominare una commissione, composta anche da esperti di altre Amministrazioni, che accerti la congruita' dei prezzi praticati.