Art. 51 
 
 
                        Congruita' dei prezzi 
 
  1. L'accertamento della congruita' dei prezzi offerti dalle imprese
e' eseguito dal titolare dei poteri di spesa o da  funzionari  a  tal
fine incaricati, con le modalita' previste dalla vigente normativa in
materia di appalti  pubblici  ed  in  particolare  dall'art.  89  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  2. Nei soli casi di acquisizioni di beni e servizi  particolarmente
complessi, il responsabile puo' richiedere un parere al  Dipartimento
per le risorse strumentali, ovvero  puo'  nominare  una  commissione,
composta anche da esperti di altre Amministrazioni,  che  accerti  la
congruita' dei prezzi praticati.