ART. 30 (Gestione del transitorio - art. 35 del regolamento) 1. Al momento dell'attivazione, sul ReGIndE di cui all'articolo 7, dell'indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno, il portale dei servizi telematici invia un messaggio di PEC al medesimo soggetto comunicando l'avvenuta attivazione. La comunicazione riporta espressa avvertenza che il soggetto abilitato esterno dovra' usare per le successive trasmissioni unicamente la casella PEC. 2. Contestualmente all'invio della comunicazione di cui al comma 1, il portale invia un messaggio di PEC alla casella di servizio del PdA, prevista dall'articolo 25, comma 16. 3. A decorrere dalla comunicazione di cui al comma 1, il soggetto abilitato esterno utilizza unicamente il sistema di trasmissione della posta elettronica certificata, cosi' come disciplinato nel presente provvedimento. 4. A decorrere dalla comunicazione di cui al comma 1, il gestore dei servizi telematici: a) Invia comunicazioni e notificazioni solamente alla casella di PEC ivi indicata; b) Consente la ricezione di atti solo tramite PEC, rifiutando automaticamente il deposito tramite altro canale.