ART. 30 
 
        (Gestione del transitorio - art. 35 del regolamento) 
 
  1. Al momento dell'attivazione, sul ReGIndE di cui all'articolo  7,
dell'indirizzo  di  posta  elettronica   certificata   del   soggetto
abilitato  esterno,  il  portale  dei  servizi  telematici  invia  un
messaggio  di  PEC  al  medesimo  soggetto   comunicando   l'avvenuta
attivazione. La comunicazione  riporta  espressa  avvertenza  che  il
soggetto  abilitato  esterno   dovra'   usare   per   le   successive
trasmissioni unicamente la casella PEC. 
  2. Contestualmente all'invio della comunicazione di cui al comma 1,
il portale invia un messaggio di PEC alla  casella  di  servizio  del
PdA, prevista dall'articolo 25, comma 16. 
  3. A decorrere dalla comunicazione di cui al comma 1,  il  soggetto
abilitato esterno utilizza  unicamente  il  sistema  di  trasmissione
della posta elettronica  certificata,  cosi'  come  disciplinato  nel
presente provvedimento. 
  4. A decorrere dalla comunicazione di cui al comma  1,  il  gestore
dei servizi telematici: 
    a) Invia comunicazioni e notificazioni solamente alla casella  di
PEC ivi indicata; 
    b) Consente la ricezione di atti  solo  tramite  PEC,  rifiutando
automaticamente il deposito tramite altro canale.