(( Art. 27 quater Organi delle fondazioni bancarie 1. All'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole: «prevedendo modalita' di designazione e di nomina» sono inserite le seguenti: «, ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilita' e professionalita',» e dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis) previsione, tra le ipotesi di incompatibilita' di cui alla lettera g), dell'assunzione o dell'esercizio di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di societa' concorrenti della societa' bancaria conferitaria o di societa' del suo gruppo». ))