Art. 29 
 
           Efficienza produttiva del risarcimento diretto 
 
  1. Nell'ambito del sistema  di  risarcimento  diretto  disciplinato
dall'art. 150 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.209,  i
valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla  base  dei  quali
vengono  definite  le  compensazioni  tra  compagnie  sono  calcolati
annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva
delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi
e l'individuazione delle frodi. 
  (( 1-bis. L'ISVAP definisce  il  criterio  di  cui  al  comma  1  e
stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute. 
  2. (soppresso). ))