(( Art. 34 ter 
 
  Certificato di chiusura inchiesta nell'assicurazione obbligatoria 
                       per i veicoli a motore 
 
  1. Nel capo IV del titolo X del codice delle assicurazioni private,
di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  dopo
l'articolo 150 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 150-bis. (Certificato di chiusa inchiesta).  -  1.  E'  fatto
obbligo  alla  compagnia  di  assicurazione  di  risarcire  il  danno
derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla
richiesta del rilascio del certificato  di  chiusa  inchiesta,  fatto
salvo quanto disposto dal comma 2. 
  2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di
cui all'articolo 642 del codice penale, limitatamente all'ipotesi che
il bene assicurato sia un  autoveicolo,  il  risarcimento  del  danno
derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso  e'  effettuato
previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta». ))