Art. 23 
 
 
Autorizzazione unica in materia ambientale per  le  piccole  e  medie
                               imprese 
 
  1. Ferme restando le  disposizioni  in  materia  di  autorizzazione
integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure  e  ridurre
gli oneri per le PMI (( e per gli impianti non soggetti  alle  citate
disposizioni in materia di autorizzazione  integrata  ambientale  )),
anche sulla base dei risultati delle attivita' di  misurazione  degli
oneri amministrativi di cui  all'articolo  25  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008,  n.  133,  il  Governo  e'  autorizzato  ad  emanare  un
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  dell'ambiente  ((  e  della
tutela del territorio )) e del mare, del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e del  Ministro  dello  sviluppo
economico,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  al   decreto
legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   volto   a   disciplinare
l'autorizzazione unica ambientale e a  semplificare  gli  adempimenti
amministrativi delle piccole e medie imprese (( e degli impianti  non
soggetti alle disposizioni in  materia  di  autorizzazione  integrata
ambientale )), in base ai seguenti principi e criteri direttivi,  nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni: 
    a)  l'autorizzazione  sostituisce  ogni  atto  di  comunicazione,
notifica ed autorizzazione previsto  dalla  legislazione  vigente  in
materia ambientale; 
    b) l'autorizzazione unica ambientale e' rilasciata  da  un  unico
ente; 
    c)  il  procedimento  deve  essere  improntato  al  principio  di
proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in  relazione  alla
dimensione  dell'impresa  e  al   settore   di   attivita',   nonche'
all'esigenza  di  tutela  degli  interessi  pubblici  e  non   dovra'
comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese. 
  2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e  dalla  data  di
entrata in vigore  del  medesimo  regolamento  sono  identificate  le
norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono
abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. 
  (( 2-bis. La realizzazione delle  infrastrutture  di  ricarica  dei
veicoli elettrici e' sottoposta alla  disciplina  della  segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge  7
agosto 1990, n.241, e successive modificazioni. )) 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'epigrafe del Titolo III-bis,  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
          ambientale":  Titolo  III-bis  L'autorizzazione   integrata
          ambientale". 
              Si riporta il testo dell'articolo 25 del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  recante  "Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria": 
              "Art. 25. (Taglia-oneri amministrativi) 
              1. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, su proposta del  Ministro  per
          la pubblica amministrazione e l'innovazione e del  Ministro
          per la semplificazione normativa, e' approvato un programma
          per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti  da
          obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza
          dello Stato, con  l'obiettivo  di  giungere,  entro  il  31
          dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per  una  quota
          complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la
          riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si
          provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo
          1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi. 
              2. In attuazione del programma di cui al  comma  1,  il
          Dipartimento della funzione pubblica coordina le  attivita'
          di  misurazione   in   raccordo   con   l'Unita'   per   la
          semplificazione  e  la  qualita'  della  regolazione  e  le
          amministrazioni interessate per materia. 
              3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la
          pubblica amministrazione e l'innovazione e con il  Ministro
          per  la  semplificazione  normativa,  adotta  il  piano  di
          riduzione degli oneri amministrativi relativo alle  materie
          affidate alla competenza di ciascun Ministro, che definisce
          le   misure   normative,   organizzative   e   tecnologiche
          finalizzate al  raggiungimento  dell'obiettivo  di  cui  al
          comma 1, assegnando i relativi programmi  ed  obiettivi  ai
          dirigenti   titolari   dei   centri   di    responsabilita'
          amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per
          la semplificazione e la qualita' della regolazione  di  cui
          al comma 2 dell'articolo 1  del  decreto-legge  10  gennaio
          2006, n. 4, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9
          marzo 2006, n. 80, che assicura la  coerenza  generale  del
          processo nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale di
          cui al  comma  1.  Le  regioni,  le  province  e  i  comuni
          adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla  base
          delle attivita' di misurazione, programmi di  interventi  a
          carattere normativo, amministrativo e  organizzativo  volti
          alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi.  Per
          il coordinamento  delle  metodologie  della  misurazione  e
          della  riduzione  degli  oneri,  e'  istituito  presso   la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della
          finanza pubblica, un Comitato  paritetico  formato  da  sei
          membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal  Ministro
          per la semplificazione normativa, due dal  Ministro  per  i
          rapporti con le regioni e per la coesione  territoriale,  e
          da sei membri designati dalla citata Conferenza  unificata,
          rispettivamente, tre tra i  rappresentanti  delle  regioni,
          uno tra i rappresentanti delle province e  due  tra  quelli
          dei comuni. Per la partecipazione  al  Comitato  paritetico
          non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati
          della misurazione di cui al comma 15 sono  comunicati  alle
          Camere e ai Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa. 
              4.  Con  decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e  l'innovazione  e  del  Ministro  per  la
          semplificazione normativa, si provvede a definire le  linee
          guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3  e
          delle forme di verifica dell'effettivo  raggiungimento  dei
          risultati, anche  utilizzando  strumenti  di  consultazione
          pubblica delle categorie e dei soggetti interessati. 
              5. Sulla base degli esiti  della  misurazione  di  ogni
          materia, congiuntamente ai piani  di  cui  al  comma  3,  e
          comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e' delegato
          ad adottare uno o piu' regolamenti ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione  e  del  Ministro  per   la   semplificazione
          normativa,  di  concerto  con  il  Ministro  o  i  Ministri
          competenti, contenenti gli  interventi  normativi  volti  a
          ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle  imprese  e
          sui cittadini nei  settori  misurati  e  a  semplificare  e
          riordinare  la   relativa   disciplina.   Tali   interventi
          confluiscono nel processo di riassetto di cui  all'articolo
          20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
              6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti
          con le attivita' di misurazione  e  riduzione  degli  oneri
          amministrativi gravanti sulle imprese  e'  data  tempestiva
          notizia  sul  sito  web  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  del  Ministro  per   la
          semplificazione normativa e  dei  Ministeri  e  degli  enti
          pubblici statali interessati. 
              7.  Del  raggiungimento  dei  risultati  indicati   nei
          singoli piani  ministeriali  di  semplificazione  si  tiene
          conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.". 
              Per il testo dell'articolo 17  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          vedasi i riferimenti normativi all'articolo 3. 
              Si riporta l'epigrafe del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281: 
              Decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  recante
          "Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali"  (G.  U.  30
          agosto 1997, n. 202). 
              Per il testo degli articoli 20, 20-bis e 20-ter,  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo  per
          il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed  enti
          locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa",  vedasi  i  riferimenti
          normativi all'articolo 14. 
              Per il testo dell'articolo  19  della  legge  7  agosto
          1990,  n.  241,  recante  "Nuove  norme   in   materia   di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi", vedasi i  riferimenti  normativi
          all'articolo 2.