Art. 23
Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie
imprese
1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione
integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre
gli oneri per le PMI (( e per gli impianti non soggetti alle citate
disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale )),
anche sulla base dei risultati delle attivita' di misurazione degli
oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, il Governo e' autorizzato ad emanare un
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente (( e della
tutela del territorio )) e del mare, del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare
l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti
amministrativi delle piccole e medie imprese (( e degli impianti non
soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata
ambientale )), in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione,
notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in
materia ambientale;
b) l'autorizzazione unica ambientale e' rilasciata da un unico
ente;
c) il procedimento deve essere improntato al principio di
proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in relazione alla
dimensione dell'impresa e al settore di attivita', nonche'
all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovra'
comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di
entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le
norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono
abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
(( 2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei
veicoli elettrici e' sottoposta alla disciplina della segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n.241, e successive modificazioni. ))
Riferimenti normativi
Si riporta l'epigrafe del Titolo III-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale": Titolo III-bis L'autorizzazione integrata
ambientale".
Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria":
"Art. 25. (Taglia-oneri amministrativi)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro
per la semplificazione normativa, e' approvato un programma
per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da
obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza
dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31
dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota
complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la
riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si
provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo
1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il
Dipartimento della funzione pubblica coordina le attivita'
di misurazione in raccordo con l'Unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione e le
amministrazioni interessate per materia.
3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro
per la semplificazione normativa, adotta il piano di
riduzione degli oneri amministrativi relativo alle materie
affidate alla competenza di ciascun Ministro, che definisce
le misure normative, organizzative e tecnologiche
finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al
comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai
dirigenti titolari dei centri di responsabilita'
amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per
la semplificazione e la qualita' della regolazione di cui
al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
marzo 2006, n. 80, che assicura la coerenza generale del
processo nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale di
cui al comma 1. Le regioni, le province e i comuni
adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base
delle attivita' di misurazione, programmi di interventi a
carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti
alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per
il coordinamento delle metodologie della misurazione e
della riduzione degli oneri, e' istituito presso la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei
membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro
per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e
da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata,
rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni,
uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli
dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico
non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati
della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle
Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa.
4. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, si provvede a definire le linee
guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e
delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei
risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione
pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.
5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni
materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e
comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e' delegato
ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri
competenti, contenenti gli interventi normativi volti a
ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e
sui cittadini nei settori misurati e a semplificare e
riordinare la relativa disciplina. Tali interventi
confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti
con le attivita' di misurazione e riduzione degli oneri
amministrativi gravanti sulle imprese e' data tempestiva
notizia sul sito web del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la
semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti
pubblici statali interessati.
7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei
singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene
conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.".
Per il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
vedasi i riferimenti normativi all'articolo 3.
Si riporta l'epigrafe del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281:
Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali" (G. U. 30
agosto 1997, n. 202).
Per il testo degli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa", vedasi i riferimenti
normativi all'articolo 14.
Per il testo dell'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi", vedasi i riferimenti normativi
all'articolo 2.