Art. 24
Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 17, sesto periodo, dopo le parole:
«titoli abilitativi gia' rilasciati alla stessa data» sono inserite
le seguenti: «, anche ai fini delle eventuali relative proroghe»;
b) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, la parola
«richiesta» e' sostituita dalla seguente: «rilasciata»;
c) all'articolo 29-decies, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i
controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.»;
d) all'articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole da: «e' rilasciata» a: «smaltimento
alternativo» sono sostituite dalle seguenti: «e' rilasciata dalla
regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree
protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6
dicembre 1991, n. 394, per i quali e' rilasciata dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;
2) al comma 3, dopo la parola «autorizzazione» e' inserita la
seguente «regionale»;
(( d-bis) all'articolo 194, comma 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le imprese che effettuano il trasporto
transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio,
devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell'autorita'
del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione
nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle
previste dal diritto dell'Unione europea, ivi incluso un sistema di
controllo sulle emissioni di gas serra, e che l'operazione di
recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalita'
equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla
legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza»; ))
e) all'articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «Nelle more dell'emanazione del decreto di cui
al primo periodo, le autorita' competenti possono autorizzare, nel
rispetto della normativa (( dell'Unione europea )), le operazioni di
rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella
3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i
limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro
PCB/PCT.»;
f) all'articolo 228, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro
eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del
rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare
successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro
il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le
componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se
necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre
della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del
proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno.
E' fatta salva la facolta' di procedere nell'anno solare in corso
alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di
pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto
per l'anno solare in corso.»;
(( f-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo il secondo periodo e'
inserito il seguente: «Nell'ambito dell'articolazione temporale
potra' essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di
dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi
disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del
settore»; ))
g) all'articolo 268, comma 1, alla lettera p) le parole da: «per
le piattaforme» alle parole «gas naturale liquefatto off-shore;» sono
soppresse;
h) (( all'articolo 281, il comma 5 e' sostituito dal seguente: ))
« (( 5 )). Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme
in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in
atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo
economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
i) all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo il punto 1.4 e' inserito il seguente:
«1.4-bis terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati
in mare su piattaforme off-shore;».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 17, sesto
periodo, 10, comma 1, 29-decies, comma 1, 109, comma 2 e 3,
194, comma 3, 216-bis, comma 7, 228, 242, comma 7, 268,
comma 1, 281, comma 5, e il testo dell'allegato VIII alla
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, recante "Norme in materia ambientale", come modificati
dalla presente legge:
"Art. 6. (Oggetto della disciplina).
(Omissis).
17. (Omissis). Resta ferma l'efficacia dei titoli
abilitativi gia' rilasciati alla stessa data, anche ai fini
delle eventuali relative proroghe;
(Omissis)."
"Art.10. (Norme per il coordinamento e la
semplificazione dei procedimenti).
1. (Omissis). Qualora si tratti di progetti rientranti
nella previsione di cui al comma 7 dell'articolo 6,
l'autorizzazione integrata ambientale puo' essere
rilasciata solo dopo che, ad esito della verifica di cui
all'articolo 20, l'autorita' competente valuti di non
assoggettare i progetti a VIA."
"Art. 29-decies (Rispetto delle condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale).
1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto
previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne da'
comunicazione all'autorita' competente. Per gli impianti
localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma
3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico."
"Art. 109. (Immersione in mare di materiale derivante
da attivita' di escavo e attivita' di posa in mare di cavi
e condotte).
(Omissis).
2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei
materiali di cui al comma 1, lettera a), e' rilasciata
dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti
in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre
1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali e'
rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, in conformita' alle modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e
forestali, delle attivita' produttive previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto."
3. L'immersione in mare di materiale di cui al comma 1,
lettera b), e' soggetta ad autorizzazione regionale, con
esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione di
impatto ambientale. Per le opere di ripristino, che non
comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti,
e' dovuta la sola comunicazione all'autorita' competente."
"Art. 194 (Spedizioni transfrontaliere).
(Omissis).
3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto
internazionale di merci, le imprese che effettuano il
trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono
iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui
all'articolo 212. L'iscrizione all'Albo, qualora effettuata
per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri, non
e' subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie
di cui al comma 10 del medesimo articolo 212. Le imprese
che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti,
fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni
spedizione una dichiarazione dell'autorita' del Paese di
destinazione dalla quale risulti che nella legislazione
nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di
quelle previste dal diritto dell'Unione europea, ivi
incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas
serra, e che l'operazione di recupero nel Paese di
destinazione sia effettuata con modalita' equivalenti, dal
punto di vista ambientale, a quelle previste dalla
legislazione in materia di rifiuti del Paese di
provenienza."
"Art. 216-bis (Oli usati).
(Omissis).
7. Con uno o piu' regolamenti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da
adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
definite le norme tecniche per la gestione di oli usati in
conformita' a quanto disposto dal presente articolo. Nelle
more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo,
le autorita' competenti possono autorizzare, nel rispetto
della normativa dell'Unione europea, le operazioni di
rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato
A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n.
392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta
tabella in relazione al parametro PCB/PCT."
"Art. 228. (Pneumatici fuori uso).
1. Fermo restando il disposto di cui al decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonche' il disposto di
cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine
di garantire il perseguimento di finalita' di tutela
ambientale secondo le migliori tecniche disponibili,
ottimizzando, anche tramite attivita' di ricerca, sviluppo
e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per
ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione e'
fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di
provvedere, singolarmente o in forma associata e con
periodicita' almeno annuale, alla gestione di quantitativi
di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi
sul mercato e destinati alla vendita sul territorio
nazionale.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel
termine di giorni centoventi dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, sono
disciplinati i tempi e le modalita' attuative dell'obbligo
di cui al comma 1. In tutte le fasi della
commercializzazione dei pneumatici e' indicato in fattura
il contributo a carico degli utenti finali necessario,
anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici,
per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui al
comma 1.
3. Il trasferimento all'eventuale struttura operativa
associata, da parte dei produttori e importatori di
pneumatici che ne fanno parte, delle somme corrispondenti
al contributo per la gestione, calcolato sul quantitativo
di pneumatici immessi sul mercato nell'anno precedente
costituisce adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 con
esenzione del produttore o importatore da ogni relativa
responsabilita'.
3-bis. I produttori e gli importatori di pneumatici o
le loro eventuali forme associate determinano annualmente
l'ammontare del rispettivo contributo necessario per
l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli obblighi
di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di
ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare anche specificando gli oneri e le
componenti di costo che giustificano l'ammontare del
contributo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni
e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle
informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale
informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. E'
fatta salva la facolta' di procedere nell'anno solare in
corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e
degli importatori di pneumatici o le rispettive forme
associate, del contributo richiesto per l'anno solare in
corso.
4. I produttori e gli importatori di pneumatici
inadempienti agli obblighi di cui al comma 1 sono
assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria
proporzionata alla gravita' dell'inadempimento, comunque
non superiore al doppio del contributo incassato per il
periodo considerato"
"Art. 242. (Procedure operative ed amministrative).
(Omissis).
7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di
rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti
presenti nel sito e' superiore ai valori di concentrazione
soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone
alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del
documento di analisi di rischio, il progetto operativo
degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza,
operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori
misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine
di minimizzare e ricondurre ad accettabilita' il rischio
derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.
Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza
di cui al periodo precedente, che presentino particolari
complessita' a causa della natura della contaminazione,
degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie
o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi
medesimi, il progetto puo' essere articolato per fasi
progettuali distinte al fine di rendere possibile la
realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi
temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione
temporale potra' essere valutata l'adozione di tecnologie
innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi
sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo
tecnico-scientifico del settore. La regione, acquisito il
parere del comune e della provincia interessati mediante
apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto
responsabile, approva il progetto, con eventuali
prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo
ricevimento. Tale termine puo' essere sospeso una sola
volta, qualora la regione ravvisi la necessita' di
richiedere, mediante atto adeguatamente motivato,
integrazioni documentali o approfondimenti al progetto,
assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa
ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre
dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini
della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle
attrezzature necessarie all'attuazione del progetto
operativo e per il tempo strettamente necessario
all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui
al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i
nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente compresi, in particolare, quelli
relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove
necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo
all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo
scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione
costituisce, altresi', variante urbanistica e comporta
dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza ed
indifferibilita' dei lavori. Con il provvedimento di
approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di
esecuzione, indicando altresi' le eventuali prescrizioni
necessarie per l'esecuzione dei lavori ed e' fissata
l'entita' delle garanzie finanziarie, in misura non
superiore al cinquanta per cento del costo stimato
dell'intervento, che devono essere prestate in favore della
regione per la corretta esecuzione ed il completamento
degli interventi medesimi."
"Art. 268. (Definizioni)
1. (omissis); p) autorita' competente per il controllo:
l'autorita' a cui la legge regionale attribuisce il compito
di eseguire in via ordinaria i controlli circa il rispetto
dell'autorizzazione e delle disposizioni del presente
titolo, ferme restando le competenze degli organi di
polizia giudiziaria; in caso di stabilimenti soggetti ad
autorizzazione alle emissioni tale autorita' coincide,
salvo diversa indicazione della legge regionale, con quella
di cui alla lettera o); per stabilimenti sottoposti ad
autorizzazione integrata ambientale e per i controlli a
questa connessi, l'autorita' competente per il controllo e'
quella prevista dalla normativa che disciplina tale
autorizzazione; l'autorita' competente e' il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
si avvale eventualmente dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema delle
Agenzie ambientali, con oneri a carico del gestore. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle
finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore
della presente disposizione sono determinate e aggiornate
ogni due anni, sulla base del costo effettivo del servizio,
le tariffe a carico del gestore e le relative modalita' di
versamento per la copertura delle spese relative ai
controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle
condizioni stabilite dalle procedure di cui alla presente
Parte V in relazione alle piattaforme off-shore e ai
terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto
off-shore; (omissis)."
"Art. 281. (Disposizioni transitorie e finali).
5. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle
norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione
delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono
adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo
economico e, per quanto di competenza, con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281."
"Allegato VIII alla parte seconda (Categorie di
attivita' industriali di cui all'articolo 6, comma 12).
1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per
la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi
prodotti e processi non rientrano nel titolo III bis della
seconda parte del presente decreto.
2. I valori limite riportati di seguito si riferiscono
in genere alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora
uno stesso gestore ponga in essere varie attivita' elencate
alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa
localita', si sommano le capacita' di tali attivita'.
1. Attivita' energetiche.
1.1 Impianti di combustione con potenza termica di
combustione di oltre 50 MW.
1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.
1.3. Cokerie.
1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del
carbone.
1.4-bis. Terminali di rigassificazione e altri impianti
localizzati in mare su piattaforme off-shore.
2. Produzione e trasformazione dei metalli.
2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di
minerali metallici compresi i minerali solforati.
2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione
primaria o secondaria), compresa la relativa colata
continua di capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora.
2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli
ferrosi mediante:
a) laminazione a caldo con una capacita' superiore a 20
tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
b) forgiatura con magli la cui energia di impatto
supera 50 kJ per maglio e allorche' la potenza calorifica
e' superiore a 20 MW;
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso
con una capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate
di acciaio grezzo all'ora.
2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di
produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.
2.5. Impianti:
a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da
minerali, nonche' concentrati o materie prime secondarie
attraverso procedimenti metallurgici, chimici o
elettrolitici;
b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i
prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia),
con una capacita' di fusione superiore a 4 tonnellate al
giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al
giorno per tutti gli altri metalli.
2.6. Impianti per il trattamento di superficie di
metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici
o chimici qualora le vasche destinate al trattamento
utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.
3. Industria dei prodotti minerali.
3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker
(cemento) in forni rotativi la cui capacita' di produzione
supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in
forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 50
tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una
capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e
alla fabbricazione di prodotti dell'amianto.
3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi
quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con
capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali
compresi quelli destinati alla produzione di fibre
minerali, con una capacita' di fusione di oltre 20
tonnellate al giorno.
3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici
mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni
refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacita'
di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una
capacita' di forno superiore a 4 m³ e con una densita' di
colata per forno superiore a 300 kg/ m³.
4. Industria chimica.
Nell'ambito delle categorie di attivita' della sezione
4 si intende per produzione la produzione su scala
industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze
o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.
4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti
chimici organici di base come:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o
insaturi, alifatici o aromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli,
aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati,
eteri, perossidi, resine, epossidi;
c) idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi,
composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati,
isocianati;
e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti organometallici;
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre
sintetiche, fibre a base di cellulosa);
i) gomme sintetiche;
l) sostanze coloranti e pigmenti;
m) tensioattivi e agenti di superficie.
4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti
chimici inorganici di base, quali:
a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno,
fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti
di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo,
bicloruro di carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido
fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido
solforico, oleum e acidi solforati;
c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di
potassio, idrossido di sodio;
d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio,
carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato,
nitrato d'argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti
inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di
silicio.
4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di
fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio
(fertilizzanti semplici o composti).
4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti
di base fitosanitari e di biocidi.
4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o
biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di
base.
4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di
esplosivi.
5. Gestione dei rifiuti.
Salvi l'articolo 11 della direttiva 75/442/CEE e
l'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE, del 12 dicembre
1991 del Consiglio, relativa ai rifiuti pericolosi.
5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di
rifiuti pericolosi, della lista di cui all'articolo 1,
paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti
negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e
R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva
75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente
l'eliminazione degli oli usati, con capacita' di oltre 10
tonnellate al giorno.
5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali
definiti nella direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989 del
Consiglio, concernente la prevenzione dell'inquinamento
atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento
dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del 21
giugno 1989 del Consiglio, concernente la riduzione
dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di
incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacita'
superiore a 3 tonnellate all'ora.
5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non
pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della
direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacita'
superiore a 50 tonnellate al giorno.
5.4. Discariche che ricevono piu' di 10 tonnellate al
giorno o con una capacita' totale di oltre 25.000
tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti
inerti.
6. Altre attivita'.
6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre
materie fibrose;
b) di carta e cartoni con capacita' di produzione
superiore a 20 tonnellate al giorno;
6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di
lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di
fibre o di tessili la cui capacita' di trattamento supera
le 10 tonnellate al giorno.
6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la
capacita' di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno
di prodotto finito.
6.4:
a) Macelli aventi una capacita' di produzione di
carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;
b) Trattamento e trasformazione destinati alla
fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie
prime animali (diverse dal latte) con una capacita' di
produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al
giorno ovvero materie prime vegetali con una capacita' di
produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al
giorno (valore medio su base trimestrale);
c) Trattamento e trasformazione del latte, con un
quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al
giorno (valore medio su base annua).
6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di
carcasse e di residui di animali con una capacita' di
trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o
di suini con piu' di:
a) 40.000 posti pollame;
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o
c) 750 posti scrofe.
6.7. Impianti per il trattamento di superficie di
materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici,
in particolare per apprettare, stampare, spalmare,
sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire
o impregnare, con una capacita' di consumo di solvente
superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.
6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone
duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o
grafitizzazione.
6.8-bis. Cattura di flussi di CO 2 provenienti da
impianti che rientrano nel presente allegato ai fini dello
stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di
recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di
stoccaggio geologico di biossido di carbonio.".
Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, vedasi i riferimenti normativi
all'articolo 3.