Art. 24 
 
 
Modifiche  alle  norme  in  materia  ambientale  di  cui  al  decreto
                 legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    
    a) all'articolo 6, comma  17,  sesto  periodo,  dopo  le  parole:
«titoli abilitativi gia' rilasciati alla stessa data»  sono  inserite
le seguenti: «, anche ai fini delle eventuali relative proroghe»; 
    b)  all'articolo  10,  comma  1,  secondo  periodo,   la   parola
«richiesta» e' sostituita dalla seguente: «rilasciata»; 
    c) all'articolo 29-decies, comma 1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Per gli impianti localizzati in  mare,  l'Istituto
superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale  esegue  i
controlli di  cui  al  comma  3,  coordinandosi  con  gli  uffici  di
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.»; 
    d) all'articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 2, le parole da: «e'  rilasciata»  a:  «smaltimento
alternativo» sono sostituite dalle  seguenti:  «e'  rilasciata  dalla
regione,  fatta  eccezione  per  gli  interventi  ricadenti  in  aree
protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982,  n.  979  e  6
dicembre 1991, n. 394,  per  i  quali  e'  rilasciata  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»; 
      2) al comma 3, dopo la parola «autorizzazione» e'  inserita  la
seguente «regionale»; 
    (( d-bis) all'articolo 194, comma 3, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente  periodo:  «Le   imprese   che   effettuano   il   trasporto
transfrontaliero di rifiuti,  fra  i  quali  quelli  da  imballaggio,
devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione  dell'autorita'
del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella  legislazione
nazionale non vi siano  norme  ambientali  meno  rigorose  di  quelle
previste dal diritto dell'Unione europea, ivi incluso un  sistema  di
controllo sulle  emissioni  di  gas  serra,  e  che  l'operazione  di
recupero nel Paese  di  destinazione  sia  effettuata  con  modalita'
equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle  previste  dalla
legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza»; )) 
    e) all'articolo 216-bis,  comma  7,  dopo  il  primo  periodo  e'
inserito il seguente: «Nelle more dell'emanazione del decreto di  cui
al primo periodo, le autorita' competenti  possono  autorizzare,  nel
rispetto della normativa (( dell'Unione europea )), le operazioni  di
rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella
3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando  i
limiti stabiliti dalla predetta tabella  in  relazione  al  parametro
PCB/PCT.»; 
    f) all'articolo 228, dopo il comma 3, e'  inserito  il  seguente:
«3-bis. I produttori e  gli  importatori  di  pneumatici  o  le  loro
eventuali forme associate  determinano  annualmente  l'ammontare  del
rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno  solare
successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo  comunicano,  entro
il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare  anche  specificando  gli  oneri  e  le
componenti di costo che giustificano l'ammontare del  contributo.  Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  se
necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine  di  disporre
della completezza delle informazioni da divulgare anche a  mezzo  del
proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno.
E' fatta salva la facolta' di procedere  nell'anno  solare  in  corso
alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di
pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo  richiesto
per l'anno solare in corso.»; 
    (( f-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo il secondo  periodo  e'
inserito  il  seguente:  «Nell'ambito  dell'articolazione   temporale
potra'  essere  valutata  l'adozione  di  tecnologie  innovative,  di
dimostrata efficienza ed  efficacia,  a  costi  sopportabili,  resesi
disponibili  a  seguito  dello   sviluppo   tecnico-scientifico   del
settore»; )) 
    g) all'articolo 268, comma 1, alla lettera p) le parole da:  «per
le piattaforme» alle parole «gas naturale liquefatto off-shore;» sono
soppresse; 
    h) (( all'articolo 281, il comma 5 e' sostituito dal seguente: ))
« (( 5 )). Le integrazioni e le modifiche degli allegati  alle  norme
in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle  emissioni  in
atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con  il  Ministro  della  salute,  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico  e,  per  quanto  di  competenza,  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»; 
    i) all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo il  punto  1.4  e'  inserito  il  seguente:
«1.4-bis terminali di rigassificazione e altri  impianti  localizzati
in mare su piattaforme off-shore;». 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 6,  comma  17,  sesto
          periodo, 10, comma 1, 29-decies, comma 1, 109, comma 2 e 3,
          194, comma 3, 216-bis, comma 7, 228,  242,  comma  7,  268,
          comma 1, 281, comma 5, e il testo dell'allegato  VIII  alla
          parte seconda del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
          152, recante "Norme in materia ambientale", come modificati
          dalla presente legge: 
              "Art. 6. (Oggetto della disciplina). 
              (Omissis). 
              17.  (Omissis).  Resta  ferma  l'efficacia  dei  titoli
          abilitativi gia' rilasciati alla stessa data, anche ai fini
          delle eventuali relative proroghe; 
              (Omissis)." 
              "Art.10.   (Norme   per   il   coordinamento    e    la
          semplificazione dei procedimenti). 
              1. (Omissis). Qualora si tratti di progetti  rientranti
          nella  previsione  di  cui  al  comma  7  dell'articolo  6,
          l'autorizzazione   integrata   ambientale    puo'    essere
          rilasciata solo dopo che, ad esito della  verifica  di  cui
          all'articolo  20,  l'autorita'  competente  valuti  di  non
          assoggettare i progetti a VIA." 
              "Art.    29-decies    (Rispetto    delle     condizioni
          dell'autorizzazione integrata ambientale). 
              1. Il  gestore,  prima  di  dare  attuazione  a  quanto
          previsto dall'autorizzazione integrata ambientale,  ne  da'
          comunicazione all'autorita' competente.  Per  gli  impianti
          localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione
          e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al  comma
          3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del  Ministero
          dello sviluppo economico." 
              "Art. 109. (Immersione in mare di  materiale  derivante
          da attivita' di escavo e attivita' di posa in mare di  cavi
          e condotte). 
              (Omissis). 
              2.  L'autorizzazione   all'immersione   in   mare   dei
          materiali di cui al comma  1,  lettera  a),  e'  rilasciata
          dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti
          in aree protette nazionali di cui alle  leggi  31  dicembre
          1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n.  394,  per  i  quali  e'
          rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  in  conformita'  alle  modalita'
          stabilite con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio, di concerto  con  i  Ministri  delle
          infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole  e
          forestali, delle attivita' produttive previa intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          emanarsi entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della parte terza del presente decreto." 
              3. L'immersione in mare di materiale di cui al comma 1,
          lettera b), e' soggetta ad  autorizzazione  regionale,  con
          esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione di
          impatto ambientale. Per le opere  di  ripristino,  che  non
          comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti,
          e' dovuta la sola comunicazione all'autorita' competente." 
              "Art. 194 (Spedizioni transfrontaliere). 
              (Omissis). 
              3. Fatte salve le norme che disciplinano  il  trasporto
          internazionale di  merci,  le  imprese  che  effettuano  il
          trasporto transfrontaliero  nel  territorio  italiano  sono
          iscritte  all'Albo  nazionale  gestori  ambientali  di  cui
          all'articolo 212. L'iscrizione all'Albo, qualora effettuata
          per il solo esercizio dei trasporti  transfrontalieri,  non
          e' subordinata alla prestazione delle garanzie  finanziarie
          di cui al comma 10 del medesimo articolo  212.  Le  imprese
          che effettuano il trasporto  transfrontaliero  di  rifiuti,
          fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni
          spedizione una dichiarazione dell'autorita'  del  Paese  di
          destinazione dalla quale  risulti  che  nella  legislazione
          nazionale non vi siano norme ambientali  meno  rigorose  di
          quelle  previste  dal  diritto  dell'Unione  europea,   ivi
          incluso un sistema di  controllo  sulle  emissioni  di  gas
          serra,  e  che  l'operazione  di  recupero  nel  Paese   di
          destinazione sia effettuata con modalita' equivalenti,  dal
          punto  di  vista  ambientale,  a  quelle   previste   dalla
          legislazione  in  materia   di   rifiuti   del   Paese   di
          provenienza." 
              "Art. 216-bis (Oli usati). 
              (Omissis). 
              7.  Con   uno   o   piu'   regolamenti   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  da
          adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il  Ministro  dello
          sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla data  di
          entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono
          definite le norme tecniche per la gestione di oli usati  in
          conformita' a quanto disposto dal presente articolo.  Nelle
          more dell'emanazione del decreto di cui al  primo  periodo,
          le autorita' competenti possono autorizzare,  nel  rispetto
          della  normativa  dell'Unione  europea,  le  operazioni  di
          rigenerazione degli oli usati anche in deroga  all'allegato
          A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio  1996,  n.
          392, fermi  restando  i  limiti  stabiliti  dalla  predetta
          tabella in relazione al parametro PCB/PCT." 
              "Art. 228. (Pneumatici fuori uso). 
              1.  Fermo  restando  il  disposto  di  cui  al  decreto
          legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonche' il disposto  di
          cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto,  al  fine
          di  garantire  il  perseguimento  di  finalita'  di  tutela
          ambientale  secondo  le  migliori   tecniche   disponibili,
          ottimizzando, anche tramite attivita' di ricerca,  sviluppo
          e formazione, il recupero dei pneumatici fuori  uso  e  per
          ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione  e'
          fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici  di
          provvedere,  singolarmente  o  in  forma  associata  e  con
          periodicita' almeno annuale, alla gestione di  quantitativi
          di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi  immessi
          sul  mercato  e  destinati  alla  vendita  sul   territorio
          nazionale. 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio,   d'intesa   con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, da  emanarsi  nel
          termine di giorni  centoventi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  parte  quarta  del  presente  decreto,  sono
          disciplinati i tempi e le modalita' attuative  dell'obbligo
          di   cui   al   comma   1.   In   tutte   le   fasi   della
          commercializzazione dei pneumatici e' indicato  in  fattura
          il contributo a  carico  degli  utenti  finali  necessario,
          anche in relazione alle diverse  tipologie  di  pneumatici,
          per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui  al
          comma 1. 
              3. Il trasferimento all'eventuale  struttura  operativa
          associata,  da  parte  dei  produttori  e  importatori   di
          pneumatici che ne fanno parte, delle  somme  corrispondenti
          al contributo per la gestione, calcolato  sul  quantitativo
          di pneumatici  immessi  sul  mercato  nell'anno  precedente
          costituisce adempimento dell'obbligo di cui al comma 1  con
          esenzione del produttore o  importatore  da  ogni  relativa
          responsabilita'. 
              3-bis. I produttori e gli importatori di  pneumatici  o
          le loro eventuali forme associate  determinano  annualmente
          l'ammontare  del  rispettivo  contributo   necessario   per
          l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli  obblighi
          di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31  ottobre  di
          ogni anno, al Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare anche specificando  gli  oneri  e  le
          componenti  di  costo  che  giustificano  l'ammontare   del
          contributo. Il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni
          e chiarimenti al fine di disporre della  completezza  delle
          informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale
          informatico entro il 31 dicembre del  rispettivo  anno.  E'
          fatta salva la facolta' di procedere  nell'anno  solare  in
          corso alla rideterminazione,  da  parte  dei  produttori  e
          degli importatori  di  pneumatici  o  le  rispettive  forme
          associate, del contributo richiesto per  l'anno  solare  in
          corso. 
              4.  I  produttori  e  gli  importatori  di   pneumatici
          inadempienti  agli  obblighi  di  cui  al  comma   1   sono
          assoggettati  ad  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          proporzionata alla  gravita'  dell'inadempimento,  comunque
          non superiore al doppio del  contributo  incassato  per  il
          periodo considerato" 
              "Art. 242. (Procedure operative ed amministrative). 
              (Omissis). 
              7. Qualora gli esiti della  procedura  dell'analisi  di
          rischio dimostrino che la concentrazione  dei  contaminanti
          presenti nel sito e' superiore ai valori di  concentrazione
          soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone
          alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del
          documento di analisi  di  rischio,  il  progetto  operativo
          degli interventi di  bonifica  o  di  messa  in  sicurezza,
          operativa o permanente, e,  ove  necessario,  le  ulteriori
          misure di riparazione e di ripristino ambientale,  al  fine
          di minimizzare e ricondurre ad  accettabilita'  il  rischio
          derivante dallo stato di contaminazione presente nel  sito.
          Nel caso di interventi di bonifica o di messa in  sicurezza
          di cui al periodo precedente,  che  presentino  particolari
          complessita' a causa  della  natura  della  contaminazione,
          degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie
          o dell'estensione dell'area  interessata  dagli  interventi
          medesimi, il  progetto  puo'  essere  articolato  per  fasi
          progettuali  distinte  al  fine  di  rendere  possibile  la
          realizzazione degli interventi per singole aree o per  fasi
          temporali   successive.   Nell'ambito    dell'articolazione
          temporale potra' essere valutata l'adozione  di  tecnologie
          innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a  costi
          sopportabili, resesi disponibili a seguito  dello  sviluppo
          tecnico-scientifico del settore. La regione,  acquisito  il
          parere del comune e della  provincia  interessati  mediante
          apposita  conferenza  di  servizi  e  sentito  il  soggetto
          responsabile,   approva   il   progetto,   con    eventuali
          prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal  suo
          ricevimento. Tale termine  puo'  essere  sospeso  una  sola
          volta,  qualora  la  regione  ravvisi  la   necessita'   di
          richiedere,   mediante   atto    adeguatamente    motivato,
          integrazioni documentali  o  approfondimenti  al  progetto,
          assegnando un congruo termine per l'adempimento. In  questa
          ipotesi il termine per l'approvazione del progetto  decorre
          dalla presentazione del progetto integrato.  Ai  soli  fini
          della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle
          attrezzature   necessarie   all'attuazione   del   progetto
          operativo  e   per   il   tempo   strettamente   necessario
          all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di  cui
          al presente  comma  sostituisce  a  tutti  gli  effetti  le
          autorizzazioni, le concessioni, i concerti,  le  intese,  i
          nulla  osta,  i  pareri  e  gli  assensi   previsti   dalla
          legislazione  vigente  compresi,  in  particolare,   quelli
          relativi  alla  valutazione  di  impatto  ambientale,   ove
          necessaria, alla gestione delle  terre  e  rocce  da  scavo
          all'interno  dell'area  oggetto  dell'intervento  ed   allo
          scarico delle acque emunte  dalle  falde.  L'autorizzazione
          costituisce,  altresi',  variante  urbanistica  e  comporta
          dichiarazione  di  pubblica   utilita',   di   urgenza   ed
          indifferibilita'  dei  lavori.  Con  il  provvedimento   di
          approvazione del progetto sono stabiliti anche i  tempi  di
          esecuzione, indicando altresi'  le  eventuali  prescrizioni
          necessarie  per  l'esecuzione  dei  lavori  ed  e'  fissata
          l'entita'  delle  garanzie  finanziarie,  in   misura   non
          superiore  al  cinquanta  per  cento  del   costo   stimato
          dell'intervento, che devono essere prestate in favore della
          regione per la  corretta  esecuzione  ed  il  completamento
          degli interventi medesimi." 
              "Art. 268. (Definizioni) 
              1. (omissis); p) autorita' competente per il controllo:
          l'autorita' a cui la legge regionale attribuisce il compito
          di eseguire in via ordinaria i controlli circa il  rispetto
          dell'autorizzazione  e  delle  disposizioni  del   presente
          titolo,  ferme  restando  le  competenze  degli  organi  di
          polizia giudiziaria; in caso di  stabilimenti  soggetti  ad
          autorizzazione  alle  emissioni  tale  autorita'  coincide,
          salvo diversa indicazione della legge regionale, con quella
          di cui alla lettera  o);  per  stabilimenti  sottoposti  ad
          autorizzazione integrata ambientale e  per  i  controlli  a
          questa connessi, l'autorita' competente per il controllo e'
          quella  prevista  dalla  normativa  che   disciplina   tale
          autorizzazione;  l'autorita'  competente  e'  il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
          si avvale  eventualmente  dell'Istituto  Superiore  per  la
          Protezione e la Ricerca  Ambientale  e  del  sistema  delle
          Agenzie ambientali, con oneri a  carico  del  gestore.  Con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare di concerto  con  il  Ministro  dello
          sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore
          della presente disposizione sono determinate  e  aggiornate
          ogni due anni, sulla base del costo effettivo del servizio,
          le tariffe a carico del gestore e le relative modalita'  di
          versamento  per  la  copertura  delle  spese  relative   ai
          controlli finalizzati  alla  verifica  del  rispetto  delle
          condizioni stabilite dalle procedure di cui  alla  presente
          Parte V  in  relazione  alle  piattaforme  off-shore  e  ai
          terminali di rigassificazione di  gas  naturale  liquefatto
          off-shore; (omissis)." 
              "Art. 281. (Disposizioni transitorie e finali). 
              5. Le integrazioni e le modifiche degli  allegati  alle
          norme in materia di  tutela  dell'aria  e  della  riduzione
          delle emissioni in  atmosfera  del  presente  decreto  sono
          adottate con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro della  salute,  con  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico e, per quanto  di  competenza,  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281." 
              "Allegato  VIII  alla  parte  seconda   (Categorie   di
          attivita' industriali di cui all'articolo 6, comma 12). 
              1. Gli impianti o le parti di impianti  utilizzati  per
          la ricerca, lo  sviluppo  e  la  sperimentazione  di  nuovi
          prodotti e processi non rientrano nel titolo III bis  della
          seconda parte del presente decreto. 
              2. I valori limite riportati di seguito si  riferiscono
          in genere alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora
          uno stesso gestore ponga in essere varie attivita' elencate
          alla medesima voce in uno stesso impianto o in  una  stessa
          localita', si sommano le capacita' di tali attivita'. 
              1. Attivita' energetiche. 
              1.1 Impianti di  combustione  con  potenza  termica  di
          combustione di oltre 50 MW. 
              1.2. Raffinerie di petrolio e di gas. 
              1.3. Cokerie. 
              1.4. Impianti  di  gassificazione  e  liquefazione  del
          carbone. 
              1.4-bis. Terminali di rigassificazione e altri impianti
          localizzati in mare su piattaforme off-shore. 
              2. Produzione e trasformazione dei metalli. 
              2.1  Impianti  di  arrostimento  o  sinterizzazione  di
          minerali metallici compresi i minerali solforati. 
              2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione
          primaria  o  secondaria),  compresa  la   relativa   colata
          continua di capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora. 
              2.3. Impianti destinati alla trasformazione di  metalli
          ferrosi mediante: 
              a) laminazione a caldo con una capacita' superiore a 20
          tonnellate di acciaio grezzo all'ora; 
              b) forgiatura con  magli  la  cui  energia  di  impatto
          supera 50 kJ per maglio e allorche' la  potenza  calorifica
          e' superiore a 20 MW; 
              c) applicazione di strati protettivi  di  metallo  fuso
          con una capacita' di trattamento superiore a  2  tonnellate
          di acciaio grezzo all'ora. 
              2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una  capacita'  di
          produzione superiore a 20 tonnellate al giorno. 
              2.5. Impianti: 
              a) destinati a ricavare metalli grezzi non  ferrosi  da
          minerali, nonche' concentrati o  materie  prime  secondarie
          attraverso    procedimenti    metallurgici,    chimici    o
          elettrolitici; 
              b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i
          prodotti di recupero (affinazione, formatura in  fonderia),
          con una capacita' di fusione superiore a  4  tonnellate  al
          giorno per il piombo e il  cadmio  o  a  20  tonnellate  al
          giorno per tutti gli altri metalli. 
              2.6. Impianti  per  il  trattamento  di  superficie  di
          metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici
          o  chimici  qualora  le  vasche  destinate  al  trattamento
          utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³. 
              3. Industria dei prodotti minerali. 
              3.1. Impianti  destinati  alla  produzione  di  clinker
          (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di  produzione
          supera 500 tonnellate al giorno oppure  di  calce  viva  in
          forni rotativi la cui capacita'  di  produzione  supera  50
          tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni  aventi  una
          capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno. 
              3.2. Impianti destinati alla produzione  di  amianto  e
          alla fabbricazione di prodotti dell'amianto. 
              3.3. Impianti per la fabbricazione del  vetro  compresi
          quelli destinati alla produzione di  fibre  di  vetro,  con
          capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno. 
              3.4. Impianti  per  la  fusione  di  sostanze  minerali
          compresi  quelli  destinati  alla   produzione   di   fibre
          minerali,  con  una  capacita'  di  fusione  di  oltre   20
          tonnellate al giorno. 
              3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici
          mediante cottura, in particolare tegole,  mattoni,  mattoni
          refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacita'
          di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con  una
          capacita' di forno superiore a 4 m³ e con una  densita'  di
          colata per forno superiore a 300 kg/ m³. 
              4. Industria chimica. 
              Nell'ambito delle categorie di attivita' della  sezione
          4  si  intende  per  produzione  la  produzione  su   scala
          industriale mediante trasformazione chimica delle  sostanze
          o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6. 
              4.1 Impianti chimici per la fabbricazione  di  prodotti
          chimici organici di base come: 
              a) idrocarburi semplici (lineari o  anulari,  saturi  o
          insaturi, alifatici o aromatici); 
              b)   idrocarburi   ossigenati,   segnatamente   alcoli,
          aldeidi,  chetoni,  acidi  carbossilici,  esteri,  acetati,
          eteri, perossidi, resine, epossidi; 
              c) idrocarburi solforati; 
              d) idrocarburi  azotati,  segnatamente  ammine,  amidi,
          composti nitrosi,  nitrati  o  nitrici,  nitrili,  cianati,
          isocianati; 
              e) idrocarburi fosforosi; 
              f) idrocarburi alogenati; 
              g) composti organometallici; 
              h)  materie  plastiche   di   base   (polimeri,   fibre
          sintetiche, fibre a base di cellulosa); 
              i) gomme sintetiche; 
              l) sostanze coloranti e pigmenti; 
              m) tensioattivi e agenti di superficie. 
              4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di  prodotti
          chimici inorganici di base, quali: 
              a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro  di  idrogeno,
          fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti
          di zolfo, ossidi di azoto,  idrogeno,  biossido  di  zolfo,
          bicloruro di carbonile; 
              b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido
          fosforico,   acido   nitrico,   acido   cloridrico,   acido
          solforico, oleum e acidi solforati; 
              c)  basi,  quali  idrossido  d'ammonio,  idrossido   di
          potassio, idrossido di sodio; 
              d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di  potassio,
          carbonato  di  potassio,  carbonato  di  sodio,  perborato,
          nitrato d'argento; 
              e)  metalloidi,  ossidi  metallici  o  altri   composti
          inorganici, quali carburo di calcio,  silicio,  carburo  di
          silicio. 
              4.3.  Impianti  chimici   per   la   fabbricazione   di
          fertilizzanti  a  base  di  fosforo,   azoto   o   potassio
          (fertilizzanti semplici o composti). 
              4.4 Impianti chimici per la fabbricazione  di  prodotti
          di base fitosanitari e di biocidi. 
              4.5 Impianti che utilizzano un procedimento  chimico  o
          biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici  di
          base. 
              4.6.  Impianti  chimici   per   la   fabbricazione   di
          esplosivi. 
              5. Gestione dei rifiuti. 
              Salvi  l'articolo  11  della  direttiva  75/442/CEE   e
          l'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE,  del  12  dicembre
          1991 del Consiglio, relativa ai rifiuti pericolosi. 
              5.1. Impianti  per  l'eliminazione  o  il  ricupero  di
          rifiuti pericolosi, della  lista  di  cui  all'articolo  1,
          paragrafo 4,  della  direttiva  91/689/CEE  quali  definiti
          negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e
          R  9)  della  direttiva  75/442/CEE   e   nella   direttiva
          75/439/CEE del 16 giugno 1975  del  Consiglio,  concernente
          l'eliminazione degli oli usati, con capacita' di  oltre  10
          tonnellate al giorno. 
              5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali
          definiti nella direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989  del
          Consiglio,  concernente  la  prevenzione  dell'inquinamento
          atmosferico provocato dai nuovi impianti  di  incenerimento
          dei rifiuti urbani, e nella  direttiva  89/429/CEE  del  21
          giugno  1989  del  Consiglio,  concernente   la   riduzione
          dell'inquinamento atmosferico provocato dagli  impianti  di
          incenerimento  dei  rifiuti  urbani,  con   una   capacita'
          superiore a 3 tonnellate all'ora. 
              5.3.  Impianti  per  l'eliminazione  dei  rifiuti   non
          pericolosi  quali  definiti  nell'allegato   11   A   della
          direttiva 75/442/CEE ai  punti  D  8,  D  9  con  capacita'
          superiore a 50 tonnellate al giorno. 
              5.4. Discariche che ricevono piu' di 10  tonnellate  al
          giorno  o  con  una  capacita'  totale  di   oltre   25.000
          tonnellate, ad esclusione delle discariche  per  i  rifiuti
          inerti. 
              6. Altre attivita'. 
              6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione: 
              a) di pasta per carta a partire dal legno  o  da  altre
          materie fibrose; 
              b) di carta  e  cartoni  con  capacita'  di  produzione
          superiore a 20 tonnellate al giorno; 
              6.2. Impianti  per  il  pretrattamento  (operazioni  di
          lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura  di
          fibre o di tessili la cui capacita' di  trattamento  supera
          le 10 tonnellate al giorno. 
              6.3. Impianti per la  concia  delle  pelli  qualora  la
          capacita' di trattamento superi le 12 tonnellate al  giorno
          di prodotto finito. 
              6.4: 
              a)  Macelli  aventi  una  capacita'  di  produzione  di
          carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno; 
              b)  Trattamento   e   trasformazione   destinati   alla
          fabbricazione di prodotti alimentari a partire da:  materie
          prime animali (diverse dal  latte)  con  una  capacita'  di
          produzione di prodotti finiti di  oltre  75  tonnellate  al
          giorno ovvero materie prime vegetali con una  capacita'  di
          produzione di prodotti finiti di oltre  300  tonnellate  al
          giorno (valore medio su base trimestrale); 
              c) Trattamento  e  trasformazione  del  latte,  con  un
          quantitativo di latte ricevuto di oltre 200  tonnellate  al
          giorno (valore medio su base annua). 
              6.5. Impianti  per  l'eliminazione  o  il  recupero  di
          carcasse e di residui  di  animali  con  una  capacita'  di
          trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno. 
              6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame  o
          di suini con piu' di: 
              a) 40.000 posti pollame; 
              b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o 
              c) 750 posti scrofe. 
              6.7. Impianti  per  il  trattamento  di  superficie  di
          materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi  organici,
          in  particolare   per   apprettare,   stampare,   spalmare,
          sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire
          o impregnare, con una  capacita'  di  consumo  di  solvente
          superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno. 
              6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone
          duro) o grafite per uso elettrico  mediante  combustione  o
          grafitizzazione. 
              6.8-bis. Cattura di  flussi  di  CO  2  provenienti  da
          impianti che rientrano nel presente allegato ai fini  dello
          stoccaggio geologico a norma  del  decreto  legislativo  di
          recepimento  della  direttiva  2009/31/CE  in  materia   di
          stoccaggio geologico di biossido di carbonio.". 
              Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
          agosto  1997,  n.  281,  vedasi  i  riferimenti   normativi
          all'articolo 3.