Art. 18
Amministrazione aperta
1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei
compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e
comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui
all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e
privati, sono soggetti alla pubblicita' sulla rete internet, ai sensi
del presente articolo e secondo il principio di accessibilita' totale
di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150.
2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa
disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell'ente
obbligato sono indicati: a) il nome dell'impresa o altro soggetto
beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il
titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o
dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e)
la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il
link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato,
nonche' al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o
servizio.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben
visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione
«Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto
legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile
consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato
tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il
riuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta
attuazione dei principi di legalita', buon andamento e imparzialita'
sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano
entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 117, comma 2,
lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche
amministrazioni centrali, regionali e locali, (( le aziende speciali
e le societa' in house delle pubbliche amministrazioni )). Le regioni
ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine
secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi
economici successivi all'entrata in vigore del presente
decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo
costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante
delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a
mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la sua
eventuale omissione o incompletezza e' rilevata d'ufficio dagli
organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta
responsabilita' amministrativa, patrimoniale e contabile per
l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La
mancata, incompleta o ritardata pubblicazione e' altresi' rilevabile
dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da
chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del
danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi
dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
6. Restano fermi l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i
decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163 e 6
settembre 2011, n. 159, l'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52 e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicita'. Ai
pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai
connessi trattamenti previdenziali e contributivi si applicano le
disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, e' autorizzato ad adottare
entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata,
un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con
il presente articolo ed a disciplinare le modalita' di pubblicazione
dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della
trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Lo
stesso regolamento potra' altresi' disciplinare le modalita' di
attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e
per quelli diretti ad una pluralita' di soggetti sulla base del
medesimo titolo.
7. (( All'attuazione del presente articolo si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241:
«Art. 12. Provvedimenti attributivi di vantaggi
economici
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
sono subordinate alla predeterminazione ed alla
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti,
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei
criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse
devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.».
- Si riporta l'art. 11 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 recante Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni:
«Art. 11. Trasparenza
1. La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale,
anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti
istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle
informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione,
degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e
all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle
funzioni istituzionali, dei risultati dell'attivita' di
misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti,
allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del
rispetto dei principi di buon andamento e imparzialita'.
Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni
erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art.
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni
rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti, adotta un Programma triennale per la
trasparenza e l'integrita', da aggiornare annualmente, che
indica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base
delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui
all'art. 13;
b) la legalita' e lo sviluppo della cultura
dell'integrita'.
3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima
trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della
performance.
4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi,
dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul costo
del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono
annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti
sia finali che intermedi, ai sensi dell'art. 10, comma 5,
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le
amministrazioni provvedono altresi' alla contabilizzazione
dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di
quelli imputati al personale per ogni servizio erogato,
nonche' al monitoraggio del loro andamento nel tempo,
pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.
5. Al fine di rendere effettivi i principi di
trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare
attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica
certificata di cui all'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16,
comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e di cui all'art. 34, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69.
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la
Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1,
lettere a) e b), alle associazioni di consumatori o utenti,
ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore
qualificato, nell'ambito di apposite giornate della
trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
7. Nell'ambito del Programma triennale per la
trasparenza e l'integrita' sono specificate le modalita', i
tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di
verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2.
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul
proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile
accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza,
valutazione e merito»:
a) il Programma triennale per la trasparenza e
l'integrita' ed il relativo stato di attuazione;
b) il Piano e la Relazione di cui all'art. 10;
c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla
performance stanziati e l'ammontare dei premi
effettivamente distribuiti;
d) l'analisi dei dati relativi al grado di
differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i
dirigenti sia per i dipendenti;
e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile
delle funzioni di misurazione della performance di cui
all'art. 14;
f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di
posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente
modello europeo;
g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica
evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e
delle componenti legate alla valutazione di risultato;
h) i curricula e le retribuzioni di coloro che
rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo;
i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti,
conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
9. In caso di mancata adozione e realizzazione del
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' o di
mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui
ai commi 5 e 8 e' fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici
coinvolti.».
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che reca Codice in
materia di protezione di dati personali :
«Art.24. Casi nei quali puo' essere effettuato il
trattamento senza consenso.
1. Il consenso non e' richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) e' necessario per adempiere ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) e' necessario per eseguire obblighi derivanti da un
contratto del quale e' parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a specifiche
richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi
restando i limiti e le modalita' che le leggi, i
regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la
conoscibilita' e pubblicita' dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita'
economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa
in materia di segreto aziendale e industriale;
e) e' necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumita' fisica di un terzo. Se la medesima
finalita' riguarda l'interessato e quest'ultimo non puo'
prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per
incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di
volere, il consenso e' manifestato da chi esercita
legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da
un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'art.
82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, e' necessario ai
fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, e' necessario, nei
casi individuati dal Garante sulla base dei principi
sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse
del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora
non prevalgano i diritti e le liberta' fondamentali, la
dignita' o un legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e
della diffusione, e' effettuato da associazioni, enti od
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in
riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari
o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e
legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto
o dal contratto collettivo, e con modalita' di utilizzo
previste espressamente con determinazione resa nota agli
interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'art.
13;
i) e' necessario, in conformita' ai rispettivi codici
di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi
scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi
storici presso archivi privati dichiarati di notevole
interesse storico ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici,
presso altri archivi privati;
i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi
di cui all'art. 13, comma 5-bis;
i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo
quanto previsto dall'art. 130 del presente codice, riguarda
la comunicazione di dati tra societa', enti o associazioni
con societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile ovvero con societa'
sottoposte a comune controllo, nonche' tra consorzi, reti
di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di
imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalita'
amministrativo contabili, come definite all'art. 34, comma
1-ter, e purche' queste finalita' siano previste
espressamente con determinazione resa nota agli interessati
all'atto dell'informativa di cui all'art. 13.».
- Si riporta l'art. 97 della costituzione:
«97.
(Testo applicabile fino all'esercizio finanziario
relativo all'anno 2013)
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
di legge [Cost. 95], in modo che siano assicurati il buon
andamento e la imparzialita' dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
dei funzionari [Cost. 28].
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge
[Cost. 51].
(Testo applicabile a decorrere dall'esercizio
finanziario relativo all'anno 2014)
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con
l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio
dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
di legge [95 c.3], in modo che siano assicurati il buon
andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
dei funzionari [28].
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge [51
c.1].».
- Si riporta l'art. 117, comma 2, della Costituzione:
«(omissis)
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.».
- Si riporta l'art. 30 del codice del processo
amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104. recante Attuazione dell'art. 44 della legge 18
giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il
riordino del processo amministrativo:
«Art. 30 Azione di condanna
1. L'azione di condanna puo' essere proposta
contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di
giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente
articolo, anche in via autonoma.
2. Puo' essere chiesta la condanna al risarcimento del
danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio
dell'attivita' amministrativa o dal mancato esercizio di
quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva
puo' altresi' essere chiesto il risarcimento del danno da
lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti
previsti dall'art. 2058 del codice civile, puo' essere
chiesto il risarcimento del danno in forma specifica.
3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi
legittimi e' proposta entro il termine di decadenza di
centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si
e' verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se
il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il
risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di
fatto e il comportamento complessivo delle parti e,
comunque, esclude il risarcimento dei danni che si
sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza,
anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela
previsti.
4. Per il risarcimento dell'eventuale danno che il
ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza
dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3
non decorre fintanto che perdura l'inadempimento. Il
termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo
un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di
annullamento la domanda risarcitoria puo' essere formulata
nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi
giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni
per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di
giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce
esclusivamente il giudice amministrativo».
- Si riporta l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241
«Art.12. Provvedimenti attributivi di vantaggi
economici.
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
sono subordinate alla predeterminazione ed alla
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti,
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei
criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse
devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.».
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recita
Codice dell'amministrazione digitale ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento
ordinario.
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recita
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
maggio 2006, n. 100, supplemento ordinario.
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
recita Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136 ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, supplemento
ordinario.
- Si riporta l'art. 8 del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52:
«Art. 8 Dati in tema di acquisizioni di beni e servizi
1. Al fine di garantire la trasparenza degli appalti
pubblici, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture rende pubblici, attraverso il
proprio portale, i dati e le informazioni comunicati dalle
stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 7, comma 8, lettere
a) e b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
con modalita' che consentano la ricerca delle informazioni
anche aggregate relative all'amministrazione
aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed
all'oggetto di fornitura.
2. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio, analisi e
valutazione della spesa pubblica, nonche' delle attivita'
strumentali al Programma di razionalizzazione degli
acquisti della pubblica amministrazione, l'Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero
dell'economia e delle finanze e, per esso, a Consip S.p.A.
nonche', per l'ambito territoriale di riferimento, alle
Regioni e, per esse, alle centrali regionali di acquisto, i
dati di cui al comma 1.
2-bis. All'art. 7, comma 8, alinea, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le
parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:
«50.000 euro.».
-si riporta il testo17, comma 2, della Legge 23 agosto
1988, n. 400:
«Art.17. Regolamenti.
(omissis)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».