Art. 20
Funzioni
1. L'Agenzia per l'Italia Digitale e' preposta alla realizzazione
degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli
indirizzi elaborati dalla Cabina di regia di cui all'articolo 47 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e con l'Agenda
digitale europea.
2. L'Agenzia svolge, altresi', fatte salve le funzioni dell'INDIRE
per quanto attiene il supporto allo sviluppo dell'innovazione del
piano di innovazione nelle istituzioni scolastiche, le funzioni di
coordinamento, di indirizzo e regolazione affidate a DigitPA dalla
normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 3 del decreto
legislativo 1º dicembre 2009, n. 177 fatto salvo quanto previsto dal
successivo comma 4, nonche' le funzioni affidate all'Agenzia per la
diffusione delle tecnologie per l'innovazione istituita dall'articolo
1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e le
funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della
pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. (( L'Agenzia svolge, altresi', le
funzioni dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione in materia di sicurezza delle reti. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, sono individuati i criteri per il trasferimento del
personale in servizio presso l'Istituto superiore delle comunicazioni
e delle tecnologie dell'informazione, necessario allo svolgimento
delle funzioni di cui al precedente periodo. Il Ministero dello
sviluppo economico provvede alla riduzione delle strutture e delle
dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al
personale effettivamente trasferito all'Agenzia )). L'Agenzia
assicura il coordinamento informatico dell'amministrazione statale,
regionale e locale, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma,
lettera r), della Costituzione.
3. (( In particolare l'Agenzia esercita le sue funzioni nei
confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo di promuovere la
diffusione delle tecnologie digitali nel Paese e di razionalizzare la
spesa pubblica. A tal fine l'Agenzia:
a) contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire
l'innovazione e la crescita economica, anche mediante lo sviluppo e
l'accelerazione della diffusione delle Reti di nuova generazione
(NGN);
b) detta indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di
sicurezza informatica e di omogeneita' dei linguaggi, delle procedure
e degli standard, anche di tipo aperto, in modo da assicurare anche
la piena interoperabilita' e cooperazione applicativa tra i sistemi
informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi
dell'Unione europea;
c) assicura l'omogeneita', mediante il necessario coordinamento
tecnico, dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare
servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo livelli uniformi di
qualita' e fruibilita' sul territorio nazionale, nonche' la piena
integrazione a livello europeo;
d) supporta e diffonde le iniziative in materia di digitalizzazione
dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi compresa la fase
della conservazione sostitutiva, accelerando i processi di
informatizzazione dei documenti amministrativi e promuovendo la
rimozione degli ostacoli tecnici, operativi e organizzativi che si
frappongono alla realizzazione dell'amministrazione digitale e alla
piena ed effettiva attuazione del diritto all'uso delle tecnologie,
previsto dall'articolo 3 del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni;
e) vigila sulla qualita' dei servizi e sulla razionalizzazione
della spesa in materia informatica, anche in collaborazione con
CONSIP Spa e SOGEI Spa;
f) promuove e diffonde le iniziative di alfabetizzazione
informatica rivolte ai cittadini, nonche' di formazione e
addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti, anche
mediante intese con la Scuola superiore della pubblica
amministrazione e il Formez, e il ricorso a tecnologie didattiche
innovative, nell'ambito delle dotazioni finanziarie disponibili,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
g) effettua il monitoraggio, anche a campione, dell'attuazione dei
piani di Information and Communication Technology (ICT) delle
pubbliche amministrazioni, redatti in osservanza delle prescrizioni
di cui alla lettera b), sotto il profilo dell'efficacia, economicita'
e qualita' delle realizzazioni, proponendo agli organi di governo
degli enti e, ove necessario, al Presidente del Consiglio dei
Ministri, le conseguenti misure correttive, nonche' segnalando alla
Corte dei conti casi in cui si profilino ipotesi di danno erariale;
h) svolge attivita' di progettazione e coordinamento delle
iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a
carattere intersettoriale, per la piu' efficace erogazione di servizi
in rete della pubblica amministrazione a cittadini e imprese;
i) costituisce autorita' di riferimento nazionale nell'ambito
dell'Unione europea e internazionale; partecipa all'attuazione di
programmi europei al fine di attrarre, reperire e monitorare le fonti
di finanziamento finalizzate allo sviluppo della societa'
dell'informazione;
l) adotta indirizzi e formula pareri facoltativi alle
amministrazioni sulla congruita' tecnica ed economica dei contratti
relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici,
anche al fine della piena integrazione dei sistemi informativi;
m) promuove, anche a richiesta di una delle amministrazioni
interessate, protocolli di intesa e accordi istituzionali finalizzati
alla creazione di strutture tecniche condivise per aree omogenee o
per aree geografiche, alla risoluzione di contrasti operativi e al
piu' rapido ed effettivo raggiungimento della piena integrazione e
cooperazione applicativa tra i sistemi informativi pubblici,
vigilando sull'attuazione delle intese o degli accordi medesimi )).
4. (( Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono affidate alla societa' CONSIP Spa le
attivita' amministrative, contrattuali e strumentali gia' attribuite
a DigitPA ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in
materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3 )).
5. (( L'Agenzia svolge le funzioni assegnate attenendosi al
principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa in
materia informatica, al fine di ottenere significativi risparmi,
comunque garantendo, a decorrere dal 2013, un risparmio di spesa non
inferiore a 12 milioni di euro all'anno rispetto alla spesa
complessiva affrontata dalle amministrazioni pubbliche nel settore
informatico nell'anno 2012 )).
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n.5, convertito in legge con modificazioni
dalla legge 4 aprile 2012, n.35 (Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, supplemento
ordinario:
«Art. 47 Agenda digitale italiana
1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale
europea, di cui alla comunicazione della Commissione
europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il
Governo persegue l'obiettivo prioritario della
modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione,
cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a
favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi
digitali innovativi, a potenziare l'offerta di
connettivita' a larga banda, a incentivare cittadini e
imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la
crescita di capacita' industriali adeguate a sostenere lo
sviluppo di prodotti e servizi innovativi.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione, il Ministro per la coesione
territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle
finanze, e' istituita una cabina di regia per l'attuazione
dell'agenda digitale italiana, coordinando gli interventi
pubblici volti alle medesime finalita' da parte di regioni,
province autonome ed enti locali. All'istituzione della
cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2,
nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle
indicazioni sancite dall'agenda digitale europea, persegue
i seguenti obiettivi:
a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e
immateriali al servizio delle «comunita' intelligenti»
(smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente
domanda di servizi digitali in settori quali la mobilita',
il risparmio energetico, il sistema educativo, la
sicurezza, la sanita', i servizi sociali e la cultura;
b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data)
quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo
pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;
c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione
digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai
cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione
attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare
un'amministrazione aperta e trasparente;
d) promozione della diffusione e del controllo di
architetture di cloud computing per le attivita' e i
servizi delle pubbliche amministrazioni;
e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e
degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la
domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie
digitali;
f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete
internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole,
universita', spazi urbani e locali pubblici in genere;
g) investimento nelle tecnologie digitali per il
sistema scolastico e universitario, al fine di rendere
l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti
in atto nella societa';
h) consentire l'utilizzo dell'infrastruttura di cui
all'art. 81, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei
cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti
dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e
successive modificazioni;
i) individuare i criteri, i tempi e le relative
modalita' per effettuare i pagamenti con modalita'
informatiche nonche' le modalita' per il riversamento, la
rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di
pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti
coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di
convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere
per effettuare il pagamento.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si
applicano, ove possibile tecnicamente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente
o indirettamente aumenti di costi a carico degli utenti,
anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di
attivita' amministrative.
2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma
1 e al fine di garantire la massima concorrenzialita' nel
mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto
previsto dall'art. 34, comma 3, lettera g), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, secondo le
procedure previste dalla direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, come
modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, individua le
misure idonee a:
a) assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi
relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai
servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di
accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente
il costo della prestazione dell'affitto della linea e il
costo delle attivita' accessorie, quali il servizio di
attivazione della linea stessa e il servizio di
manutenzione correttiva;
b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti,
acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in
regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le
modalita' indicate dall'Autorita' medesima, assicurando,
comunque, il mantenimento della sicurezza della rete.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 1º dicembre 2009, n. 177 (Riorganizzazione del
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno
2009, n. 69), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
dicembre 2009, n. 290:
«Art. 3 Funzioni
1. Al fine di conseguire le finalita' di cui all'art.
2, DigitPA opera, nell'ambito delle direttive del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato, ed in coerenza con il Piano ICT nella pubblica
amministrazione centrale, di cui all'art. 22, comma 1,
sulla base di un Piano triennale per la programmazione di
propri obiettivi ed attivita', aggiornato annualmente, nel
quale sono determinate le metodologie per il raggiungimento
dei risultati attesi, le risorse umane e finanziarie
necessarie al fine. Il Piano triennale e' approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
2. A DigitPA, in particolare, sono affidate le seguenti
funzioni:
a) funzioni di consulenza e proposta. L'Ente fornisce
assistenza tecnica, anche nella elaborazione di studi e
schemi di atti normativi, al Presidente del Consiglio dei
Ministri o al Ministro da lui delegato in materia di
amministrazione digitale; in coerenza con le indicazioni
della Conferenza unificata, fornisce collaborazioni
tecniche e consulenza tecnica alle regioni e agli enti
locali in materia di innovazione tecnologica e di
informatizzazione, anche per l'utilizzo delle relative
risorse finanziarie pubbliche; propone, ai fini della
pianificazione triennale dell'ICT, iniziative finalizzate
alla realizzazione di sistemi innovativi in materia di ICT;
svolge, anche sulla base di apposite convenzioni, attivita'
di supporto, consulenza e assistenza per amministrazioni
pubbliche ed organismi di diritto pubblico, anche
prevedendo il ristoro dei costi sostenuti;
b) funzioni di emanazione di regole, standard e guide
tecniche, nonche' di vigilanza e controllo sul rispetto di
norme. L'Ente fissa regole tecniche, standard e guide
tecniche, anche attraverso atti amministrativi generali;
rende pareri su atti normativi nei casi previsti
dall'ordinamento; opera come autorita' di certificazione
della firma digitale ed e' preposto alla tenuta di elenchi
e registri nei casi previsti dall'ordinamento; contribuisce
all'attuazione di iniziative volte all'attivita' di
informatizzazione della normativa statale vigente;
c) funzioni di valutazione, di monitoraggio e di
coordinamento. L'Ente formula pareri alle amministrazioni
sulla coerenza strategica e sulla congruita' economica e
tecnica degli interventi e dei contratti relativi
all'acquisizione di beni e servizi informatici e
telematici, anche ai sensi del comma 3, e monitora
l'esecuzione degli interventi e dei contratti suddetti;
svolge attivita' di monitoraggio dell'attuazione dei piani
di ICT delle pubbliche amministrazioni; coordina, ove
richiesto, le attivita' delle singole amministrazioni e ne
verifica i risultati sotto il profilo dell'efficienza,
efficacia e qualita' dei sistemi informativi; effettua
valutazioni, preventive e successive, sull'impatto di
iniziative innovative nel settore dell'ICT;
d) funzioni di predisposizione, realizzazione e
gestione di interventi e progetti di innovazione. DigitPA
propone progetti in tema di amministrazione digitale;
realizza e gestisce, direttamente o avvalendosi di soggetti
terzi, specifici progetti in tema di amministrazione
digitale ad esso assegnati; effettua, anche in
partenariato, attivita' di studio, ricerca, sviluppo e
sperimentazione in materia di ICT, relazionando al
Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro
delegato; svolge i compiti ad esso attribuiti
dall'ordinamento in materia di reti telematiche delle
pubbliche amministrazioni, di Sistema Pubblico di
Connettivita' (SPC) e di Rete Internazionale della Pubblica
Amministrazione (RIPA); svolge, secondo le modalita'
previste dall'ordinamento, compiti tecnico-operativi in
materia di formazione informatica del personale delle
pubbliche amministrazioni.
3. DigitPA esprime pareri tecnici, obbligatori e non
vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dalle
pubbliche amministrazioni centrali concernenti
l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi
informativi automatizzati per quanto concerne la congruita'
tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti
contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di
procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di
procedura ristretta o di procedura aperta. Tali pareri sono
facoltativi per le centrali di committenza e per le
amministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni
di beni e servizi. Il parere dell'Ente e' reso entro il
termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della
relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'art.
16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a
questioni di competenza dell'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e'
trasmessa da DigitPA a detta Autorita'.
4. Fermo restando quanto disposto all'art. 22, l'Ente
svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti
gia' attribuita al CNIPA, nell'ambito delle direttive del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 368, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006),pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario:
«368. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti
disposizioni:
a) fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma
366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la
tassazione di distretto ai fini dell'applicazione
dell'IRES;
2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nell'art. 117 e seguenti del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla
tassazione di gruppo delle imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'art. 73,
comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui
al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la
tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
4) il reddito imponibile del distretto comprende quello
delle imprese che vi appartengono, che hanno
contestualmente optato per la tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario imponibile,
nonche' dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli
enti locali, viene operata su base concordataria per almeno
un triennio, secondo le disposizioni che seguono;
6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche
indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la
tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al
comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante
con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un
triennio, il volume delle imposte dirette di competenza
delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio,
avuto riguardo alla natura, tipologia ed entita' delle
imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e
ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base
presuntiva;
7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese
interessate e' rimessa al distretto, che vi provvede in
base a criteri di trasparenza e parita' di trattamento,
sulla base di principi di mutualita';
8) non concorrono a formare la base imponibile in
quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese
appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi
fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la determinazione delle
imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla
Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie
interessate e degli organismi rappresentativi dei
distretti;
10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi
e adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti
al distretto e l'applicazione delle disposizioni penali
tributarie; in caso di osservanza del concordato, i
controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al
numero 6);
11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare
in via preventiva e vincolante con gli enti locali
competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume
dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle
imprese appartenenti in ciascun anno;
12) la determinazione di quanto dovuto e' operata
tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle
imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica
e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per
la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto e'
determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo
complesso;
13) criteri generali per la determinazione di quanto
dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti
locali interessati, previa consultazione delle categorie
interessate e degli organismi rappresentativi dei
distretti;
14) la ripartizione del carico tributario derivante
dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate e'
rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di
trasparenza e parita' di trattamento, sulla base di
principi di mutualita';
15) in caso di osservanza del concordato, i controlli
sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione di quanto dovuto in base al concordato;
b) amministrative:
1) al fine di favorire la massima semplificazione ed
economicita' per le imprese che aderiscono ai distretti, le
imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le
pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche
economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a
procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di
cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste,
istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed
eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo,
ivi incluse, relativamente a quest'ultimo, le fasi
partecipative del procedimento, qualora espressamente
formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti
si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle
medesime imprese; qualora il distretto dichiari altresi' di
avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la
sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di
legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti,
per l'avvio del procedimento amministrativo e per la
partecipazione allo stesso, nonche' per la sua conclusione
con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle
imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi
delle imprese aderenti. Nell'esercizio delle attivita'
previste dal presente numero, i distretti comunicano anche
in modalita' telematica con le pubbliche amministrazioni e
gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli
effetti, con tale modalita'. I distretti possono accedere,
sulla base di apposita convenzione, alle banche dati
formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli
enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e
sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalita'
applicative delle disposizioni del presente numero;
2) al fine di facilitare l'accesso ai contributi
erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali,
nazionali o di disposizioni comunitarie, le imprese che
aderiscono ai distretti di cui al comma 366 possono
presentare le relative istanze ed avviare i relativi
procedimenti amministrativi, anche mediante un unico
procedimento collettivo, per il tramite dei distretti
medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle
imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in
possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi,
certificarne il diritto. I distretti possono altresi'
provvedere, ove necessario, a stipulare apposite
convenzioni, anche di tipo collettivo con gli istituti di
credito ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco di
cui all'art. 106 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, volte alla prestazione della garanzia per
l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e
sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalita'
applicative della presente disposizione;
3) i distretti hanno la facolta' di stipulare, per
conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le
norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 e
seguenti del codice civile;
c) finanziarie :
1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e
delle relative imprese, con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle
attivita' produttive e la CONSOB, sono individuate le
semplificazioni, con le relative condizioni, alle
disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130,
applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad
oggetto crediti concessi da una pluralita' di banche o
intermediari finanziari alle imprese facenti parte del
distretto e ceduti ad un'unica societa' cessionaria;
2) con il regolamento di cui al numero 1) vengono
individuate le condizioni e le garanzie a favore dei
soggetti cedenti i crediti di cui al numero 1) in presenza
delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei
titoli possa essere destinato al finanziamento delle
iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti
beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;
3) le disposizioni di cui all'art. 7-bis della legge 30
aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti delle
banche nei confronti delle imprese facenti parte dei
distretti, alle condizioni stabilite con il regolamento di
cui al numero 1);
4) le banche e gli altri intermediari che hanno
concesso crediti ai distretti o alle imprese facenti parte
dei distretti e che non procedono alla relativa
cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge
30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta agli
accantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuare
accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento
di cui al numero 1);
5) al fine di favorire l'accesso al credito e il
finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno
parte, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo
e innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta o propone le misure occorrenti per:
5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia
prestata dai confidi quale strumento di attenuazione del
rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti
patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento
del Nuovo accordo di Basilea;
5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi
e la loro operativita'; anche a tal fine i fondi di
garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'art. 13
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
possono essere destinati anche alla prestazione di servizi
ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco
speciale di cui all'art. 107 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
5.3) agevolare la costituzione di idonee agenzie
esterne di valutazione del merito di credito dei distretti
e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei
requisiti patrimoniali delle banche nell'ambito del metodo
standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli
enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo
di Basilea;
5.4) favorire la costituzione, da parte dei distretti,
con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di
investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno
parte del distretto;
d) per la ricerca e lo sviluppo:
1) al fine di accrescere la capacita' competitiva delle
piccole e medie imprese e dei distretti industriali,
attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle
relative applicazioni industriali, e' costituita l'Agenzia
per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di
seguito denominata «Agenzia»;
2) l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema
della ricerca ed il sistema produttivo attraverso
l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove
conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni
industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale;
3) l'Agenzia stipula convenzioni e contratti con
soggetti pubblici e privati che ne condividono le
finalita';
4) l'Agenzia e' soggetta alla vigilanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con propri
decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il
Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle
attivita' produttive, nonche' il Ministro per lo sviluppo e
la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalita'
per lo svolgimento delle attivita' istituzionali. Lo
statuto dell'Agenzia e' soggetto all'approvazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
Per l'art.117, comma secondo, della Costituzione , si
vedano i riferimenti normativi all'art. 18.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ( Codice
dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario:
«Art.3. Diritto all'uso delle tecnologie.
1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere
ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle
comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, con i
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, e con i gestori di
pubblici servizi ai sensi di quanto previsto dal presente
codice.
1-bis. (abrogato)
1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo.».