Art. 21
Organi e statuto
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il Direttore generale;
b) il Comitato di indirizzo;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Entro (( sessanta )) giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro
delegato, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione, con il Ministro dello sviluppo economico, con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con
il Ministro dell'economia e finanze nomina, previo avviso pubblico,
il Direttore generale tra persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e
in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella
gestione di processi di innovazione.
3. Il Direttore generale e' il legale rappresentante dell'Agenzia,
la dirige e ne e' responsabile. Resta in carica tre anni.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del
Ministro delegato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico,
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' approvato
lo statuto dell'Agenzia entro 45 giorni dalla nomina del Direttore
generale, in conformita' ai principi e criteri direttivi previsti
dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, in quanto compatibili con il presente decreto. Lo Statuto
prevede che il Comitato di indirizzo sia composto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un
rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un
rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, un rappresentante del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, un rappresentante del Ministero
dell'economia e finanze e due rappresentanti designati dalla
Conferenza Unificata, (( tutti in possesso dei requisiti di
qualificazione professionale di cui al comma 2. Ai componenti del
Comitato di indirizzo non e' corrisposto alcun emolumento, indennita'
o rimborso di spese )). Con lo statuto sono altresi' disciplinate le
modalita' di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del
Comitato di indirizzo e le modalita' di nomina del Collegio dei
Revisori, (( composto da tre membri )).
Riferimenti normativi
- Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
supplemento ordinario:
«Art.8. L'ordinamento.
1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni
del presente decreto legislativo, svolgono attivita' a
carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di
indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le
disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento
dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
presidente del consiglio dei ministri e dei ministri
competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con
riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli
obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione
di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni
impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da
intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con
decreto del ministro competente, composto di tre membri,
due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.».