Art. 22
(( Soppressione di DigitPa e dell'Agenzia per la diffusione delle
tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e
individuazione delle effettive risorse umane e strumentali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, DigitPA e
l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione sono
soppressi.
2. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' e dei
rapporti facenti capo alle strutture soppresse, gli organi in carica
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto continuano a svolgere le rispettive funzioni fino
alla nomina del Direttore generale e deliberano altresi' i bilanci di
chiusura degli enti soppressi alla data di cessazione degli enti
stessi, che sono corredati dalla relazione redatta dall'organo
interno di controllo in carica alla medesima data e trasmessi per
l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Il Direttore generale
esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli enti soppressi e
dal Dipartimento di cui all'articolo 20, comma 2, in qualita' di
commissario straordinario, fino alla nomina degli altri organi
dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
3. Sono trasferite all'Agenzia per l'Italia Digitale il personale
di ruolo delle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, le
risorse finanziarie e strumentali degli enti e delle strutture di cui
al medesimo articolo 20, comma 2, compresi i connessi rapporti
giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura
di liquidazione, neppure giudiziale. E' fatto salvo il diritto di
opzione per il personale in servizio a tempo indeterminato presso il
Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e
l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra nella
titolarita' del rapporto fino alla naturale scadenza.
4. Il personale attualmente in servizio in posizione di comando
presso le amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, puo'
optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Il transito e'
effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della
qualificazione professionale posseduta nonche' dell'esperienza
maturata nel settore dell'innovazione tecnologica, dell'anzianita' di
servizio nelle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, e dei
titoli di studio. Il personale comandato non transitato all'Agenzia
ritorna all'amministrazione o all'ente di appartenenza.
5. Nelle more della definizione dei comparti di contrattazione, ai
sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, al personale dell'Agenzia
si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
del comparto Ministeri.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del
Ministro delegato, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da
emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore
generale dell'Agenzia, e' determinata l'effettiva dotazione delle
risorse umane, nel limite del personale effettivamente trasferito ai
sensi dei commi 3 e 4, con corrispondente riduzione delle dotazioni
organiche delle amministrazioni di provenienza, fissata entro il
limite massimo di 150 unita', nonche' la dotazione delle risorse
finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia
stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e
funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e
di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni
esterne. Con lo stesso decreto e' definita la tabella di
equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al
comparto Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonche' il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in
cui il trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello del
comparto Ministeri, il personale percepisce per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del
Ministro delegato, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla
nomina del Direttore generale dell'Agenzia, e non oltre la data di
adozione del decreto di cui al comma 6, le strutture della Presidenza
del Consiglio dei Ministri sono adeguate in considerazione del
trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 20, comma 2.
8. All'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
9. All'Agenzia si applicano le disposizioni sul patrocinio e
sull'assistenza in giudizio di cui all'articolo 1 del testo unico di
cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
10. Il comma 1 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'
sostituito dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici
o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo
tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul
mercato: a) software sviluppato per conto della pubblica
amministrazione; b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati
per conto della pubblica amministrazione; c) software libero o a
codice sorgente aperto; d) software combinazione delle precedenti
soluzioni. Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed
economico dimostri l'impossibilita' di accedere a soluzioni open
source o gia' sviluppate all'interno della pubblica amministrazione
ad un prezzo inferiore, e' consentita l'acquisizione di programmi
informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La
valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo le
modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale,
che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresi' parere
circa il loro rispetto». ))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
supplemento ordinario:
«Art.40. Contratti collettivi nazionali e integrativi.
(Art. 45 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 15 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi
dall'art. 1 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e successivamente
modificato dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. La contrattazione collettiva determina i diritti e
gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro,
nonche' le materie relative alle relazioni sindacali. Sono,
in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le
materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle
oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'art. 9,
quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi
degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del
conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali,
nonche' quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera c),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative
alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle
prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento
accessorio, della mobilita' e delle progressioni
economiche, la contrattazione collettiva e' consentita
negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le
Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un
massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva
nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate
aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di
un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti
di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei
comparti di contrattazione possono essere costituite
apposite sezioni contrattuali per specifiche
professionalita'.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
con il settore privato, la struttura contrattuale, i
rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti
collettivi nazionali e integrativi. La durata viene
stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza
della disciplina giuridica e di quella economica.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel
rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio
risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione
collettiva integrativa assicura adeguati livelli di
efficienza e produttivita' dei servizi pubblici,
incentivando l'impegno e la qualita' della performance ai
sensi dell'art. 45, comma 3. A tale fine destina al
trattamento economico accessorio collegato alla performance
individuale una quota prevalente del trattamento accessorio
complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle
materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure
negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere
ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni. I
contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle
sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del
termine le parti riassumono le rispettive prerogative e
liberta' di iniziativa e decisione.
3-ter. Al fine di assicurare la continuita' e il
migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non
si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto
collettivo integrativo, l'amministrazione interessata puo'
provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del
mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli
atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di
controllo di compatibilita' economico-finanziaria previste
dall'art. 40-bis.
3-quater. La Commissione di cui all'art. 13 del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno,
all'ARAN una graduatoria di performance delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.
Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per
settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei
risultati di performance ottenuti. La contrattazione
nazionale definisce le modalita' di ripartizione delle
risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi
livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei
relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale
dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'art.
41, le modalita' di utilizzo delle risorse indicate
all'art. 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti
finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione
integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie
amministrazioni, e gli enti locali possono destinare
risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei
limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei
limiti dei parametri di virtuosita' fissati per la spesa di
personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel
rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilita'
e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo
stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione
integrativa e' correlato all'effettivo rispetto dei
principi in materia di misurazione, valutazione e
trasparenza della performance e in materia di merito e
premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo
quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono
in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i
limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che
disciplinano materie non espressamente delegate a tale
livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti
negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei
vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla
contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le
clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono
sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo
comma, del codice civile. In caso di accertato superamento
di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della
funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle
finanze e' fatto altresi' obbligo di recupero nell'ambito
della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del
presente comma trovano applicazione a decorrere dai
contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le
pubbliche amministrazioni redigono una relazione
tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa,
utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi
disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal
Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni
vengono certificate dagli organi di controllo di cui
all'art. 40-bis, comma 1.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi
dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano
l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti.».
- Si riporta l'art. 1 del regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle
norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio
dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello
Stato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre
1933, n. 286:
«1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in
giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se
organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla
Avvocatura dello Stato.
Gli avvocati dello Stato, esercitano le loro funzioni
innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non
hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le
norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando
che consti della loro qualita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 68 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni.
1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi
informatici o parti di essi a seguito di una valutazione
comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti
soluzioni disponibili sul mercato: a) software sviluppato
per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo di
software o parti di esso sviluppati per conto della
pubblica amministrazione; c) software libero o a codice
sorgente aperto; d) software combinazione delle precedenti
soluzioni. Solo quando la valutazione comparativa di tipo
tecnico ed economico dimostri l'impossibilita' di accedere
a soluzioni open source o gia' sviluppate all'interno della
pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, e'
consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo
proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La
valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo
le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia
Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime
altresi' parere circa il loro rispetto.
2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o
nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano
soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate
sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'art. 70, che
assicurino l'interoperabilita' e la cooperazione
applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e
documenti in piu' formati, di cui almeno uno di tipo
aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali
esigenze.
2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano
tempestivamente al DigitPA l'adozione delle applicazioni
informatiche e delle pratiche tecnologiche, e
organizzative, adottate, fornendo ogni utile informazione
ai fini della piena conoscibilita' delle soluzioni adottate
e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la
piu' ampia diffusione delle migliori pratiche.
3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un
formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente.
4. DigitPA istruisce ed aggiorna, con periodicita'
almeno annuale, un repertorio dei formati aperti
utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle
modalita' di trasferimento dei formati.».