((Art. 23 decies 
 
           Caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari 
 
  1. I Nuovi Strumenti Finanziari sono  privi  dei  diritti  indicati
nell'articolo 2351 del codice civile e sono  convertibili  in  azioni
ordinarie a richiesta dell'Emittente. L'esercizio della  facolta'  di
conversione e' sospensivamente  condizionato  alla  deliberazione  in
ordine al relativo aumento di capitale. A tal fine  le  deliberazioni
previste dall'articolo 2441,  quinto  comma,  e  dall'articolo  2443,
secondo  comma,  del  codice  civile  sono  assunte  con  le   stesse
maggioranze previste per le  deliberazioni  di  aumento  di  capitale
dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile. 
  2. E' prevista a favore dell'Emittente la facolta'  di  rimborso  o
riscatto, a condizione che l'esercizio della facolta' di  rimborso  o
riscatto sia autorizzato dalla Banca d'Italia, avendo  riguardo  alle
condizioni  finanziarie  e  di  solvibilita'  dell'Emittente  e   del
relativo gruppo bancario. 
  3. Il pagamento degli  interessi  sui  Nuovi  Strumenti  Finanziari
dipende  dalla  disponibilita'  di  utili  distribuibili   ai   sensi
dell'articolo 2433 del  codice  civile.  La  delibera  con  la  quale
l'assemblea decide sulla destinazione degli  utili  e'  vincolata  al
rispetto  delle  condizioni  di  remunerazione  dei  Nuovi  Strumenti
Finanziari. 
  4. Se gli interessi non sono corrisposti, per assenza o  incapienza
degli utili distribuibili, l'Emittente assegna  al  Ministero  azioni
ordinarie di nuova emissione  per  una  quota  del  patrimonio  netto
corrispondente all'importo della cedola non corrisposta. Il  relativo
aumento di capitale, o,  comunque,  l'emissione  delle  azioni  e  la
conseguente modifica nello statuto  dell'indicazione  del  numero  di
azioni ordinarie sono deliberati dal consiglio di amministrazione. 
  5. All'assunzione di  partecipazioni  azionarie  nell'Emittente  da
parte  del  Ministero  conseguente  alla  sottoscrizione  dei   Nuovi
Strumenti Finanziari non si applicano: 
  a) le disposizioni di cui ai capi  III  e  IV  del  titolo  II  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  b) le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
  c) eventuali limiti di possesso azionario previsti da  disposizioni
legislative o statutarie. 
  6. Il  consiglio  di  amministrazione  dell'Emittente  delibera  in
merito all'emissione dei Nuovi Strumenti Finanziari. 
  7. Con il decreto di cui all'articolo 23-duodecies sono specificate
le caratteristiche dei Nuovi  Strumenti  Finanziari  individuate  dal
presente  decreto  e  definite  le  ulteriori  caratteristiche  degli
stessi.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 2351,  2441,
          2443, 2368 e 2369 del Codice civile: 
              "Art. 2351. (Diritto di voto) - Ogni azione attribuisce
          il diritto di voto. 
              Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo  statuto
          puo' prevedere la creazione  di  azioni  senza  diritto  di
          voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti,
          con  diritto  di  voto  subordinato   al   verificarsi   di
          particolari condizioni non meramente potestative. Il valore
          di tali azioni non puo' complessivamente superare la  meta'
          del capitale sociale. 
              Lo statuto delle societa'  che  non  fanno  ricorso  al
          mercato del capitale di  rischio  puo'  prevedere  che,  in
          relazione alla quantita' di azioni possedute da uno  stesso
          soggetto, il diritto di voto sia  limitato  ad  una  misura
          massima o disporne scaglionamenti. 
              Non possono emettersi azioni a voto plurimo 
              Gli strumenti finanziari di  cui  agli  articoli  2346,
          sesto comma, e 2349, secondo comma, possono  essere  dotati
          del diritto di voto su argomenti specificamente indicati  e
          in particolare  puo'  essere  ad  essi  riservata,  secondo
          modalita'  stabilite  dallo  statuto,  la  nomina   di   un
          componente indipendente del consiglio di amministrazione  o
          del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone
          cosi' nominate si applicano le medesime norme previste  per
          gli altri componenti dell'organo cui partecipano." 
              "Art. 2441. (Diritto di opzione). 
              Le  azioni  di  nuova  emissione  e   le   obbligazioni
          convertibili in azioni devono essere offerte in opzione  ai
          soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi
          sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta
          anche ai possessori di queste,  in  concorso  con  i  soci,
          sulla base del rapporto di cambio. 
              L'offerta di  opzione  deve  essere  depositata  presso
          l'ufficio del registro delle imprese. Salvo quanto previsto
          dalle leggi speciali per le societa' con azioni quotate  in
          mercati  regolamentati,  per  l'esercizio  del  diritto  di
          opzione deve essere concesso un  termine  non  inferiore  a
          trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta. 
              Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne
          facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
          nell'acquisto   delle   azioni   e    delle    obbligazioni
          convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se  le
          azioni sono quotate in mercati regolamentati, i diritti  di
          opzione non esercitati devono essere  offerti  nel  mercato
          regolamentato  dagli  amministratori,   per   conto   della
          societa',  per  almeno  cinque  riunioni,  entro  il   mese
          successivo alla scadenza del termine stabilito a norma  del
          secondo comma. 
              Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova
          emissione che, secondo  la  deliberazione  di  aumento  del
          capitale, devono essere liberate mediante  conferimenti  in
          natura.  Nelle  societa'  con  azioni  quotate  in  mercati
          regolamentati lo statuto puo' altresi' escludere il diritto
          di opzione nei limiti del  dieci  per  cento  del  capitale
          sociale  preesistente,  a  condizione  che  il  prezzo   di
          emissione corrisponda al valore di mercato delle  azioni  e
          cio' sia confermato  in  apposita  relazione  dal  revisore
          legale o dalla societa' di revisione legale. 
              Quando l'interesse della societa' lo esige, il  diritto
          di  opzione  puo'  essere  escluso  o   limitato   con   la
          deliberazione di aumento di capitale,  approvata  da  tanti
          soci che rappresentino oltre la meta' del capitale sociale,
          anche  se  la  deliberazione  e'  presa  in  assemblea   di
          convocazione successiva alla prima. 
              Le  proposte  di  aumento  di  capitale   sociale   con
          esclusione o limitazione del diritto di opzione,  ai  sensi
          del primo periodo del quarto comma o del quinto  comma  del
          presente   articolo,   devono   essere   illustrate   dagli
          amministratori con apposita relazione, dalla  quale  devono
          risultare le ragioni dell'esclusione o  della  limitazione,
          ovvero, qualora l'esclusione derivi da un  conferimento  in
          natura, le ragioni di questo  e  in  ogni  caso  i  criteri
          adottati per la determinazione del prezzo di emissione.  La
          relazione deve essere comunicata  dagli  amministratori  al
          collegio sindacale o al  consiglio  di  sorveglianza  e  al
          soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno
          trenta giorni prima  di  quello  fissato  per  l'assemblea.
          Entro quindici giorni il collegio sindacale deve  esprimere
          il proprio parere sulla congruita' del prezzo di  emissione
          delle  azioni.  Il  parere  del   collegio   sindacale   e,
          nell'ipotesi  prevista  dal  quarto  comma,  la   relazione
          giurata dell'esperto  designato  dal  Tribunale  ovvero  la
          documentazione indicata dall'art.  2343-ter,  terzo  comma,
          devono restare depositati nella sede della societa' durante
          i quindici  giorni  che  precedono  l'assemblea  e  finche'
          questa non  abbia  deliberato;  i  soci  possono  prenderne
          visione. La deliberazione determina il prezzo di  emissione
          delle azioni  in  base  al  valore  del  patrimonio  netto,
          tenendo  conto,  per   le   azioni   quotate   in   mercati
          regolamentati,  anche   dell'andamento   delle   quotazioni
          nell'ultimo semestre. 
              Non si considera escluso ne'  limitato  il  diritto  di
          opzione qualora la deliberazione  di  aumento  di  capitale
          preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte
          da banche, da  enti  o  societa'  finanziarie  soggetti  al
          controllo della Commissione nazionale per le societa' e  la
          borsa ovvero da altri  soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' di collocamento di strumenti finanziari, con
          obbligo di offrirle  agli  azionisti  della  societa',  con
          operazioni di qualsiasi tipo, in conformita'  con  i  primi
          tre commi del presente articolo. Nel periodo di  detenzione
          delle azioni offerte  agli  azionisti  e  comunque  fino  a
          quando non sia stato esercitato il diritto  di  opzione,  i
          medesimi soggetti non  possono  esercitare  il  diritto  di
          voto. Le spese dell'operazione sono a carico della societa'
          e la deliberazione di aumento del capitale  deve  indicarne
          l'ammontare. 
              Con   deliberazione   dell'assemblea   presa   con   la
          maggioranza richiesta per le assemblee  straordinarie  puo'
          essere escluso il diritto di  opzione  limitatamente  a  un
          quarto delle azioni di  nuova  emissione,  se  queste  sono
          offerte in sottoscrizione ai dipendenti della societa' o di
          societa' che la controllano o che sono da essa controllate.
          L'esclusione dell'opzione in  misura  superiore  al  quarto
          deve essere approvata con  la  maggioranza  prescritta  nel
          quinto comma." 
              "Art. 2443. (Delega agli amministratori). 
              Lo  statuto  puo'  attribuire  agli  amministratori  la
          facolta' di aumentare in una o piu' volte il capitale  fino
          ad un ammontare determinato e per  il  periodo  massimo  di
          cinque anni dalla data dell'iscrizione della  societa'  nel
          registro delle imprese. Tale facolta' puo' prevedere  anche
          l'adozione delle deliberazioni di cui al  quarto  e  quinto
          comma dell'art. 2441; in questo caso si applica  in  quanto
          compatibile il sesto comma  dell'art.  2441  e  lo  statuto
          determina  i  criteri   cui   gli   amministratori   devono
          attenersi. 
              La facolta' di cui al secondo  periodo  del  precedente
          comma puo' essere attribuita anche  mediante  modificazione
          dello statuto, approvata con la  maggioranza  prevista  dal
          quinto comma dell'art. 2441,  per  il  periodo  massimo  di
          cinque anni dalla data della deliberazione. 
              Il verbale della deliberazione degli amministratori  di
          aumentare il capitale deve essere redatto da  un  notaio  e
          deve essere depositato e iscritto a norma dall'art. 2436. 
              Se agli amministratori e'  attribuita  la  facolta'  di
          adottare le deliberazioni  di  cui  all'art.  2441,  quarto
          comma, qualora essi decidano  di  deliberare  l'aumento  di
          capitale con conferimenti di beni in natura  o  di  crediti
          senza la  relazione  dell'esperto  di  cui  all'art.  2343,
          avvalendosi   delle   disposizioni   contenute    nell'art.
          2343-ter, il conferimento non puo' avere  efficacia,  salvo
          che consti il consenso di tutti i soci, prima  del  decorso
          del termine di trenta giorni dall'iscrizione  nel  registro
          delle imprese della deliberazione  di  aumento,  contenente
          anche le dichiarazioni previste nelle lettere a), b), c) ed
          e), di cui all'art. 2343-quater, terzo comma.  Entro  detto
          termine  uno  o  piu'  soci  che   rappresentano,   e   che
          rappresentavano alla data della  delibera  di  aumento  del
          capitale,  almeno  il  ventesimo  del   capitale   sociale,
          nell'ammontare  precedente  l'aumento   medesimo,   possono
          richiedere   che   si   proceda,   su   iniziativa    degli
          amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli
          effetti di cui all'art. 2343. In mancanza di tale  domanda,
          gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro
          delle imprese unitamente all'attestazione di  cui  all'art.
          2444 la dichiarazione prevista all'art. 2343-quater,  terzo
          comma, lettera d)." 
              "Art. 2368.  Costituzione  dell'assemblea  e  validita'
          delle deliberazioni 
              L'assemblea ordinaria e' regolarmente costituita quando
          e' rappresentata almeno  la  meta'  del  capitale  sociale,
          escluse dal computo le azioni prive  del  diritto  di  voto
          nell'assemblea  medesima.  Essa  delibera   a   maggioranza
          assoluta, salvo che lo  statuto  richieda  una  maggioranza
          piu' elevata Per la nomina alle cariche sociali lo  statuto
          puo' stabilire norme particolari. 
              L'assemblea  straordinaria   delibera   con   il   voto
          favorevole di piu' della meta' del capitale sociale, se  lo
          statuto non richiede una  maggioranza  piu'  elevata  Nelle
          societa' che fanno  ricorso  al  mercato  del  capitale  di
          rischio   l'assemblea   straordinaria    e'    regolarmente
          costituita quando e'  rappresentata  almeno  la  meta'  del
          capitale sociale o la maggiore percentuale  prevista  dallo
          statuto e delibera con il voto favorevole di almeno  i  due
          terzi del capitale rappresentato in assemblea. 
              Salvo diversa disposizione di legge le  azioni  per  le
          quali non puo' essere esercitato il diritto  di  voto  sono
          computate   ai    fini    della    regolare    costituzione
          dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il
          diritto di voto non e' stato  esercitato  a  seguito  della
          dichiarazione del soggetto al quale spetta  il  diritto  di
          voto di astenersi  per  conflitto  di  interessi  non  sono
          computate ai fini del calcolo  della  maggioranza  e  della
          quota  di  capitale  richiesta  per  l'approvazione   della
          deliberazione." 
              "Art.  2369.  (Seconda  convocazione   e   convocazioni
          successive). 
              Se all'assemblea non e' complessivamente  rappresentata
          la parte di capitale  richiesta  dall'articolo  precedente,
          l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Salvo che  lo
          statuto disponga diversamente, le assemblee delle societa',
          diverse dalle societa' cooperative, che  fanno  ricorso  al
          mercato del  capitale  di  rischio,  si  tengono  in  unica
          convocazione  alla  quale  si  applicano,  per  l'assemblea
          ordinaria, le  maggioranze  indicate  dal  terzo  e  quarto
          comma,  nonche'  dell'art.  2368,  primo   comma,   secondo
          periodo, e per l'assemblea  straordinaria,  le  maggioranze
          previste dal settimo comma del presente  articolo.  Restano
          salve  le  disposizioni  di  legge  o  dello  statuto   che
          richiedono maggioranze piu' elevate per  l'approvazione  di
          talune deliberazioni. 
              Nell'avviso di convocazione dell'assemblea puo'  essere
          fissato il giorno per la seconda convocazione.  Questa  non
          puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per  la  prima.
          Se il giorno per la seconda convocazione  non  e'  indicato
          nell'avviso,  l'assemblea  deve  essere  riconvocata  entro
          trenta  giorni  dalla  data  della  prima,  e  il   termine
          stabilito dal secondo comma dell'art. 2366  e'  ridotto  ad
          otto giorni. 
              In seconda convocazione l'assemblea ordinaria  delibera
          sugli oggetti che avrebbero dovuto  essere  trattati  nella
          prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata,  e
          l'assemblea straordinaria e' regolarmente costituita con la
          partecipazione di oltre un terzo  del  capitale  sociale  e
          delibera con il voto favorevole di almeno i due  terzi  del
          capitale rappresentato in assemblea. 
              Lo statuto puo' richiedere  maggioranze  piu'  elevate,
          tranne che per l'approvazione del bilancio e per la  nomina
          e la revoca delle cariche sociali. 
              Nelle societa' che non fanno  ricorso  al  mercato  del
          capitale  di  rischio  e'  necessario,  anche  in   seconda
          convocazione, il voto favorevole di piu' di  un  terzo  del
          capitale  sociale  per  le  deliberazioni  concernenti   il
          cambiamento dell'oggetto sociale, la  trasformazione  della
          societa', lo  scioglimento  anticipato,  la  proroga  della
          societa',  la  revoca  dello  stato  di  liquidazione,   il
          trasferimento della sede sociale all'estero  e  l'emissione
          delle azioni di cui al secondo comma dell'art. 2351. 
              Lo   statuto   puo'   prevedere   eventuali   ulteriori
          convocazioni dell'assemblea, alle  quali  si  applicano  le
          disposizioni del terzo, quarto e quinto comma. 
              Nelle  societa'  che  fanno  ricorso  al  mercato   del
          capitale   di   rischio   l'assemblea   straordinaria    e'
          costituita, nelle  convocazioni  successive  alla  seconda,
          quando e'  rappresentato  almeno  un  quinto  del  capitale
          sociale,  salvo  che  lo  statuto  richieda  una  quota  di
          capitale piu' elevata, e delibera con il voto favorevole di
          almeno  i  due  terzi   del   capitale   rappresentato   in
          assemblea.". 
              I Capi III e IV del Titolo II del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n.  385  "Testo  unico  delle  leggi  in
          materia bancaria e creditizia) recano rispettivamente norme
          in materia di "Partecipazioni nelle banche" e "Requisiti di
          professionalita' e di onorabilita'". 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 106 e
          del comma  1  dell'art.  109  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58 (Testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli
          articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52): 
              "Art. 106. (Offerta pubblica di acquisto totalitaria) -
          1. Chiunque, a seguito di acquisti, venga  a  detenere  una
          partecipazione superiore alla soglia del trenta  per  cento
          promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti  i
          possessori di titoli sulla  totalita'  dei  titoli  ammessi
          alla negoziazione  in  un  mercato  regolamentato  in  loro
          possesso. 
              (Omissis)." 
              "Art.  109.  (Acquisto   di   concerto)   -   1.   Sono
          solidalmente tenuti agli obblighi previsti  dagli  articoli
          106 e 108  le  persone  che  agiscono  di  concerto  quando
          vengano a detenere, a seguito di acquisti effettuati  anche
          da  uno  solo  di  essi,  una  partecipazione   complessiva
          superiore alle percentuali indicate nei predetti articoli. 
              (Omissis).".