((Art. 23 duodecies 
 
                     Disposizioni di attuazione 
 
  1.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottare
entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono stabilite le disposizioni di  attuazione  del  presente
titolo ed il prospetto dei Nuovi Strumenti Finanziari.  Il  prospetto
disciplina  la  remunerazione,  i  casi  di  riscatto,   rimborso   e
conversione nonche' ogni  altro  elemento  necessario  alla  gestione
delle  fasi  successive  alla  sottoscrizione  dei  Nuovi   Strumenti
Finanziari. 
  2. Il Ministero delle economia e delle finanze riesamina le  misure
previste  dal  presente  titolo   secondo   quanto   previsto   dalle
comunicazioni della Commissione europea. 
  2-bis. Per garantire la  maggiore  efficienza  operativa,  ai  fini
della  contribuzione  alla  sottoscrizione  del   capitale   per   la
partecipazione al Meccanismo europeo di stabilita' (MES), mediante  i
versamenti  stabiliti  dagli  articoli  9  e  41  del  Trattato   che
istituisce il medesimo  Meccanismo,  sono  autorizzate  emissioni  di
titoli di Stato a medio-lungo termine, le  cui  caratteristiche  sono
stabilite con decreti di emissione che destinano tutto  o  parte  del
netto ricavo a tale finalita'.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 9 e  41  del
          Trattato europeo di stabilita' (MES) del  2  febbraio  2012
          recante "Trattato che istituisce il meccanismo  europeo  di
          stabilita' tra il regno del Belgio, la repubblica  federale
          di  Germania  la  repubblica  di  Estonia,  l'Irlanda,   la
          repubblica ellenica, il  regno  di  Spagna,  la  repubblica
          francese, la repubblica italiana, la repubblica  di  Cipro,
          il granducato di Lussemburgo, Malta,  il  regno  dei  Paesi
          bassi, la repubblica d'Austria, la  repubblica  portoghese,
          la repubblica di Slovenia,  la  repubblica  slovacca  e  la
          repubblica di Finlandia": 
              "Art. 9. (Richiesta di capitale) - 1. Il consiglio  dei
          governatori puo'  richiedere  il  versamento  in  qualsiasi
          momento del capitale autorizzato non versato e  fissare  un
          congruo termine per il  relativo  pagamento  da  parte  dei
          membri del MES 
              2. Il consiglio di amministrazione puo'  richiedere  il
          versamento del capitale autorizzato  non  versato  mediante
          una decisione  adottata  a  maggioranza  semplice  volta  a
          ripristinare  il   livello   del   capitale   versato   ove
          quest'ultimo, per effetto dell'assorbimento di perdite, sia
          sceso  al  di  sotto  del  livello  stabilito  all'art.  8,
          paragrafo 2, da modificarsi  da  parte  del  consiglio  dei
          governatori secondo la procedura di cui  all'art.  10,  che
          determina un congruo termine per il relativo  pagamento  da
          parte dei membri del MES 
              3. Il direttore generale richiede  in  tempo  utile  il
          capitale autorizzato non versato se questo e' necessario ad
          evitare  che  il  MES  risulti  inadempiente  rispetto   ai
          previsti obblighi  di  pagamento,  o  di  altro  tipo,  nei
          confronti  dei  propri  creditori.  Il  direttore  generale
          informa il consiglio di amministrazione e il consiglio  dei
          governatori di tali  richieste.  Allorquando  sia  rilevata
          un'eventuale carenza di fondi nelle disponibilita' del MES,
          il direttore  generale  effettua  tale(i)  richieste(i)  di
          capitale quanto prima possibile al fine di garantire che il
          MES disponga di fondi sufficienti per onorare la  totalita'
          dei pagamenti dovuti ai creditori alla scadenza prevista. I
          membri  del  MES   si   impegnano   incondizionatamente   e
          irrevocabilmente  a  versare  il  capitale  richiesto   dal
          direttore generale ai sensi del  presente  paragrafo  entro
          sette giorni dal ricevimento della richiesta. 
              4. Il consiglio di amministrazione adotta le condizioni
          e le modalita' particolareggiate applicabili alle richieste
          di capitale ai sensi del presente articolo." 
              "Art. 41. (Versamento del capitale iniziale) - 1. Fatto
          salvo quanto previsto dal paragrafo 2, il versamento  delle
          quote da corrispondere in conto del  capitale  inizialmente
          sottoscritto da ciascun membro del  MES  e'  effettuato  in
          cinque rate annuali,  ciascuna  pari  al  20%  dell'importo
          totale. La prima rata e' versata da ciascun membro del  MES
          entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente  trattato.   Le   restanti   quattro   rate   sono
          corrisposte rispettivamente alla prima,  seconda,  terza  e
          quarta data coincidenti con  la  data  di  pagamento  della
          prima rata. 
              2. Nel  corso  del  quinquennio  durante  il  quale  e'
          effettuato il versamento delle rate di capitale,  i  membri
          del MES accelerano il versamento delle quote ,  in  congruo
          anticipo rispetto alla data di  emissione,  allo  scopo  di
          conservare il rapporto minimo pari al 15% tra  il  capitale
          versato e l'importo in essere delle  emissioni  del  MES  e
          garantiscono una capacita' minima di  erogazione  congiunta
          del MES e del FESF di 500 000 milioni di EUR. 
              3. Un membro del MES puo'  decidere  di  accelerare  il
          versamento della sua quota di capitale.".