((Art. 23 duodecies Disposizioni di attuazione 1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente titolo ed il prospetto dei Nuovi Strumenti Finanziari. Il prospetto disciplina la remunerazione, i casi di riscatto, rimborso e conversione nonche' ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. 2. Il Ministero delle economia e delle finanze riesamina le misure previste dal presente titolo secondo quanto previsto dalle comunicazioni della Commissione europea. 2-bis. Per garantire la maggiore efficienza operativa, ai fini della contribuzione alla sottoscrizione del capitale per la partecipazione al Meccanismo europeo di stabilita' (MES), mediante i versamenti stabiliti dagli articoli 9 e 41 del Trattato che istituisce il medesimo Meccanismo, sono autorizzate emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono stabilite con decreti di emissione che destinano tutto o parte del netto ricavo a tale finalita'.))
Riferimenti normativi Si riporta il testo vigente degli articoli 9 e 41 del Trattato europeo di stabilita' (MES) del 2 febbraio 2012 recante "Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilita' tra il regno del Belgio, la repubblica federale di Germania la repubblica di Estonia, l'Irlanda, la repubblica ellenica, il regno di Spagna, la repubblica francese, la repubblica italiana, la repubblica di Cipro, il granducato di Lussemburgo, Malta, il regno dei Paesi bassi, la repubblica d'Austria, la repubblica portoghese, la repubblica di Slovenia, la repubblica slovacca e la repubblica di Finlandia": "Art. 9. (Richiesta di capitale) - 1. Il consiglio dei governatori puo' richiedere il versamento in qualsiasi momento del capitale autorizzato non versato e fissare un congruo termine per il relativo pagamento da parte dei membri del MES 2. Il consiglio di amministrazione puo' richiedere il versamento del capitale autorizzato non versato mediante una decisione adottata a maggioranza semplice volta a ripristinare il livello del capitale versato ove quest'ultimo, per effetto dell'assorbimento di perdite, sia sceso al di sotto del livello stabilito all'art. 8, paragrafo 2, da modificarsi da parte del consiglio dei governatori secondo la procedura di cui all'art. 10, che determina un congruo termine per il relativo pagamento da parte dei membri del MES 3. Il direttore generale richiede in tempo utile il capitale autorizzato non versato se questo e' necessario ad evitare che il MES risulti inadempiente rispetto ai previsti obblighi di pagamento, o di altro tipo, nei confronti dei propri creditori. Il direttore generale informa il consiglio di amministrazione e il consiglio dei governatori di tali richieste. Allorquando sia rilevata un'eventuale carenza di fondi nelle disponibilita' del MES, il direttore generale effettua tale(i) richieste(i) di capitale quanto prima possibile al fine di garantire che il MES disponga di fondi sufficienti per onorare la totalita' dei pagamenti dovuti ai creditori alla scadenza prevista. I membri del MES si impegnano incondizionatamente e irrevocabilmente a versare il capitale richiesto dal direttore generale ai sensi del presente paragrafo entro sette giorni dal ricevimento della richiesta. 4. Il consiglio di amministrazione adotta le condizioni e le modalita' particolareggiate applicabili alle richieste di capitale ai sensi del presente articolo." "Art. 41. (Versamento del capitale iniziale) - 1. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2, il versamento delle quote da corrispondere in conto del capitale inizialmente sottoscritto da ciascun membro del MES e' effettuato in cinque rate annuali, ciascuna pari al 20% dell'importo totale. La prima rata e' versata da ciascun membro del MES entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente trattato. Le restanti quattro rate sono corrisposte rispettivamente alla prima, seconda, terza e quarta data coincidenti con la data di pagamento della prima rata. 2. Nel corso del quinquennio durante il quale e' effettuato il versamento delle rate di capitale, i membri del MES accelerano il versamento delle quote , in congruo anticipo rispetto alla data di emissione, allo scopo di conservare il rapporto minimo pari al 15% tra il capitale versato e l'importo in essere delle emissioni del MES e garantiscono una capacita' minima di erogazione congiunta del MES e del FESF di 500 000 milioni di EUR. 3. Un membro del MES puo' decidere di accelerare il versamento della sua quota di capitale.".