((Art. 23 bis 
 
 
Dismissione e razionalizzazione di  partecipazioni  societarie  dello
                                Stato 
 
  1. Ai fini della  razionalizzazione  e  del  riassetto  industriale
nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato,  che  continua
ad avvalersi dell'organismo di cui all'articolo  1  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, e' attribuito  a
Cassa Depositi e Prestiti Societa' per azioni (CDP S.p.A.) il diritto
di opzione per l'acquisto  delle  partecipazioni  azionarie  detenute
dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. I diritti
di opzione  possono  essere  esercitati  anche  disgiuntamente  entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Entro dieci giorni dall'eventuale  esercizio  dell'opzione,  CDP
S.p.A provvede  al  pagamento  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del corrispettivo provvisorio pari al 60 per cento del valore
del  patrimonio  netto  contabile  come  risultante   dal   bilancio,
consolidato ove redatto, al 31 dicembre 2011 di ciascuna societa' per
la quale ha esercitato l'opzione di cui al comma 1.  Conseguentemente
si provvede ai relativi adempimenti connessi al  trasferimento  delle
partecipazioni. 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare, entro sessanta giorni dalla data di  esercizio  dell'opzione
di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  e'  determinato
il valore definitivo di trasferimento, ritenuto congruo da CDP S.p.A. 
  4.  I  corrispettivi  provvisorio  e  definitivo  derivanti   dalle
operazioni di cessione delle partecipazioni dello  Stato  di  cui  al
presente articolo, al netto degli oneri inerenti alle medesime,  sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnati
al Fondo per l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato  o  destinati  al
pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i  corrispettivi
possono essere riassegnati al Fondo  speciale  per  reiscrizione  dei
residui perenti delle spese correnti  e  al  Fondo  speciale  per  la
reiscrizione dei residui perenti in conto  capitale,  ovvero  possono
essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito  dall'articolo
35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.  Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,   si   provvede   alla
determinazione delle percentuali di riparto tra le finalita' indicate
nel presente comma. 
  5. Fintecna S.p.A.,  Sace  S.p.A.  e  Simest  S.p.A.  continuano  a
svolgere le attivita' loro gia' affidate sulla base di  provvedimenti
normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore  del
presente decreto. La Simest S.p.A., nella gestione  degli  interventi
di  sostegno  finanziario  all'internazionalizzazione   del   sistema
produttivo, continua ad osservare le  convenzioni  con  il  Ministero
dello  sviluppo  economico   gia'   sottoscritte   o   che   verranno
sottoscritte in base alla normativa di riferimento 
  6.  Alla  data  di  trasferimento  della  partecipazione  azionaria
detenuta dallo Stato in Sace, e' abrogato l'articolo 6, commi 2 e 18,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326.  Alla  data  di
trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato  in
Simest S.p.A. sono abrogati l'articolo 1, commi 6 e 7,  e  l'articolo
3, commi 5 e 6, della legge 24 aprile 1990, n. 100. 
  7. All'articolo 5,  comma  3,  lettera  b),  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' aggiunto il seguente  periodo:  «I  decreti
ministeriali di cui alla presente lettera sono soggetti al  controllo
preventivo  della  Corte  dei  conti  e  trasmessi  alle   competenti
Commissioni parlamentari». 
  8. Ai fini di certezza giuridica e fermo restando  quanto  previsto
dal comma 1, entro  10  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   Italiana   della   presente
disposizione, CDP S.p.A. provvede comunque a presentare le necessarie
preventive istanze per il rilascio di pareri, nulla-osta  o  comunque
per l'emissione da parte di Autorita' pubbliche, istituzioni, enti  o
altre autorita' di atti o provvedimenti di loro competenza. I termini
per  il  rilascio  dei  relativi  pareri  e  nulla-osta  ovvero   per
l'emissione dei relativi atti  da  parte  delle  Autorita'  pubbliche
competenti decorrono dalla data di comunicazione dell'istanza.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri  del  4  maggio  2007
          (Riordino degli  organismi  operanti  presso  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, ai sensi  dell'art.  29  del
          D.L. 4 luglio 2006, n. 223), convertito, con modificazioni,
          dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.": 
              "Art. 1. (Riordino del Comitato di consulenza globale e
          di garanzia per le privatizzazioni.) 
              1. Il Comitato di consulenza globale e di garanzia  per
          le privatizzazioni, previsto dal decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri del 30  giugno  1993,  e'  composto,
          oltre  che  dal  Direttore  Generale  del  Tesoro  che   lo
          presiede, da due esperti di riconosciuta indipendenza e  di
          documentata   esperienza   dei   mercati    nazionali    ed
          internazionali, nominati con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il  Ministro
          dello sviluppo economico. 
              2. Entro quindici  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente  regolamento  si  provvede  al  rinnovo
          della composizione del Comitato di consulenza globale e  di
          garanzia  per  le  privatizzazioni,  secondo  le  modalita'
          previste dal comma precedente e nel rispetto del  principio
          di pari opportunita' tra uomini e donne. 
              3. Ai membri del Comitato di consulenza  globale  e  di
          garanzia per le privatizzazioni  che  non  siano  impiegati
          civili dello Stato e' corrisposto un  gettone  di  presenza
          per ciascuna seduta del comitato  stesso,  determinato  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.". 
              Si riporta il testo dell'art. 5  del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni  urgenti
          per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
          dei conti pubblici), cosi' come modificato dal comma 7  del
          presente articolo: 
              "Art.  5.  (Trasformazione  della  Cassa   depositi   e
          prestiti in societa' per azioni.) 
              1. La Cassa  depositi  e  prestiti  e'  trasformata  in
          societa' per azioni con la denominazione di «Cassa depositi
          e prestiti societa' per azioni» (CDP S.p.A.),  con  effetto
          dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
          decreto ministeriale di cui al  comma  3.  La  Cdp  S.p.A.,
          salvo quanto previsto dal comma 3,  subentra  nei  rapporti
          attivi e passivi  e  conserva  i  diritti  e  gli  obblighi
          anteriori alla trasformazione. 
              2. Le azioni della  CDP  S.p.A.  sono  attribuite  allo
          Stato, che  esercita  i  diritti  dell'azionista  ai  sensi
          dell'art. 24, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo
          30 luglio 1999, n. 300; non si  applicano  le  disposizioni
          dell' art. 2362 del codice civile.  Le  fondazioni  di  cui
          all'art. 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e
          altri soggetti pubblici o privati  possono  detenere  quote
          complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.A. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze di natura non regolamentare, da emanare  entro  due
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          sono determinati: 
              a) le funzioni, le  attivita'  e  le  passivita'  della
          Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
          sono trasferite al Ministero dell'economia e delle  finanze
          e quelle assegnate alla gestione separata della CDP  S.p.A.
          di cui al comma 8; 
              b) i beni e le partecipazioni societarie  dello  Stato,
          anche indirette, che sono  trasferite  alla  CDP  S.p.A.  e
          assegnate alla gestione separata di cui al comma  8,  anche
          in deroga alla normativa  vigente.  I  relativi  valori  di
          trasferimento e di iscrizione in bilancio sono  determinati
          sulla scorta della relazione giurata di stima  prodotta  da
          uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
          professionale nominati dal Ministero, anche in deroga  agli
          articoli da 2342 a 2345 del codice civile  ed  all'art.  24
          della legge  27  dicembre  2002,  n.  289.  Con  successivi
          decreti  ministeriali  possono  essere  disposti  ulteriori
          trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
          alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
          della  Corte  dei  conti  e   trasmessi   alle   competenti
          Commissioni parlamentari; 
              c) gli impegni accessori assunti dallo Stato; 
              d) il capitale sociale della CDP  S.p.A.,  comunque  in
          misura non inferiore al  fondo  di  dotazione  della  Cassa
          depositi e  prestiti  risultante  dall'ultimo  bilancio  di
          esercizio approvato. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, di natura  non  regolamentare,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  e'  approvato  lo
          Statuto della CDP S.p.A. e sono nominati i  componenti  del
          consiglio di amministrazione e del collegio  sindacale  per
          il primo periodo  di  durata  in  carica.  Per  tale  primo
          periodo restano in carica i  componenti  del  collegio  dei
          revisori indicati ai sensi e per gli effetti  dell'art.  10
          della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le successive modifiche
          allo statuto della CDP S.p.A. e le  nomine  dei  componenti
          degli  organi  sociali  per  i  successivi   periodi   sono
          deliberate a norma del codice civile. 
              5. Il primo  esercizio  sociale  della  CDP  S.p.A.  si
          chiude al 31 dicembre 2004. 
              6. Alla CDP S.p.A. si  applicano  le  disposizioni  del
          Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria  e
          creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993,  n.  385,  previste  per  gli  intermediari  iscritti
          nell'elenco speciale  di  cui  all'art.  107  del  medesimo
          decreto legislativo, tenendo  presenti  le  caratteristiche
          del  soggetto  vigilato  e  la  speciale  disciplina  della
          gestione separata di cui al comma 8. 
              7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma: 
              a) lo Stato, le regioni,  gli  enti  locali,  gli  enti
          pubblici e gli organismi di diritto  pubblico,  utilizzando
          fondi rimborsabili sotto forma  di  libretti  di  risparmio
          postale e di  buoni  fruttiferi  postali,  assistiti  dalla
          garanzia  dello  Stato  e  distribuiti   attraverso   Poste
          italiane S.p.A. o societa' da  essa  controllate,  e  fondi
          provenienti dall'emissione di  titoli,  dall'assunzione  di
          finanziamenti  e  da  altre  operazioni  finanziarie,   che
          possono  essere  assistiti  dalla  garanzia  dello   Stato.
          L'utilizzo dei fondi  di  cui  alla  presente  lettera,  e'
          consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
          di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale  della
          CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di  cui  al
          periodo precedente o dai medesimi  promossa,  tenuto  conto
          della  sostenibilita'  economico-finanziaria  di   ciascuna
          operazione. Dette  operazioni  potranno  essere  effettuate
          anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b); 
              b) le opere, gli  impianti,  le  reti  e  le  dotazioni
          destinati  alla  fornitura  di  servizi  pubblici  ed  alle
          bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione  di
          titoli,  dall'assunzione  di  finanziamenti  e   da   altre
          operazioni finanziarie, senza garanzia dello  Stato  e  con
          preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di
          fondi  e'  effettuata  esclusivamente  presso   investitori
          istituzionali. 
              8. La CDP S.p.A.  assume  partecipazioni  e  svolge  le
          attivita',  strumentali,   connesse   e   accessorie;   per
          l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a),  la
          CDP S.p.A. istituisce un  sistema  separato  ai  soli  fini
          contabili ed organizzativi, la cui gestione e' uniformata a
          criteri di trasparenza e  di  salvaguardia  dell'equilibrio
          economico.  Sono  assegnate  alla  gestione   separata   le
          partecipazioni e le attivita' ad essa strumentali, connesse
          e accessorie, e le attivita' di assistenza e di  consulenza
          in favore dei soggetti di cui al comma 7,  lettera  a).  Il
          decreto ministeriale di cui al comma 3 puo' prevedere forme
          di razionalizzazione e concentrazione delle  partecipazioni
          detenute dalla Cassa  depositi  e  prestiti  alla  data  di
          trasformazione in societa' per azioni. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dell'art. 35, comma 1,  del
          citato decreto-legge n. 1 del 2012: 
              "Art. 35. (Misure per la tempestivita'  dei  pagamenti,
          per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni
          statali,  nonche'  disposizioni  in  materia  di  tesoreria
          unica) 
              1. Al fine  di  accelerare  il  pagamento  dei  crediti
          commerciali esistenti alla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto connessi  a  transazioni  commerciali  per
          l'acquisizione di servizi e forniture,  certi,  liquidi  ed
          esigibili, corrispondente a residui  passivi  del  bilancio
          dello Stato, sono adottate le seguenti misure: 
              a) i fondi speciali per  la  reiscrizione  dei  residui
          passivi perenti di parte corrente e di conto  capitale,  di
          cui all'art. 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  sono
          integrati  rispettivamente  degli  importi  di  euro  2.000
          milioni  e  700   milioni   per   l'anno   2012,   mediante
          riassegnazione, previo versamento all'entrata del  bilancio
          dello Stato per il medesimo  anno,  di  una  corrispondente
          quota delle risorse complessivamente disponibili relative a
          rimborsi e compensazioni di crediti di  imposta,  esistenti
          presso la contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate
          - Fondi di bilancio». Una quota delle risorse del  suddetto
          fondo speciale per la reiscrizione dei residui  passivi  di
          parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro, e'  assegnata
          agli enti locali, con priorita' ai comuni per il  pagamento
          dei crediti di cui  al  presente  comma.  L'utilizzo  delle
          somme di cui ai periodi precedenti non  devono  comportare,
          secondo i criteri di contabilita' nazionale,  peggioramento
          dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; 
              b) i crediti di cui al  presente  comma  maturati  alla
          data del  31  dicembre  2011,  su  richiesta  dei  soggetti
          creditori, possono essere estinti, in luogo  del  pagamento
          disposto con le risorse finanziarie di cui alla lettera a),
          anche mediante assegnazione di titoli di Stato  nel  limite
          massimo di 2.000 milioni di euro.  L'importo  di  cui  alla
          presente   lettera    puo'    essere    incrementato    con
          corrispondente riduzione degli importi di cui alla  lettera
          a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
          sono  definite  le   modalita'   per   l'attuazione   delle
          disposizioni di cui ai periodi precedenti e sono  stabilite
          le caratteristiche dei titoli e le  relative  modalita'  di
          assegnazione nonche' le modalita' di versamento  al  titolo
          IV dell'entrata del bilancio  dello  Stato,  a  fronte  del
          controvalore dei titoli di Stato  assegnati,  con  utilizzo
          della medesima contabilita' di  cui  alla  lettera  a).  Le
          assegnazioni dei titoli di cui alla  presente  lettera  non
          sono computate nei limiti delle emissioni nette dei  titoli
          di Stato indicate nella Legge di bilancio. 
              (Omissis).". 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   6,   del   citato
          decreto-legge  n.  269  del  2003,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 6. (Trasformazione della  SACE  in  societa'  per
          azioni.) 
              1. L'Istituto per i servizi assicurativi del  commercio
          estero (SACE) e' trasformato in societa' per azioni con  la
          denominazione di SACE S.p.A.  -  Servizi  Assicurativi  del
          Commercio  Estero  o  piu'  brevemente  SACE   S.p.A.   con
          decorrenza dal 1° gennaio 2004. La SACE S.p.A. succede  nei
          rapporti attivi e passivi, nonche' nei diritti  e  obblighi
          della SACE in essere alla data della trasformazione. 
              2. 
              3. I crediti di cui all'art. 7, comma  2,  del  decreto
          legislativo  31   marzo   1998,   n.   143   e   successive
          modificazioni e integrazioni, esistenti alla  data  del  31
          dicembre 2003, sono trasferiti alla SACE S.p.A. a titolo di
          conferimento di capitale. I crediti medesimi sono  iscritti
          nel bilancio della SACE S.p.A.  al  valore  indicato  nella
          relativa  posta  del  Conto   patrimoniale   dello   Stato.
          Ulteriori  trasferimenti   e   conferimenti   di   beni   e
          partecipazioni societarie dello Stato a favore  della  SACE
          S.p.A. possono essere disposti con decreto, di  natura  non
          regolamentare, del Ministro dell'economia e delle  finanze,
          che determina anche il relativo valore di  trasferimento  o
          conferimento. Ai trasferimenti e  conferimenti  di  cui  al
          presente comma non si applicano gli articoli da 2342 a 2345
          del codice civile. 
              4. Le somme recuperate riferite ai crediti  di  cui  al
          comma  3,  detratta  la  quota  spettante  agli  assicurati
          indennizzati, sono trasferite in un apposito conto corrente
          acceso presso la Tesoreria centrale dello  Stato  intestato
          alla SACE S.p.A., unitamente ai  proventi  delle  attivita'
          che beneficiano della garanzia dello Stato. 
              5. Il capitale della SACE S.p.A. alla data indicata nel
          comma  1  e'  pari  alla  somma  del   netto   patrimoniale
          risultante dal bilancio di chiusura di SACE al 31  dicembre
          2003 e del valore dei crediti di cui all'art. 7,  comma  2,
          del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e  successive
          modificazioni e integrazioni, stabilito ai sensi del  comma
          3. 
              6. Dalla data indicata nel  comma  1  e'  soppresso  il
          Fondo di dotazione di cui al decreto legislativo  31  marzo
          1998, n. 143 e successive modificazioni e integrazioni.  Ai
          fini della  contabilita'  dello  Stato,  le  disponibilita'
          giacenti nel  relativo  conto  corrente  acceso  presso  la
          Tesoreria centrale dello Stato non  rientranti  nell'ambito
          di  applicazione  di  altre  disposizioni  normative   sono
          riferite al capitale della SACE S.p.A. e il conto  corrente
          medesimo e' intestato alla SACE S.p.A. 
              7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga
          agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile, con proprio
          decreto  di   natura   non   regolamentare,   su   proposta
          dell'organo amministrativo della SACE S.p.A. da  formularsi
          entro il termine di approvazione del bilancio di  esercizio
          relativo  all'anno  2004,   puo'   rettificare   i   valori
          dell'attivo e del passivo patrimoniale della SACE S.p.A.  A
          tale scopo, l'organo amministrativo si avvale  di  soggetti
          di adeguata esperienza e qualificazione  professionale  nel
          campo della revisione contabile. 
              8.  L'approvazione  dello  statuto  e  la  nomina   dei
          componenti degli organi sociali della SACE S.p.A., previsti
          dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea,
          che il presidente della SACE S.p.A.  convoca  entro  il  28
          febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi  sociali,
          la SACE S.p.A. e' amministrata  dagli  organi  di  SACE  in
          carica alla data del 31 dicembre 2003. 
              9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui all'art. 2,
          commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
          e successive modificazioni e  integrazioni,  come  definite
          dal CIPE  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto
          legislativo  31  marzo   1998,   n.   143,   e   successive
          modificazioni   e   integrazioni,   e   dalla    disciplina
          dell'Unione Europea in materia di assicurazione e  garanzia
          dei rischi non di mercato. Gli impegni assunti  dalla  SACE
          S.p.A. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui
          al presente comma sono garantiti  dallo  Stato  nei  limiti
          indicati dalla legge di  approvazione  del  bilancio  dello
          Stato distintamente per le garanzie di durata  inferiore  e
          superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia  e
          delle finanze puo', con uno o piu' decreti  di  natura  non
          regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro degli
          affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
          nel rispetto della disciplina  dell'Unione  Europea  e  dei
          limiti fissati dalla legge  di  approvazione  del  bilancio
          dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
          natura, caratteristiche,  controparti,  rischi  connessi  o
          paesi  di  destinazione  non  beneficiano  della   garanzia
          statale. La garanzia dello Stato resta in ogni  caso  ferma
          per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
          in vigore dei  decreti  di  cui  sopra  in  relazione  alle
          operazioni ivi contemplate. 
              10. Le garanzie gia' concesse, alla data  indicata  nel
          comma 1, in base alla legge 22 dicembre 1953, n. 955,  alla
          legge 5 luglio 1961, n. 635, alla legge 28  febbraio  1967,
          n. 131, alla legge 24 maggio 1977,  n.  227  e  al  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 143, restano  regolate  dalle
          medesime leggi e dal medesimo decreto legislativo. 
              11. Alle attivita' che beneficiano della garanzia dello
          Stato si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma
          3,  all'art.  8,  comma  1,  e  all'art.  24  del   decreto
          legislativo  31   marzo   1998,   n.   143   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
              12.  La   SACE   S.p.A.   puo'   svolgere   l'attivita'
          assicurativa e di  garanzia  dei  rischi  di  mercato  come
          definiti dalla disciplina dell'Unione Europea.  L'attivita'
          di  cui  al  presente  comma  e'  svolta  con  contabilita'
          separata rispetto  alle  attivita'  che  beneficiano  della
          garanzia dello Stato o costituendo allo scopo una  societa'
          per azioni. In quest'ultimo caso la partecipazione detenuta
          dalla SACE S.p.A. non puo' essere inferiore al  30%  e  non
          puo' essere sottoscritta mediante conferimento dei  crediti
          di cui al comma 3. L'attivita' di cui al presente comma non
          beneficia della garanzia dello Stato. 
              13. Le attivita' della SACE S.p.A. che non  beneficiano
          della garanzia dello Stato sono soggette alla normativa  in
          materia di assicurazioni private, incluse  le  disposizioni
          di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576. 
              14. La SACE S.p.A.  puo'  acquisire  partecipazioni  in
          societa'  estere  in  casi  direttamente   e   strettamente
          collegati all'esercizio dell'attivita'  assicurativa  e  di
          garanzia ovvero per consentire un  piu'  efficace  recupero
          degli indennizzi erogati. La SACE S.p.A.  concorda  con  la
          Societa'  italiana  per  le  imprese   all'estero   (SIMEST
          S.p.A.),  di  cui  alla  legge  24  aprile  1990,  n.  100,
          l'esercizio coordinato dell'attivita' di  cui  al  presente
          comma. 
              15. Per le attivita'  che  beneficiano  della  garanzia
          dello Stato, la SACE S.p.A. puo' avvalersi  dell'Avvocatura
          dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del  testo  unico  delle
          leggi e  delle  norme  giuridiche  sulla  rappresentanza  e
          difesa  in  giudizio   dello   Stato   e   sull'ordinamento
          dell'Avvocatura dello Stato, di cui  al  regio  decreto  30
          ottobre  1933,  n.  1611  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni. 
              16. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le
          modalita' previste dall'art. 12 della legge 21 marzo  1958,
          n. 259. 
              17. Sulla base di una  apposita  relazione  predisposta
          dalla  SACE  S.p.A.,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze riferisce annualmente al Parlamento  sull'attivita'
          svolta dalla medesima. 
              18. (Abrogato). 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 della legge 24
          aprile  1990,  n.  100  (Norme   sulla   promozione   della
          partecipazione a societa'  ed  imprese  miste  all'estero),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. Il Ministro  del  commercio  con  l'estero  e'
          autorizzato a promuovere la costituzione  di  una  Societa'
          finanziaria per azioni, denominata «Societa'  italiana  per
          le imprese all'estero - SIMEST S.p.a», con  sede  in  Roma,
          avente per oggetto la partecipazione ad imprese e  societa'
          all'estero  promosse  o  partecipate  da  imprese  italiane
          ovvero da imprese  aventi  stabile  organizzazione  in  uno
          Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane,
          nonche'  la  promozione   ed   il   sostegno   finanziario,
          tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative
          di  investimento  e  di   collaborazione   commerciale   ed
          industriale all'estero da parte di  imprese  italiane,  con
          preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni,  anche
          in  forma   cooperativa,   comprese   quelle   commerciali,
          artigiane e turistiche. 
              2. La SIMEST S.p.a.,  anche  avvalendosi,  in  base  ad
          apposita convenzione, dei  servizi  dell'Istituto  centrale
          per il credito a  medio  termine  (Mediocredito  centrale),
          provvede  in  particolare,  sulla  base  di  programmi  che
          evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa: 
              a) a promuovere la costituzione di societa'  all'estero
          da parte di societa' ed imprese, anche cooperative, e  loro
          consorzi  e  associazioni,  cui  possono  partecipare  enti
          pubblici economici ed altri organismi pubblici e privati; 
              b) a partecipare, con quote di  minoranza,  nel  limite
          indicato  all'art.  3,  comma  1,  a  societa'  ed  imprese
          all'estero, anche gia' costituite; 
              c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in  azioni
          e acquistare certificati di  sottoscrizione  e  diritti  di
          opzione di quote o azioni delle societa' ed imprese di  cui
          alle lettere a) e b), con il limite previsto  alla  lettera
          b); 
              d) a partecipare ad associazioni temporanee di  imprese
          e ad altri accordi di cooperazione tra societa' ed  imprese
          all'estero, con il limite previsto alla lettera b); 
              e) ad effettuare, a favore delle  societa'  ed  imprese
          partecipate, ogni altra operazione di  assistenza  tecnica,
          amministrativa, organizzativa e finanziaria; 
              f) ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e  studi
          di  fattibilita',  anche  mediante  apposite   convenzioni,
          preordinate  alla  costituzione  di  societa'  ed   imprese
          all'estero, anche d'intesa con l'Istituto nazionale per  il
          commercio estero (ICE); 
              g) a  rilasciare  garanzia  in  favore  di  aziende  ed
          istituti di credito italiani o esteri per  finanziamenti  a
          soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle
          societa' ed imprese, nel rispetto del limite  di  cui  alla
          lettera b); 
              h) a partecipare, in posizione di minoranza, a consorzi
          e societa' consortili, fra  piccole  e  medie  imprese  che
          abbiano come scopo la prestazione di servizi reali a favore
          di imprese all'estero ed usufruiscano dei contributi  o  di
          altre  agevolazioni  del  Ministero   dell'industria,   del
          commercio e dell'artigianato; 
              h-bis)  a  concedere  finanziamenti,  di   durata   non
          superiore a otto anni, alle imprese o  societa'  estere  di
          cui alla lettera b), in misura  non  eccedente  il  25  per
          cento  dell'impegno  finanziario  previsto  dal   programma
          economico dell'impresa o societa' estera;  tale  limite  e'
          aumentato al 50 per cento per le piccole e  medie  imprese,
          come definite ai sensi  della  raccomandazione  2003/361/CE
          della Commissione, del 6 maggio  2003.  I  limiti  riferiti
          alla  durata  del  finanziamento,  al  destinatario   dello
          stesso,  nonche'   all'impegno   previsto   dal   programma
          economico dell'impresa o societa' estera, non si  applicano
          alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca
          europea per la ricostruzione e lo  sviluppo  (BERS),  dalla
          Banca   europea   per   gli   investimenti   (BEI),   dalla
          International  Financial  Corporation  (IFC)  o  da   altre
          organizzazioni finanziarie internazionali di cui  lo  Stato
          italiano e' membro; 
              h-ter) a partecipare a societa' italiane o  estere  che
          abbiano finalita' strumentali  correlate  al  perseguimento
          degli  obiettivi  di  promozione  e   di   sviluppo   delle
          iniziative  di  imprese  italiane  di  investimento  e   di
          collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali
          societa'  finanziarie,   assicurative,   di   leasing,   di
          factoring e di general trading; 
              h-quater) a costituire uno o  piu'  patrimoni  ciascuno
          dei quali destinato  in  via  esclusiva  ad  uno  specifico
          affare; 
              h-quinquies) in base ad  apposite  convenzioni  con  il
          Ministero delle attivita' produttive, a gestire i fondi  di
          cui al comma 1 dell'art.  25  del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998,  n.  143,  nonche'  i  fondi  rotativi  di  cui
          all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001,
          n. 84, e quelli istituiti ai sensi dell'art. 46 della legge
          12 dicembre 2002, n. 273. 
              3. Le finalita' di cui alle lettere e) ed f) del  comma
          2 possono essere perseguite anche avvalendosi dei  consorzi
          e societa' consortili di cui alla lettera h)  del  medesimo
          comma 2 e di quelli per il commercio estero di cui alla  L.
          21 febbraio 1989, n. 83. In  tali  casi  il  pagamento  dei
          corrispettivi,  secondo  i  valori  di  mercato,  da  parte
          dell'impresa  italiana  o  mista  interessata  puo'  essere
          subordinato in tutto o in parte al conseguimento  di  utili
          di esercizio dell'impresa mista. 
              4. Il capitale sociale iniziale della SIMEST S.p.a. non
          puo' essere superiore a lire 98 miliardi, ripartito  in  98
          milioni  di  azioni  del  valore  nominale  di  lire  mille
          ciascuna, ed e' sottoscritto per 50 milioni di  azioni  dal
          Ministro del commercio con l'estero, o da un suo  delegato,
          per conto dello Stato. Per 30 milioni di azioni  esso  puo'
          essere sottoscritto dal  Mediocredito  centrale,  anche  in
          deroga al proprio statuto. Il residuo capitale sociale puo'
          essere sottoscritto da enti pubblici,  da  regioni  nonche'
          dalle provincie autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  da
          societa' finanziarie di sviluppo controllate dalle  regioni
          e dalle provincie  autonome,  da  istituti  ed  aziende  di
          credito ammessi ad operare ai sensi della legge  24  maggio
          1977, n. 227, nel  rispetto  della  relativa  normativa  di
          vigilanza, da  associazioni  imprenditoriali  di  categoria
          delle imprese di cui ai  commi  1  e  2  e  da  societa'  a
          partecipazione statale. 
              5. Sono autorizzati successivi aumenti di  capitale  da
          effettuarsi negli anni 1991 e 1992  sino  alla  complessiva
          somma di lire 400 miliardi, di cui lire 100 miliardi  annui
          riservati  allo  Stato.  I  predetti  aumenti  di  capitale
          possono essere  sottoscritti  anche  dagli  altri  soggetti
          indicati al comma 4, in misura proporzionale alle quote  di
          partecipazione rispettivamente detenute. 
              6. (Abrogato). 
              7. (Abrogato). 
              8. La SIMEST S.p.a. e' regolata da un  proprio  statuto
          ed e' soggetta alla normativa sulle societa' per azioni." 
              "Art. 3. 1. Le partecipazioni  acquisite  dalla  SIMEST
          S.p.a. ai sensi dell'art. 1 non possono superare  di  norma
          la quota del 25 per cento  del  capitale  o  fondo  sociale
          della societa' o impresa e devono essere cedute,  a  prezzo
          non inferiore a valori  correnti,  entro  otto  anni  dalla
          prima acquisizione. Il CIPE, con propria delibera  adottata
          su proposta del Ministro del  commercio  con  l'estero,  di
          concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione economica, stabilisce: 
              a) le ipotesi in cui il limite del 25 per  cento  della
          partecipazione puo' essere aumentato; 
              b) le ipotesi in cui il termine per  la  cessione  puo'
          essere prorogato; 
              c) le ipotesi in cui,  in  ragione  dell'uso  di  fondi
          specifici destinati allo scopo, non si applicano il  limite
          massimo di partecipazione o l'obbligo di cessione; 
              d) le ipotesi in  cui  la  SIMEST  S.p.a.  puo'  essere
          autorizzata a partecipare ad aumenti del  capitale  sociale
          di societa' di diritto  italiano  interamente  destinati  a
          realizzare l'acquisizione di partecipazioni  di  imprese  o
          societa' all'estero . 
              1-bis. La quota del 25 per cento di cui al comma 1 puo'
          essere incrementata fino al 49 per  cento  qualora  oggetto
          della  partecipazione  sia  la   costituzione   di   parchi
          industriali, destinati a promuovere e accogliere  in  forma
          organizzata  gli  investimenti  all'estero  delle   imprese
          italiane. 
              2. L'acquisizione  di  partecipazioni  da  parte  della
          SIMEST  S.p.a.  e'  subordinata  all'impegno  degli   altri
          azionisti o  di  terzi  a  riacquistare  le  partecipazioni
          stesse nei termini e al prezzo indicato al comma 1. 
              3. 
              4.  Una  quota  delle  partecipazioni  complessivamente
          assunte deve essere effettuata mediante il conferimento  di
          servizi o comunque destinata  all'acquisizione  di  questi.
          Tale quota  e'  determinata  ogni  anno  dal  Ministro  del
          commercio con l'estero, sentiti il direttore generale della
          Sezione   speciale   per   l'assicurazione   del    credito
          all'esportazione  (SACE),   il   direttore   generale   del
          Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto
          nazionale per il commercio estero. 
              5. (Abrogato). 
              6. (Abrogato).".