((Art. 23 ter 
 
          Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici 
 
  1.  All'articolo  33  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modifiche 
    a) al comma 1; 
  1) al primo periodo, fra le parole: «dell'economia e» e:  «finanze»
e' inserita la seguente: «delle»; dopo le parole:  «capitale  sociale
pari» le parole: «a 2 milioni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «ad
almeno un milione e comunque non superiore  a  2  milioni»;  dopo  le
parole: «immobiliari chiusi promossi» sono inserite le  seguenti:  «o
partecipati»; dopo le parole: «in forma consorziata» sono inserite le
seguenti: «o associata» e dopo  le  parole:  «ai  sensi»  le  parole:
«dell'articolo 31» sono soppresse; 
  2) al terzo periodo, dopo le parole: «Il capitale» sono inserite le
seguenti: «della societa' di gestione del risparmio di cui  al  primo
periodo  del  presente  comma»  e  dopo  le  parole:  «dal  Ministero
dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le  seguenti:  «,  fatto
salvo quanto previsto dal successivo comma 8-bis»; 
  3) al quinto periodo, dopo la parola: «investono»  e'  inserita  la
seguente: «anche»; 
    b) al comma 2: 
  1) al primo periodo, dopo le parole:  «immobiliare  promossi»  sono
inserite le seguenti: «o partecipati»,  dopo  le  parole:  «in  forma
consorziata» sono  inserite  le  seguenti:  «o  associata»;  dopo  le
parole: «ai sensi» sono soppresse le parole: «dell'articolo 31»; dopo
le parole: «del fondo medesimo,» sono inserite le  seguenti:  «ovvero
trasferiti,» e dopo la parola: «diritti» sono inserite  le  seguenti:
«reali immobiliari,»; 
  2) al secondo periodo dopo le parole: «Tali apporti» sono  inserite
le seguenti: «o trasferimenti»; 
  3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Possono presentare
proposte  di  valorizzazione  anche  soggetti  privati   secondo   le
modalita' di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»; 
    c) al comma 3: 
  1) al primo periodo, le parole: «nel fondo di cui al comma 1»  sono
sostituite dalle seguenti: «nei fondi di cui  ai  commi  1,  8-ter  e
8-quater» e le parole: «ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174,
e 17 marzo 1995, n. 175,» sono sostituite dalle seguenti: «al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209»; 
  2) al secondo periodo, la parola: «suddetti» e' soppressa e dopo la
parola: «fondi» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 1. Il  20
per cento del piano di  impiego  di  cui  al  precedente  periodo  e'
destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla sottoscrizione  delle
quote dei fondi di cui ai successivi commi 8-ter e 8-quater»; 
  3) all'ultimo periodo, le parole:  «al  comma  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ai commi 1, 8-ter e 8-quater»; 
    d) al comma 4: 
  1) al primo periodo, dopo la parola: «conferimento»  sono  inserite
le seguenti: «o trasferimento» e le parole: «di cui al comma 2»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater»; 
  2) al secondo  periodo,  le  parole:  «di  cui  al  comma  2»  sono
soppresse; 
  3) al quarto periodo, dopo la parola: «apporto»  sono  inserite  le
seguenti: «o il trasferimento»; le parole: «di cui al comma  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater»;  le
parole:  «all'espletamento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «al
completamento»  e  tra  le   parole:   «delle   procedure»   e:   «di
valorizzazione  e  di  regolarizzazione»  e'  inserita  la  seguente:
«amministrative»; 
  4) al quinto periodo, dopo le parole: «non  sia  completata,»  sono
inserite  le  seguenti:  «secondo  le  valutazioni  effettuate  dalla
relativa societa' di gestione del risparmio,» e dopo  le  parole:  «i
soggetti apportanti» le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse; 
  5) dopo l'ultimo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «A  seguito
dell'apporto ai fondi di cui al  comma  8-ter  da  parte  degli  Enti
territoriali  e'  riconosciuto,  in  favore  di  questi  ultimi,   un
ammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei  beni
in  quote  del   fondo;   compatibilmente   con   la   pianificazione
economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla  societa'  di  gestione
del risparmio di cui al comma 1, la  restante  parte  del  valore  e'
corrisposta in denaro»; 
  e) al comma 7, dopo le parole:  «Agli  apporti»  sono  inserite  le
seguenti: «e ai trasferimenti»; 
  f) al comma 8-bis: 
  1) al primo periodo, dopo le parole: «gestione  del  risparmio»  la
parola: «del» e' sostituita dalle seguenti: «costituita dal»; 
  2) al secondo periodo e' soppressa la parola: «predetta» e dopo  le
parole:  «societa'  di  gestione  del  risparmio»  sono  inserite  le
seguenti: «di cui al comma 1»; 
  3) il terzo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Con  apposita
convenzione, a titolo  oneroso,  sono  regolati  i  rapporti  fra  la
societa' di gestione di cui al comma 1 e l'Agenzia del  demanio.  Per
le attivita' svolte ai sensi del presente articolo  dall'Agenzia  del
demanio, quest'ultima utilizza  parte  delle  risorse  appostate  sul
capitolo di spesa n. 7754 dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui  all'ultimo  periodo
del comma 1 dell'articolo 6 della legge 12  novembre  2011,  n.  183,
sono utilizzate  dall'Agenzia  del  demanio  per  l'individuazione  o
l'eventuale costituzione della societa' di gestione del  risparmio  o
delle societa', per il collocamento delle quote  del  fondo  o  delle
azioni  della  societa',  nonche'  per  tutte  le  attivita',   anche
propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente articolo»; 
    g) dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti: 
  «8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del  debito  pubblico
il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la societa'  di
gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, con le  modalita'
di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre  2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
la  costituzione  di  uno  o   piu'   fondi   comuni   d'investimento
immobiliare, a cui trasferire  o  conferire  immobili  di  proprieta'
dello Stato  non  utilizzati  per  finalita'  istituzionali,  nonche'
diritti reali immobiliari. Le risorse derivanti dalla cessione  delle
quote del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al  Fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al pagamento  dei
debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere
riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione  dei  residui  perenti
delle spese correnti e al Fondo  speciale  per  la  reiscrizione  dei
residui perenti in conto capitale, ovvero possono  essere  utilizzati
per incrementare  l'importo  stabilito  dall'articolo  35,  comma  1,
lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione  delle
percentuali di riparto tra le finalita' indicate nel presente  comma.
Le societa' controllate direttamente  o  indirettamente  dallo  Stato
possono deliberare il trasferimento o il conferimento a tali fondi di
immobili  di  proprieta'.  Possono  altresi'  essere   trasferiti   o
conferiti ai medesimi fondi i  beni  valorizzabili,  suscettibili  di
trasferimento ai sensi dell'articolo 5,  comma  1,  lettera  e),  del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  individuati  dall'Agenzia
del demanio e a seguito di  apposita  manifestazione,  da  parte  dei
competenti  organi  degli  Enti  interessati,   della   volonta'   di
valorizzazione secondo le procedure del presente comma. I decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze  di  cui  all'articolo  4  del
citato  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,   disciplinano,
altresi', le modalita' di concertazione con le  competenti  strutture
tecniche dei diversi livelli  di  governo  territoriale  interessati,
nonche' l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei  fondi,
nel  rispetto  della  ripartizione  e  per  le   finalita'   previste
dall'articolo 9 del  decreto  legislativo  28  maggio  2010,  n.  85,
limitatamente ai beni di cui all'articolo 5,  comma  1,  lettera  e),
sopra  richiamato,  derivanti  dal  conferimento  ai  predetti  fondi
immobiliari. Ai fondi di cui al presente comma possono conferire beni
anche i soggetti di cui al comma 2 con  le  modalita'  ivi  previste,
ovvero con apposita deliberazione adottata secondo  le  procedure  di
cui all'articolo  58  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
anche in deroga all'obbligo di allegare il piano delle alienazioni  e
valorizzazioni immobiliari al bilancio. Tale delibera  deve  indicare
espressamente le destinazioni urbanistiche  non  compatibili  con  le
strategie  di  trasformazione  urbana.  La  totalita'  delle  risorse
rivenienti dalla valorizzazione  ed  alienazione  degli  immobili  di
proprieta' delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai  fondi  di
cui al  presente  comma,  e'  destinata  alla  riduzione  del  debito
dell'Ente e, solo in assenza del debito,  o  comunque  per  la  parte
eventualmente eccedente, a spese di investimento. 
  8-quater. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  8-ter,  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  attraverso  la  societa'  di
gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, altresi', con  le
modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre  2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,
n. 410, uno o piu' fondi comuni di  investimento  immobiliare  a  cui
sono trasferiti o conferiti, ai sensi del comma 4,  gli  immobili  di
proprieta' dello Stato non piu' utilizzati dal Ministero della difesa
per finalita' istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche'
diritti reali immobiliari. Con uno o piu' decreti del Ministero della
difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da  emanarsi  il  primo  entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore delle  presenti  disposizioni,
sono individuati tutti i beni  di  proprieta'  statale  assegnati  al
medesimo Dicastero  e  non  utilizzati  dallo  stesso  per  finalita'
istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti  decreti  ne
determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato.
A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  dei
citati  decreti,  l'Agenzia  del  demanio  avvia  le   procedure   di
regolarizzazione e  valorizzazione  previste  dal  presente  articolo
ovvero dall'articolo 33-bis, limitatamente ai  beni  suscettibili  di
valorizzazione. Al predetto  Dicastero  sono  attribuite  le  risorse
rivenienti dalla cessione delle quote dei fondi a cura del  Ministero
dell'economia e delle  finanze  in  misura  del  30  per  cento,  con
prioritaria   destinazione   alla   razionalizzazione   del   settore
infrastrutturale, ad esclusione di spese di  natura  ricorrente.  Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  su  indicazione
dell'Agenzia del demanio, sono assegnate  una  parte  delle  restanti
quote dello stesso Ministero, nella misura massima del 25 per cento e
minima  del  10  per  cento  delle  stesse,  agli  Enti  territoriali
interessati dalle procedure di cui  al  presente  comma;  le  risorse
rivenienti dalla cessione delle stesse sono destinate alla  riduzione
del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la
parte eventualmente eccedente, a spese di  investimento.  Le  risorse
derivanti dalla cessione delle quote del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato  per
essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e
destinate al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo  fine  i
corrispettivi  possono  essere  riassegnati  al  Fondo  speciale  per
reiscrizione dei residui perenti delle  spese  correnti  e  al  Fondo
speciale per la reiscrizione dei residui perenti in  conto  capitale,
ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito
dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla
determinazione delle percentuali di riparto tra le finalita' indicate
nel presente comma. Gli  immobili,  individuati  con  i  decreti  del
Ministero della difesa di cui al secondo periodo del presente  comma,
non suscettibili di  valorizzazione  rientrano  nella  disponibilita'
dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione  secondo
le norme vigenti. Spettano all'Amministrazione della difesa tutti gli
obblighi di  custodia  degli  immobili  individuati  con  i  predetti
decreti, fino al conferimento o  al  trasferimento  degli  stessi  ai
fondi di cui al presente comma ovvero fino  alla  formale  riconsegna
dei medesimi all'Agenzia del demanio. La predetta  riconsegna  e'  da
effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del demanio, a  far
data  dal  centoventesimo  giorno  dalla  pubblicazione  in  Gazzetta
Ufficiale dei relativi decreti individuativi. 
  8-quinquies. In deroga alla normativa  vigente,  con  provvedimenti
dell'Agenzia del demanio e' disposto d'ufficio,  laddove  necessario,
sulla base di elaborati planimetrici in possesso, l'accatastamento  o
la regolarizzazione catastale  degli  immobili  di  proprieta'  dello
Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione della difesa. A
seguito dell'emanazione dei  predetti  provvedimenti,  la  competente
Agenzia fiscale procede  alle  conseguenti  attivita'  di  iscrizione
catastale. In caso di dismissione degli immobili di proprieta'  dello
Stato, eventuali regolarizzazioni catastali possono essere  eseguite,
anche successivamente agli atti o ai provvedimenti di  trasferimento,
a cura degli acquirenti. Tutte le  attivita'  rese  in  favore  delle
Amministrazioni  dall'Agenzia  del  demanio  ai  sensi  del  presente
articolo  e  del  successivo  articolo   33-bis,   sono   svolte   da
quest'ultima a titolo oneroso sulla base di specifiche convezioni con
le parti interessate. 
  1-bis. All'articolo 31, comma 46, della legge 23 dicembre 1998,  n.
448, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra  la
data  di  stipulazione  della  convenzione  che  ha  accompagnato  la
concessione del diritto di superficie o  la  cessione  in  proprieta'
delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione 
  2. Sono abrogati: 
  a) l'articolo 3, comma 6, l'articolo 5,  commi  5-bis  e  5-ter,  e
l'articolo 7 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; 
  b) al comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
le parole: «, a uso diverso da quello residenziale, fatti  salvi  gli
immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai sensi
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e degli enti  pubblici
non territoriali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1,  comma  3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  c) l'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
  d) i periodi dal secondo al quinto dell'articolo 2, comma  196-bis,
della legge n. 191 del 2009.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   33   del   citato
          decreto-legge  n.  98  del  2011,  come  modificato   dalla
          presente legge: (Disposizioni in materia di  valorizzazione
          del patrimonio immobiliare). 
              "Art. 33 
              1. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'  costituita  una  societa'  di   gestione   del
          risparmio avente capitale sociale pari ad almeno un milione
          e comunque non superiore a 2 milioni  di  euro  per  l'anno
          2012, per l'istituzione di uno o piu' fondi  d'investimento
          al fine di partecipare in fondi d'investimento  immobiliari
          chiusi promossi o partecipati da regioni, provincie, comuni
          anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti  pubblici
          ovvero da societa'  interamente  partecipate  dai  predetti
          enti, al  fine  di  valorizzare  o  dismettere  il  proprio
          patrimonio immobiliare disponibile.  La  pubblicazione  del
          suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di legge.  Il
          capitale della societa' di gestione del risparmio di cui al
          primo periodo del presente comma  e'  detenuto  interamente
          dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  fatto  salvo
          quanto  previsto  dal  successivo  comma  8-bis.  I   fondi
          istituiti  dalla  societa'  di   gestione   del   risparmio
          costituita  dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          partecipano  a  quelli  di  cui  al  comma  2  mediante  la
          sottoscrizione di quote da questi ultimi  offerte  su  base
          competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire
          la  liquidita'  necessaria  per  la   realizzazione   degli
          interventi  di  valorizzazione.  I  fondi  istituiti  dalla
          societa' di gestione del risparmio costituita dal  Ministro
          dell'economia e delle finanze ai sensi del  presente  comma
          investono anche direttamente al fine di acquisire  immobili
          in locazione passiva alle  pubbliche  amministrazioni.  Con
          successivo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  possono   essere   stabilite   le   modalita'   di
          partecipazione del  suddetto  fondo  a  fondi  titolari  di
          diritti di concessione o  d'uso  su  beni  indisponibili  e
          demaniali, che prevedano la possibilita' di locare in tutto
          o in parte il bene oggetto della concessione. 
              2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi
          o partecipati da regioni, provincie, comuni anche in  forma
          consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18
          agosto 2000, n. 267, ed da altri enti  pubblici  ovvero  da
          societa' interamente  partecipate  dai  predetti  enti,  ai
          sensi  del  comma  1  possono  essere  apportati  a  fronte
          dell'emissione  di  quote  del   fondo   medesimo,   ovvero
          trasferiti, beni immobili e diritti reali immobiliari,  con
          le procedure dell'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n.  133,  nonche'  quelli  trasferiti  ai  sensi  del
          decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Tali  apporti  o
          trasferimenti devono avvenire sulla  base  di  progetti  di
          utilizzo  o  di  valorizzazione  approvati   con   delibera
          dell'organo di governo  dell'ente,  previo  esperimento  di
          procedure di  selezione  della  Societa'  di  gestione  del
          risparmio tramite procedure di evidenza  pubblica.  Possono
          presentare  proposte  di  valorizzazione   anche   soggetti
          privati secondo le modalita' di cui al decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n. 163. Nel caso dei beni individuati sulla
          base di quanto previsto dall'art. 3, comma 3,  del  decreto
          legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la domanda prevista  dal
          comma 4, dell'art. 3 del citato  decreto  legislativo  puo'
          essere motivata dal  trasferimento  dei  predetti  beni  ai
          fondi di cui al presente comma. E' abrogato  l'art.  6  del
          decreto legislativo 28  maggio  2010,  n.  85.  I  soggetti
          indicati all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 25 settembre
          2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
          novembre 2001, n. 410, possono apportare beni  ai  suddetti
          fondi. 
              3. L'investimento nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter  e
          8-quater, e' compatibile con  le  vigenti  disposizioni  in
          materia di attivita' di copertura  delle  riserve  tecniche
          delle  compagnie  di  assicurazione  di  cui   al   decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.   209   e   successive
          modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP nn. 147 e  148  del
          1996 e n. 36 del  2011,  e  successive  modificazioni,  nei
          limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento
          del  piano  di  impiego  dei  fondi  disponibili   previsto
          dall'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n.  153,  per  gli
          enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale,  per
          gli anni 2012, 2013 e 2014 e' destinato alla sottoscrizione
          delle quote dei fondi di cui al comma 1. Il venti per cento
          del piano di  impiego  di  cui  al  precedente  periodo  e'
          destinato,  per  gli  anni  2012,   2013   e   2014,   alla
          sottoscrizione delle quote dei fondi di cui  ai  successivi
          commi 8-ter e  8-quater.  La  Cassa  depositi  e  prestiti,
          secondo le modalita' di cui all'art.  3,  comma  4-bis  del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  9  aprile  2009,  n.  33,  puo'
          partecipare ai fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater. 
              4. La  destinazione  funzionale  dei  beni  oggetto  di
          conferimento o trasferimento ai fondi di cui  ai  commi  2,
          8-ter  e  8-quater  puo'  essere  conseguita  mediante   il
          procedimento di cui all'art. 34 del decreto legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, e  delle  corrispondenti  disposizioni
          previste dalla legislazione regionale. Il  procedimento  si
          conclude entro il termine perentorio di  180  giorni  dalla
          data della delibera con cui viene promossa la  costituzione
          dei fondi.  Con  la  medesima  procedura  si  procede  alla
          regolarizzazione edilizia  ed  urbanistica  degli  immobili
          conferiti. L'apporto o il trasferimento ai fondi di cui  ai
          commi 2, 8-ter e 8-quater e'  sospensivamente  condizionato
          al  completamento   delle   procedure   amministrative   di
          valorizzazione e di  regolarizzazione.  Fino  a  quando  la
          valorizzazione  dei  beni  trasferiti  al  fondo  non   sia
          completata,  secondo  le   valutazioni   effettuate   dalla
          relativa societa' di gestione  del  risparmio,  i  soggetti
          apportanti non possono alienare la maggioranza delle  quote
          del fondo. A seguito dell'apporto ai fondi di cui al  comma
          8-ter da parte degli Enti territoriali e' riconosciuto,  in
          favore di questi ultimi, un ammontare pari almeno al 70 per
          cento del valore di apporto dei beni in  quote  del  fondo;
          compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria
          dei fondi gestiti dalla societa' di gestione del  risparmio
          di cui  al  comma  1,  la  restante  parte  del  valore  e'
          corrisposta in denaro. 
              5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela  di
          cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  recante
          Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applicano gli
          articoli 12 e 112 del citato decreto  legislativo,  nonche'
          l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio  2010,
          n. 85. 
              6. All'art. 58 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, dopo il comma  9  e'  aggiunto  il  seguente:
          "9-bis. In caso di conferimento  a  fondi  di  investimento
          immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma
          1, la destinazione  funzionale  prevista  dal  piano  delle
          alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto
          alle previsioni urbanistiche  ed  edilizie  vigenti  ed  in
          itinere, puo' essere conseguita mediante il procedimento di
          cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
          267, e delle  corrispondenti  disposizioni  previste  dalla
          legislazione regionale. Il procedimento si  conclude  entro
          il termine perentorio di 180 giorni  dall'apporto  o  dalla
          cessione sotto pena  di  retrocessione  del  bene  all'ente
          locale.  Con  la  medesima  procedura   si   procede   alla
          regolarizzazione edilizia  ed  urbanistica  degli  immobili
          conferiti." 
              7. Agli apporti e ai trasferimenti ai fondi  effettuati
          ai sensi del presente articolo si applicano le agevolazioni
          di cui ai commi 10 e 11 dell'art.  14-bis  della  legge  25
          gennaio  1994,  n.  86,  e  gli  articoli  1,  3  e  4  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
              8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto la  societa'  Patrimonio  dello  Stato
          s.p.a. e' sciolta  ed  e'  posta  in  liquidazione  con  le
          modalita' previste dal codice civile. 
              8-bis. I fondi istituiti dalla societa' di gestione del
          risparmio costituita dal Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze possono  acquistare  immobili  ad  uso  ufficio  di
          proprieta' degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi
          o da altre pubbliche amministrazioni nonche' altri immobili
          di proprieta' dei medesimi enti di cui  sia  completato  il
          processo di  valorizzazione  edilizio-urbanistico,  qualora
          inseriti  in  programmi  di  valorizzazione,   recupero   e
          sviluppo  del  territorio.  Le  azioni  della  societa'  di
          gestione del risparmio di cui al  comma  1  possono  essere
          trasferite, mediante decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, a titolo gratuito all'Agenzia  del  demanio.
          Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i
          rapporti fra la societa' di gestione di cui al  comma  1  e
          l'Agenzia del demanio. Per le attivita' svolte ai sensi del
          presente articolo dall'Agenzia  del  demanio,  quest'ultima
          utilizza parte delle  risorse  appostate  sul  capitolo  di
          spesa n. 7754  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo
          periodo del comma 1 dell'art. 6  della  legge  12  novembre
          2011, n. 183, sono utilizzate dall'Agenzia del demanio  per
          l'individuazione o l'eventuale costituzione della  societa'
          di  gestione  del  risparmio  o  delle  societa',  per   il
          collocamento delle quote del fondo  o  delle  azioni  della
          societa',   nonche'   per   tutte   le   attivita',   anche
          propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al  presente
          articolo. 
              8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito
          pubblico  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,
          attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui  al
          comma 1, promuove, con le modalita' di cui all'art.  4  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,  n.  410,  la
          costituzione di uno  o  piu'  fondi  comuni  d'investimento
          immobiliare, a  cui  trasferire  o  conferire  immobili  di
          proprieta'  dello  Stato  non  utilizzati   per   finalita'
          istituzionali,  nonche'  diritti  reali   immobiliari.   Le
          risorse derivanti dalla cessione delle quote del  Ministero
          dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate  al  Fondo  per
          l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato,  e   destinate   al
          pagamento dei debiti dello Stato;  a  tale  ultimo  fine  i
          corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo  speciale
          per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e
          al Fondo speciale per la reiscrizione dei  residui  perenti
          in conto capitale, ovvero  possono  essere  utilizzati  per
          incrementare l'importo stabilito  dall'art.  35,  comma  1,
          lettera b),  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n.  27.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, si provvede alla determinazione delle  percentuali
          di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma. Le
          societa' controllate direttamente  o  indirettamente  dallo
          Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento
          a tali fondi di immobili di  proprieta'.  Possono  altresi'
          essere trasferiti o conferiti  ai  medesimi  fondi  i  beni
          valorizzabili,  suscettibili  di  trasferimento  ai   sensi
          dell'art. 5, comma 1, lettera e), del  decreto  legislativo
          28 maggio 2010, n. 85, individuati dall'Agenzia del demanio
          e a  seguito  di  apposita  manifestazione,  da  parte  dei
          competenti organi degli Enti interessati, della volonta' di
          valorizzazione secondo le procedure del presente  comma.  I
          decreti del Ministro dell'economia e delle finanze  di  cui
          all'art. 4 del citato decreto-legge 25 settembre  2001,  n.
          351, disciplinano, altresi', le modalita' di  concertazione
          con le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di
          governo territoriale  interessati,  nonche'  l'attribuzione
          agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel  rispetto
          della ripartizione e per le finalita' previste dall'art.  9
          del  decreto   legislativo   28   maggio   2010,   n.   85,
          limitatamente ai beni di cui all'art. 5, comma  1,  lettera
          e),  sopra  richiamato,  derivanti  dal   conferimento   ai
          predetti fondi immobiliari. Ai fondi  di  cui  al  presente
          comma possono conferire beni anche i  soggetti  di  cui  al
          comma 2 con le modalita' ivi previste, ovvero con  apposita
          deliberazione adottata secondo le procedure di cui all'art.
          58 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche
          in  deroga  all'obbligo  di   allegare   il   piano   delle
          alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio.  Tale
          delibera  deve  indicare  espressamente   le   destinazioni
          urbanistiche  non   compatibili   con   le   strategie   di
          trasformazione   urbana.   La   totalita'   delle   risorse
          rivenienti  dalla  valorizzazione  ed   alienazione   degli
          immobili di proprieta' delle Regioni e  degli  Enti  locali
          trasferiti ai fondi di cui al presente comma, e'  destinata
          alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza  del
          debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente,  a
          spese di investimento. 
              8-quater. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma
          8-ter,  il  Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,
          attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui  al
          comma 1,  promuove,  altresi',  con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 4 del decreto-legge 25  settembre  2001,  n.  351,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre
          2001, n. 410, uno  o  piu'  fondi  comuni  di  investimento
          immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del
          comma 4, gli immobili di proprieta' dello  Stato  non  piu'
          utilizzati  dal  Ministero  della  difesa   per   finalita'
          istituzionali e  suscettibili  di  valorizzazione,  nonche'
          diritti reali immobiliari.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del  demanio,  da
          emanarsi il primo entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in
          vigore delle presenti disposizioni, sono individuati  tutti
          i  beni  di  proprieta'  statale  assegnati   al   medesimo
          Dicastero e  non  utilizzati  dallo  stesso  per  finalita'
          istituzionali. L'inserimento degli  immobili  nei  predetti
          decreti ne determina  la  classificazione  come  patrimonio
          disponibile  dello  Stato.  A  decorrere  dalla   data   di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati  decreti,
          l'Agenzia   del   demanio    avvia    le    procedure    di
          regolarizzazione e  valorizzazione  previste  dal  presente
          articolo ovvero dall'art.  33-bis,  limitatamente  ai  beni
          suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero  sono
          attribuite le risorse rivenienti dalla cessione delle quote
          dei fondi  a  cura  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  in  misura  del  30  per  cento,  con  prioritaria
          destinazione    alla    razionalizzazione    del    settore
          infrastrutturale,  ad  esclusione  di   spese   di   natura
          ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
          finanze, su  indicazione  dell'Agenzia  del  demanio,  sono
          assegnate una  parte  delle  restanti  quote  dello  stesso
          Ministero, nella misura massima del 25 per cento  e  minima
          del 10 per  cento  delle  stesse,  agli  Enti  territoriali
          interessati dalle procedure di cui al  presente  comma;  le
          risorse  rivenienti  dalla  cessione  delle   stesse   sono
          destinate alla riduzione del debito dell'Ente  e,  solo  in
          assenza del debito, o comunque per la  parte  eventualmente
          eccedente, a spese di investimento.  Le  risorse  derivanti
          dalla cessione delle quote del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze sono versate all'entrata del  bilancio  dello
          Stato per essere riassegnate al  Fondo  per  l'ammortamento
          dei titoli di Stato, e destinate al  pagamento  dei  debiti
          dello Stato; a tale ultimo  fine  i  corrispettivi  possono
          essere riassegnati al Fondo speciale per  reiscrizione  dei
          residui perenti delle spese correnti e  al  Fondo  speciale
          per la reiscrizione dei residui perenti in conto  capitale,
          ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo
          stabilito  dall'art.  35,  comma   1,   lettera   b),   del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27.  Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  si
          provvede alla determinazione delle percentuali  di  riparto
          tra le finalita' indicate nel presente comma. Gli immobili,
          individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui
          al secondo periodo del presente comma, non suscettibili  di
          valorizzazione rientrano nella disponibilita'  dell'Agenzia
          del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo  le
          norme vigenti. Spettano  all'Amministrazione  della  difesa
          tutti gli obblighi di custodia degli  immobili  individuati
          con  i  predetti  decreti,  fino  al  conferimento   o   al
          trasferimento degli stessi ai  fondi  di  cui  al  presente
          comma ovvero fino  alla  formale  riconsegna  dei  medesimi
          all'Agenzia del  demanio.  La  predetta  riconsegna  e'  da
          effettuarsi  gradualmente  e  d'intesa  con  l'Agenzia  del
          demanio,  a  far  data  dal  centoventesimo  giorno   dalla
          pubblicazione in Gazzetta Ufficiale  dei  relativi  decreti
          individuativi. 
              8-quinquies. In  deroga  alla  normativa  vigente,  con
          provvedimenti  dell'Agenzia   del   demanio   e'   disposto
          d'ufficio, laddove  necessario,  sulla  base  di  elaborati
          planimetrici   in   possesso,   l'accatastamento    o    la
          regolarizzazione catastale  degli  immobili  di  proprieta'
          dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione
          della  difesa.  A  seguito  dell'emanazione  dei   predetti
          provvedimenti, la competente Agenzia fiscale  procede  alle
          conseguenti attivita' di iscrizione catastale. In  caso  di
          dismissione  degli  immobili  di  proprieta'  dello  Stato,
          eventuali   regolarizzazioni   catastali   possono   essere
          eseguite,   anche   successivamente   agli   atti   o    ai
          provvedimenti di trasferimento, a  cura  degli  acquirenti.
          Tutte le attivita' rese  in  favore  delle  Amministrazioni
          dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente  articolo  e
          del successivo art. 33-bis, sono svolte da  quest'ultima  a
          titolo oneroso sulla base di specifiche convezioni  con  le
          parti interessate". 
              Si  riporta  il  testo  del  comma  46,   nonche'   dei
          successivi commi da 47 a 50, dell'art. 31, della  legge  23
          dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza  pubblica  per  la
          stabilizzazione  e  lo  sviluppo),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 31. (Norme particolari per gli enti locali.). 
              (Omissis). 
              46. Le convenzioni  stipulate  ai  sensi  dell'art.  35
          della  legge  22  ottobre  1971,  n.  865  ,  e  successive
          modificazioni, e precedentemente alla data  di  entrata  in
          vigore della legge 17  febbraio  1992,  n.  179  ,  per  la
          cessione  del  diritto  di   proprieta',   possono   essere
          sostituite con la convenzione  di  cui  all'art.  8,  commi
          primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n.  10
          , alle seguenti condizioni: 
              a) per una  durata  di  20  anni  diminuita  del  tempo
          trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che
          ha accompagnato la concessione del diritto di superficie  o
          la  cessione  in  proprieta'  delle  aree   e   quella   di
          stipulazione della nuova convenzione; 
              b) in cambio di un  corrispettivo,  per  ogni  alloggio
          edificato, calcolato ai sensi del comma 48. 
              47. La trasformazione  del  diritto  di  superficie  in
          diritto di piena proprieta'  sulle  aree  puo'  avvenire  a
          seguito di proposta da parte del comune e  di  accettazione
          da parte dei singoli  proprietari  degli  alloggi,  e  loro
          pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro
          pagamento di un  corrispettivo  determinato  ai  sensi  del
          comma 48. 
              48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta' e'
          determinato dal  comune,  su  parere  del  proprio  ufficio
          tecnico,  in  misura  pari  al  60  per  cento  di   quello
          determinato  ai  sensi  dell'art.  5-bis,  comma   1,   del
          decreto-legge 11  luglio  1992,  n.  333,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  8  agosto   1992,   n.   359,
          escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo  dello
          stesso comma, al  netto  degli  oneri  di  concessione  del
          diritto  di  superficie,  rivalutati   sulla   base   della
          variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati  verificatasi
          tra il mese in cui sono stati versati i  suddetti  oneri  e
          quello  di  stipula  dell'atto  di  cessione  delle   aree.
          Comunque il costo  dell'area  cosi'  determinato  non  puo'
          essere maggiore di quello stabilito dal comune per le  aree
          cedute direttamente in diritto  di  proprieta'  al  momento
          della trasformazione di cui al comma 47. 
              47. La trasformazione  del  diritto  di  superficie  in
          diritto di piena proprieta'  sulle  aree  puo'  avvenire  a
          seguito di proposta da parte del comune e  di  accettazione
          da parte dei singoli  proprietari  degli  alloggi,  e  loro
          pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro
          pagamento di un  corrispettivo  determinato  ai  sensi  del
          comma 48. 
              48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta' e'
          determinato dal  comune,  su  parere  del  proprio  ufficio
          tecnico,  in  misura  pari  al  60  per  cento  di   quello
          determinato  ai  sensi  dell'art.  5-bis,  comma   1,   del
          decreto-legge 11 luglio 1992,  n.  333  ,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  8  agosto   1992,   n.   359,
          escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo  dello
          stesso comma, al  netto  degli  oneri  di  concessione  del
          diritto  di  superficie,  rivalutati   sulla   base   della
          variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati  verificatasi
          tra il mese in cui sono stati versati i  suddetti  oneri  e
          quello  di  stipula  dell'atto  di  cessione  delle   aree.
          Comunque il costo  dell'area  cosi'  determinato  non  puo'
          essere maggiore di quello stabilito dal comune per le  aree
          cedute direttamente in diritto  di  proprieta'  al  momento
          della trasformazione di cui al comma 47. 
              49. E' esclusa  in  ogni  caso  la  retrocessione,  dai
          comuni ai proprietari degli edifici, di somme gia'  versate
          da questi ultimi e portate  in  detrazione  secondo  quanto
          previsto al comma 48. 
              49-bis. I  vincoli  relativi  alla  determinazione  del
          prezzo massimo di cessione delle singole unita' abitative e
          loro pertinenze nonche' del  canone  massimo  di  locazione
          delle stesse, contenuti nelle convenzioni di  cui  all'art.
          35 della legge  22  ottobre  1971,  n.  865,  e  successive
          modificazioni, per la cessione del diritto  di  proprieta',
          stipulate precedentemente alla data di  entrata  in  vigore
          della legge  17  febbraio  1992,  n.  179,  ovvero  per  la
          cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi,
          dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data  del
          primo trasferimento,  con  convenzione  in  forma  pubblica
          stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a
          trascrizione  per  un  corrispettivo   proporzionale   alla
          corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le
          unita' in diritto di superficie,  in  misura  pari  ad  una
          percentuale del corrispettivo risultante  dall'applicazione
          del comma 48 del presente articolo. La percentuale  di  cui
          al presente comma e' stabilita, anche con l'applicazione di
          eventuali riduzioni in relazione alla  durata  residua  del
          vincolo,  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in
          sede di Conferenza  unificata  ai  sensi  dell'art.  3  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
              49-ter. Le disposizioni  di  cui  al  comma  49-bis  si
          applicano anche alle convenzioni previste dall'art. 18  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
              50. Sono abrogati i commi 75, 76, 77, 78, 78-bis  e  79
          dell'art. 3 della legge  28  dicembre  1995,  n.  549  ,  e
          successive modificazioni, nonche' i commi 61 e 62 dell'art.
          3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .". 
              Si riporta il testo degli articoli 3 e  5  del  decreto
          legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione  a  comuni,
          province, citta' metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
          patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio
          2009, n. 42.), come modificato dalla presente legge; 
              "Art. 3. (Attribuzione e trasferimento dei beni) 
              1.  Ferme  restando  le  funzioni  amministrative  gia'
          conferite agli enti territoriali  in  base  alla  normativa
          vigente,  con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente   del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          per le riforme per il federalismo, con il  Ministro  per  i
          rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti
          per materia, adottati entro centottanta giorni  dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto legislativo: 
              a)  sono  trasferiti  alle  Regioni,  unitamente   alle
          relative pertinenze, le miniere di cui all'art. 5, comma 1,
          lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi  e
          di  gas  e  le  relative  pertinenze  nonche'  i  siti   di
          stoccaggio di gas naturale e le  relative  pertinenze  e  i
          beni del demanio marittimo di  cui  all'art.  5,  comma  1,
          lettera a) ed i beni del demanio idrico di cui all'art.  5,
          comma 1, lettera b), salvo quanto previsto dalla lettera b)
          del presente comma; 
              b)  sono  trasferiti  alle  Province,  unitamente  alle
          relative pertinenze, i  beni  del  demanio  idrico  di  cui
          all'art. 5, comma 1, lettera  b),  limitatamente  ai  laghi
          chiusi privi di emissari di superficie  che  insistono  sul
          territorio di una sola Provincia. 
              2. Una quota dei proventi  dei  canoni  ricavati  dalla
          utilizzazione del demanio idrico trasferito ai sensi  della
          lettera a) del comma 1, tenendo  conto  dell'entita'  delle
          risorse  idriche  che  insistono   sul   territorio   della
          Provincia e delle funzioni amministrative esercitate  dalla
          medesima, e' destinata da ciascuna Regione  alle  Province,
          sulla base di una intesa  conclusa  fra  la  Regione  e  le
          singole Province sul cui territorio  insistono  i  medesimi
          beni del demanio idrico. Decorso  un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto senza che sia  stata
          conclusa la predetta intesa, il Governo determina,  tenendo
          conto dei medesimi criteri,  la  quota  da  destinare  alle
          singole  Province,  attraverso   l'esercizio   del   potere
          sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.
          131. 
              3. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, i  beni  sono
          individuati ai fini dell'attribuzione ad uno  o  piu'  enti
          appartenenti ad uno o piu' livelli di governo  territoriale
          mediante l'inserimento in appositi elenchi contenuti in uno
          o piu' decreti del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
          adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore del  presente  decreto  legislativo,  previa  intesa
          sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi  dell'art.
          3 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo,
          con il Ministro per i rapporti con le  Regioni  e  con  gli
          altri Ministri competenti per  materia,  sulla  base  delle
          disposizioni di cui  agli  articoli  1  e  2  del  presente
          decreto legislativo.  I  beni  possono  essere  individuati
          singolarmente o per gruppi. Gli elenchi sono  corredati  da
          adeguati elementi informativi, anche  relativi  allo  stato
          giuridico, alla  consistenza,  al  valore  del  bene,  alle
          entrate corrispondenti e ai relativi costi  di  gestione  e
          acquistano efficacia dalla  data  della  pubblicazione  dei
          decreti del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4. Sulla base dei decreti del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri di cui al comma  3,  le  Regioni  e  gli  enti
          locali che  intendono  acquisire  i  beni  contenuti  negli
          elenchi di cui al comma  3  presentano,  entro  il  termine
          perentorio di sessanta giorni dalla data  di  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale dei  citati  decreti,  un'apposita
          domanda  di  attribuzione  all'Agenzia  del   demanio.   Le
          specifiche finalita' e modalita' di utilizzazione del bene,
          la  relativa  tempistica   ed   economicita'   nonche'   la
          destinazione  del  bene  medesimo  sono  contenute  in  una
          relazione   allegata   alla   domanda,   sottoscritta   dal
          rappresentante legale  dell'ente.  Per  i  beni  che  negli
          elenchi di cui al comma 3 sono individuati  in  gruppi,  la
          domanda di attribuzione  deve  riferirsi  a  tutti  i  beni
          compresi in ciascun gruppo e la relazione deve indicare  le
          finalita' e le modalita' prevalenti di utilizzazione. Sulla
          base delle richieste di assegnazione pervenute e' adottato,
          entro  i  successivi  sessanta  giorni,  su  proposta   del
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le  Regioni
          e gli enti locali interessati,  un  ulteriore  decreto  del
          Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri,   riguardante
          l'attribuzione dei beni, che produce effetti dalla data  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  e  che  costituisce
          titolo per la trascrizione e per la voltura  catastale  dei
          beni a favore di ciascuna Regione o ciascun ente locale. 
              5. Qualora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel
          rispetto  delle  finalita'  e  dei  tempi  indicati   nella
          relazione di cui al comma 4, il Governo esercita il  potere
          sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.
          131, ai fini di assicurare la  migliore  utilizzazione  del
          bene,  anche  attraverso  il  conferimento  al   patrimonio
          vincolato di cui al comma 6. 
              6.(Abrogato)." 
              "Art. 5. (Tipologie dei beni) 
              1. I beni immobili statali e i beni mobili  statali  in
          essi eventualmente presenti che ne costituiscono  arredo  o
          che sono posti al loro servizio che, a titolo non  oneroso,
          sono trasferiti ai sensi dell'art. 3  a  Comuni,  Province,
          Citta' metropolitane e Regioni sono i seguenti: 
              a) i beni appartenenti al demanio marittimo e  relative
          pertinenze, come definiti dall'art. 822 del codice civile e
          dall'art. 28 del codice della navigazione,  con  esclusione
          di quelli  direttamente  utilizzati  dalle  amministrazioni
          statali; 
              b) i beni appartenenti al  demanio  idrico  e  relative
          pertinenze, nonche' le opere idrauliche e  di  bonifica  di
          competenza statale, come definiti dagli articoli 822,  942,
          945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali  di
          settore, ad esclusione: 
              1) dei fiumi di ambito sovraregionale; 
              2) dei laghi di ambito sovraregionale per i  quali  non
          intervenga un'intesa  tra  le  Regioni  interessate,  ferma
          restando  comunque  la  eventuale  disciplina  di   livello
          internazionale; 
              c)  gli  aeroporti  di  interesse  regionale  o  locale
          appartenenti al demanio aeronautico  civile  statale  e  le
          relative  pertinenze,  diversi  da  quelli   di   interesse
          nazionale cosi' come  definiti  dall'art.  698  del  codice
          della navigazione; 
              d) le miniere  e  le  relative  pertinenze  ubicate  su
          terraferma; 
              e) gli altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di
          quelli esclusi dal trasferimento. 
              2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, sono in ogni
          caso esclusi dal trasferimento: gli  immobili  in  uso  per
          comprovate  ed  effettive  finalita'   istituzionali   alle
          amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento  autonomo,
          agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato
          in uso  governativo  e  alle  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,   n.   300,   e   successive
          modificazioni;  i  porti  e  gli  aeroporti  di   rilevanza
          economica nazionale e internazionale, secondo la  normativa
          di settore; i beni appartenenti  al  patrimonio  culturale,
          salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7
          del presente articolo; le reti di  interesse  statale,  ivi
          comprese quelle stradali ed energetiche; le strade  ferrate
          in uso di proprieta' dello Stato; sono altresi' esclusi dal
          trasferimento di cui al presente decreto i parchi nazionali
          e le riserve naturali statali. I beni immobili in  uso  per
          finalita' istituzionali sono  inseriti  negli  elenchi  dei
          beni  esclusi  dal  trasferimento  in  base  a  criteri  di
          economicita' e di concreta cura  degli  interessi  pubblici
          perseguiti. 
              3. Le amministrazioni statali e gli altri enti  di  cui
          al comma 2 trasmettono, in modo adeguatamente motivato,  ai
          sensi del medesimo comma 2, alla Agenzia del demanio  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto legislativo gli elenchi dei beni  immobili  di  cui
          richiedono  l'esclusione.  L'Agenzia   del   demanio   puo'
          chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni  trasmesse,
          anche nella prospettiva della  riduzione  degli  oneri  per
          locazioni passive a carico del bilancio dello Stato.  Entro
          il predetto termine anche  l'Agenzia  del  demanio  compila
          l'elenco di  cui  al  primo  periodo.  Entro  i  successivi
          quarantacinque  giorni,  previo  parere  della   Conferenza
          Unificata, da esprimersi entro il termine di trenta giorni,
          con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia   l'elenco
          complessivo dei beni esclusi dal trasferimento  e'  redatto
          ed e' reso pubblico, a fini  notiziali,  con  l'indicazione
          delle   motivazioni   pervenute,    sul    sito    internet
          dell'Agenzia. Con il  medesimo  procedimento,  il  predetto
          elenco puo' essere integrato o modificato. 
              4. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del  Ministro  della  difesa,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          del Ministro per le  riforme  per  il  federalismo,  previa
          intesa sancita in sede di  Conferenza  Unificata  ai  sensi
          dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          sono individuati e attribuiti i beni immobili  comunque  in
          uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti
          ai sensi del comma 1, in quanto non ricompresi  tra  quelli
          utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale,
          non oggetto delle procedure  di  cui  all'art.  14-bis  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  di  cui
          all'art. 2, comma 628, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
          e di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191,  nonche'  non
          funzionali   alla   realizzazione    dei    programmi    di
          riorganizzazione  dello  strumento   militare   finalizzati
          all'efficace ed efficiente esercizio delle citate funzioni,
          attraverso  gli   specifici   strumenti   riconosciuti   al
          Ministero della difesa dalla normativa vigente. 
              5. Nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e
          dei conseguenti programmi e piani  strategici  di  sviluppo
          culturale, definiti ai sensi  e  con  i  contenuti  di  cui
          all'art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede, entro
          un anno  dalla  data  di  presentazione  della  domanda  di
          trasferimento, al trasferimento alle Regioni e  agli  altri
          enti territoriali, ai sensi  dell'art.  54,  comma  3,  del
          citato codice, dei beni e delle cose indicati nei  suddetti
          accordi di valorizzazione. 
              5-bis.(Abrogato). 
              5-ter. (Abrogato). 
              6. Nelle citta' sedi di porti  di  rilevanza  nazionale
          possono  essere  trasferite  dall'Agenzia  del  demanio  al
          Comune aree gia' comprese nei porti e non  piu'  funzionali
          all'attivita' portuale e suscettibili di programmi pubblici
          di  riqualificazione  urbanistica,  previa   autorizzazione
          dell'Autorita' portuale, se istituita, o  della  competente
          Autorita' marittima. 
              7. Sono in ogni caso esclusi dai beni di cui al comma 1
          i beni costituenti  la  dotazione  della  Presidenza  della
          Repubblica, nonche' i beni in uso  a  qualsiasi  titolo  al
          Senato della Repubblica, alla  Camera  dei  Deputati,  alla
          Corte costituzionale,  nonche'  agli  organi  di  rilevanza
          costituzionale." 
              Si riporta il testo dell'art. 6 della citata  legge  n.
          183 del 2011, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 6. (Disposizioni in materia  di  dismissioni  dei
          beni immobili pubblici) 
              1.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato a conferire o trasferire  beni  immobili  dello
          Stato,  ad  uno  o  piu'  fondi  comuni   di   investimento
          immobiliare, ovvero ad una o piu' societa', anche di  nuova
          costituzione. I predetti beni sono individuati  con  uno  o
          piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
          pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Il  primo  decreto  di
          individuazione e' emanato entro il  30  aprile  2012;  sono
          conferiti o trasferiti beni immobili  di  proprieta'  dello
          Stato e una quota non  inferiore  al  20  per  cento  delle
          carceri inutilizzate e delle caserme assegnate in uso  alle
          Forze armate dismissibili. Con uno o piu' decreti di natura
          non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze  sono  conferiti  o  trasferiti  i  suddetti   beni
          immobili e sono stabiliti i  criteri  e  le  procedure  per
          l'individuazione o l'eventuale costituzione della  societa'
          di gestione del risparmio o delle societa', nonche' per  il
          collocamento delle quote del fondo  o  delle  azioni  delle
          societa'  e  i  limiti  per   l'eventuale   assunzione   di
          finanziamenti da parte del predetto fondo e delle societa'.
          Ai fini dell'attuazione del presente comma  e'  autorizzata
          la spesa di 1 milione di euro l'anno a decorrere  dall'anno
          2012. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il  testo  dei  commi  195,  196  e  196-bis
          dell'art. 2, della legge n. 191 del 2009 (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato-legge  finanziaria  2010),  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 2. (Disposizioni diverse) 
              (Omissis). 
              195. Al fine di  contribuire  al  raggiungimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica, per l'anno 2010, nei  limiti
          del trasferimento o del conferimento degli immobili di  cui
          al  comma  2  dell'art.  314  del  codice  dell'ordinamento
          militare, e' attribuito al comune di Roma e al  Commissario
          straordinario  del  Governo  di   cui   all'art.   78   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, attraverso quote dei fondi di cui
          al  comma  1  dell'art.  314  del  codice  dell'ordinamento
          militare ovvero attraverso  i  proventi  realizzati  con  i
          trasferimenti dei predetti beni  nei  suddetti  limiti,  un
          importo pari a 600 milioni di  euro  di  cui  un  sesto  al
          comune di Roma e cinque sesti al Commissario  straordinario
          del Governo. 
              196. E' concessa, per l'anno 2010, un'anticipazione  di
          tesoreria al Commissario straordinario del Governo  per  le
          esigenze di cui all'art. 78  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, e  successive  modificazioni,  fino  a
          concorrenza dei cinque sesti dell'importo di cui  al  comma
          195 del presente articolo per provvedere al pagamento delle
          rate di ammortamento  e  degli  oneri  di  parte  corrente,
          relativi ad oneri di personale, alla produzione di  servizi
          in economia e  all'acquisizione  di  servizi  e  forniture,
          compresi nel piano di rientro  approvato  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre  2008.
          L'anticipazione e' accreditata sulla contabilita'  speciale
          aperta ai sensi dell'art. 78, comma 4, del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, per 200 milioni di euro, entro
          il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua,  entro  il
          31 dicembre 2010, da estinguere  con  oneri  a  carico  del
          bilancio  dello  Stato  entro  il  31  dicembre  2010.  Per
          ulteriori interventi  infrastrutturali  e'  autorizzata,  a
          favore del comune di Roma, la spesa di 100 milioni di  euro
          per l'anno 2012; al relativo  onere  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  del  fondo   di   cui   all'art.
          7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10  febbraio  2009,
          n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  aprile
          2009, n. 33, come integrato dal decreto-legge  23  novembre
          2009, n. 168, nonche' dalla presente legge. 
              196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni
          di dismissione immobiliare di cui al comma 196  e'  fissato
          al 31 dicembre 2012, fermo  restando  quanto  previsto  dal
          comma 195, nonche' dal comma 2  dell'art.  314  del  codice
          dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo  15
          marzo 2010, n. 66, al fine di agevolare  il  raggiungimento
          degli obiettivi di finanza pubblica. Gli eventuali maggiori
          proventi rivenienti dalla vendita dei beni  sono  acquisiti
          all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  destinati
          al  Fondo   ammortamento   dei   titoli   di   Stato.   Con
          provvedimenti predisposti dal Commissario straordinario del
          Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell'art.  4,
          comma 8-bis  del  decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  2,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26  marzo  2010,
          n. 42, che deve essere in possesso di comprovati  requisiti
          di     elevata     professionalita'     nella      gestione
          economico-finanziaria,  acquisiti  nel   settore   privato,
          necessari per gestire la fase operativa di  attuazione  del
          piano di rientro, sono  accertate  le  eventuali  ulteriori
          partite  creditorie  e  debitorie  rispetto  al   documento
          predisposto  ai  sensi  dell'art.  14,  comma  13-bis,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  dal
          medesimo Commissario, concernente l'accertamento del debito
          del comune di Roma alla data del 30  luglio  2010,  che  e'
          approvato con effetti a decorrere dal 29 dicembre 2010. 
              (Omissis).".