((Art. 23 quater 
 
Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato  e
dell'Agenzia  del  territorio  e  soppressione  dell'Agenzia  per  lo
                     sviluppo del settore ippico 
 
  1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del
territorio  sono  incorporate,  rispettivamente,  nell'Agenzia  delle
dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a  decorrere
dal 1° dicembre 2012 e i relativi organi decadono,  fatti  salvi  gli
adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30 ottobre 2012  il  Ministro
dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al Parlamento. 
  2. Le funzioni attribuite  agli  enti  di  cui  al  comma  1  dalla
normativa vigente continuano ad essere esercitate,  con  le  inerenti
risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali,  compresi  i   relativi
rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia
esperita  alcuna  procedura  di  liquidazione,  neppure   giudiziale,
rispettivamente,   dall'Agenzia   delle   dogane,   che   assume   la
denominazione di «Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli»,  e  dalla
Agenzia delle entrate. Le risorse finanziarie di  cui  al  precedente
periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono escluse
dalle modalita' di determinazione delle dotazioni da  assegnare  alla
medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della  legge  23
dicembre 2005, n. 266. 
  3.  Con  decreti  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre  2012,
sono trasferite le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  degli
enti incorporati e sono adottate le misure  eventualmente  occorrenti
per garantire la neutralita' finanziaria per il bilancio dello  Stato
dell'operazione di incorporazione.  Fino  all'adozione  dei  predetti
decreti, per garantire la  continuita'  dei  rapporti  gia'  in  capo
all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante puo' delegare uno o piu'
dirigenti  per  lo   svolgimento   delle   attivita'   di   ordinaria
amministrazione,  ivi  comprese  le   operazioni   di   pagamento   e
riscossione a valere  sui  conti  correnti  gia'  intestati  all'ente
incorporato che rimangono aperti fino alla  data  di  emanazione  dei
decreti medesimi. 
  4. Entro il 31 dicembre 2012, i  bilanci  di  chiusura  degli  enti
incorporati sono deliberati dagli  organi  in  carica  alla  data  di
cessazione dell'ente, corredati della relazione  redatta  dall'organo
interno di controllo in carica alla data di incorporazione  dell'ente
medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia  e
delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al  comma
1 i compensi, indennita' o altri emolumenti  comunque  denominati  ad
essi spettanti sono corrisposti fino  alla  data  di  adozione  della
deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre  novanta
giorni dalla data di incorporazione. I  comitati  di  gestione  delle
Agenzie incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni  decorrenti
dal termine di cui al comma 1, anche al  fine  di  tenere  conto  del
trasferimento di funzioni derivante dal presente articolo. 
  5. A decorrere dal 1° dicembre 2012 le  dotazioni  organiche  delle
Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un  numero
pari alle unita' di personale di ruolo trasferite, in servizio presso
gli enti incorporati. Detto personale e' inquadrato nei  ruoli  delle
Agenzie   incorporanti.   I    dipendenti    trasferiti    mantengono
l'inquadramento  previdenziale  di  provenienza  ed  il   trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per il personale dell'amministrazione incorporante, e' attribuito per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con  i  successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
  6. Per i  restanti  rapporti  di  lavoro  le  Agenzie  incorporanti
subentrano  nella  titolarita'  del  rapporto  fino   alla   naturale
scadenza. 
  7. Le Agenzie incorporanti  esercitano  i  compiti  e  le  funzioni
facenti   capo   agli   enti   incorporati   con   le   articolazioni
amministrative  individuate   mediante   le   ordinarie   misure   di
definizione del relativo assetto organizzativo. Nell'ambito di  dette
misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di  prima
fascia,   l'Agenzia   delle   entrate   istituisce   due   posti   di
vicedirettore, di cui uno, anche in deroga  ai  contingenti  previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165  del  2001,
per  i  compiti  di  indirizzo   e   coordinamento   delle   funzioni
riconducibili all'area  di  attivita'  dell'Agenzia  del  territorio;
l'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli  istituisce  due  posti  di
vicedirettore, di cui uno, anche in deroga  ai  contingenti  previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165  del  2001,
per  i  compiti  di  indirizzo   e   coordinamento   delle   funzioni
riconducibili all'area di attivita' dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti gia'
devoluti  all'Amministrazione  autonoma  dei   Monopoli   di   Stato,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula  apposite  convenzioni,
non onerose, con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle entrate.
Al fine di garantire la continuita' delle attivita' gia' facenti capo
agli enti di cui  al  presente  comma  fino  al  perfezionamento  del
processo di riorganizzazione indicato, l'attivita'  facente  capo  ai
predetti enti  continua  ad  essere  esercitata  dalle  articolazioni
competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici gia'
a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti
amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia  del
territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di  Stato  si
intendono riferite, rispettivamente,  all'Agenzia  delle  entrate  ed
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
  8. Le risorse finanziarie  disponibili,  a  qualsiasi  titolo,  sui
bilanci degli enti incorporati ai sensi del  presente  articolo  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato e  sono  riassegnate,  a
far data dall'anno contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine
di garantire la continuita' nella prosecuzione dei  rapporti  avviati
dagli  enti  incorporati,  la  gestione   contabile   delle   risorse
finanziarie   per   l'anno   in    corso,    gia'    di    competenza
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, prosegue in capo
alle equivalenti strutture degli uffici incorporanti. 
  9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e' soppressa a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto. In relazione agli adempimenti di cui al comma 3
i decreti di natura non regolamentare  sono  adottati,  nello  stesso
termine di cui  al  predetto  comma,  dal  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono  ripartite
tra il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali  e
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad  ASSI
dalla  normativa  vigente,  nonche'  le   relative   risorse   umane,
finanziarie e strumentali, compresi  i  relativi  rapporti  giuridici
attivi  e  passivi,  senza  che  sia  esperita  alcuna  procedura  di
liquidazione di  ASSI,  neppure  giudiziale.  Fino  all'adozione  dei
predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti  gia'  in
capo  all'ente  soppresso,  il  Ministro  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali puo' delegare uno  o  piu'  dirigenti  per  lo
svolgimento  delle  attivita'  di  ordinaria   amministrazione,   ivi
comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui  conti
correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti  fino
alla data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano applicazione  i
commi da 4 a 8, intendendosi  per  Amministrazione  incorporante,  ai
fini del presente comma, anche il Ministero delle politiche  agricole
alimentari e forestali.  Con  apposito  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, da adottare  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, e' approvata  la  tabella  di
corrispondenza per l'inquadramento del  personale  trasferito.  Resta
comunque  ferma,  nei  limiti  temporali   previsti   dalla   vigente
normativa, la  validita'  delle  graduatorie  dei  concorsi  pubblici
espletati dall'ASSI e dall'Unire.  Con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  rideterminate  le  dotazioni
organiche  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali, con l'istituzione di un posto  di  dirigente  generale  di
prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla  quota  parte  delle
risorse trasferite ai sensi del terzo  periodo  del  presente  comma,
ferma  in  ogni   caso   l'assegnazione   delle   residue   posizioni
dirigenziali  generali  di  ASSI  all'Agenzia  delle  dogane  e   dei
monopoli; con  regolamento  emanato  ai  sensi  dell'articolo  4  del
decreto  legislativo  30  luglio   1999,   n.   300,   e   successive
modificazioni, e' rideterminato l'assetto organizzativo del  predetto
Ministero  in  conseguenza  dell'attuazione  delle  disposizioni  del
presente comma. 
  9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei  concorsi  e
delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l. continua a svolgere  le
funzioni esercitate alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
stabilite le modalita' di trasferimento  delle  quote  sociali  della
predetta societa' al Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma  3,  del
presente decreto. 
  10. A decorrere dal 1° dicembre 2012, al decreto legislativo n. 300
del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  all'articolo  57,  comma  1,  le  parole:  «,   l'agenzia   del
territorio» sono sostituite dalle seguenti: «e dei monopoli»; 
  b) all'articolo 62, comma 1,  in  fine,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «L'agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui
all'articolo 64»; 
  c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1,  dopo  le  parole:
«delle dogane» sono inserite  le  seguenti:  «e  dei  monopoli»;  nel
medesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «L'agenzia
svolge, inoltre, le funzioni gia' di competenza  dall'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato»; 
  d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modifiche: 
  1)  nella  rubrica,  le  parole:  «Agenzia  del  territorio»   sono
sostituite dalle seguenti:  «Ulteriori  funzioni  dell'agenzia  delle
entrate»; 
  2) al comma 1, le parole: «del territorio e'» sono sostituite dalle
seguenti: «delle entrate e' inoltre»; 
  3) ai commi 3-bis e 4, sono soppresse le parole: «del territorio». 
  11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  12. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  vigente  dell'art.  1,  comma  74,
          della citata legge n. 266 del 2005: 
              "Art. 1. 
              (Omissis). 
              74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di cui
          al comma 73 sono rideterminate applicando alla media  delle
          somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato, rilevata
          dal rendiconto generale delle amministrazioni dello  Stato,
          relativamente alle unita' previsionali di base dello  stato
          di previsione dell'entrata, indicate nell'elenco 4 allegato
          alla presente legge, le seguenti percentuali e comunque con
          una dotazione non superiore a quella  dell'anno  precedente
          incrementata del 5 per cento: 
              a) Agenzia delle entrate 0,7201 per cento; 
              b) Agenzia del territorio 0,1592 per cento; 
              c) Agenzia delle dogane 0,1668 per cento. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente  dell'art.  19  del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              "Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali.) 
              1. Ai fini del  conferimento  di  ciascun  incarico  di
          funzione dirigenziale si tiene  conto,  in  relazione  alla
          natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
          alla  complessita'  della  struttura   interessata,   delle
          attitudini e  delle  capacita'  professionali  del  singolo
          dirigente,   dei   risultati   conseguiti   in   precedenza
          nell'amministrazione  di  appartenenza  e  della   relativa
          valutazione,  delle  specifiche  competenze   organizzative
          possedute,   nonche'   delle   esperienze   di    direzione
          eventualmente  maturate  all'estero,  presso   il   settore
          privato o presso altre amministrazioni  pubbliche,  purche'
          attinenti al conferimento  dell'incarico.  Al  conferimento
          degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non  si
          applica l'art. 2103 del codice civile. 
              1-bis.  L'amministrazione  rende   conoscibili,   anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
              1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali   possono   essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'art. 21, comma 1, secondo periodo. 
              2. Tutti gli incarichi di funzione  dirigenziale  nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione  consensuale
          del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
          della seconda fascia di incarichi  di  uffici  dirigenziali
          generali o di funzioni equiparate, la durata  dell'incarico
          e' pari a tre  anni.  Resta  fermo  che  per  i  dipendenti
          statali titolari di incarichi di funzioni  dirigenziali  ai
          sensi del  presente  articolo,  ai  fini  dell'applicazione
          dell'art. 43, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092,   e   successive
          modificazioni,   l'ultimo    stipendio    va    individuato
          nell'ultima    retribuzione    percepita    in    relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'art. 43, comma 1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,  n.  1092,  e
          successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
          nell'ultima retribuzione percepita prima  del  conferimento
          dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. 
              3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di  cui  all'art.  23  o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
              4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art. 23 o, in misura non  superiore  al  70  per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
              4-bis. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 
              5. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). 
              5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione  organica  di
          quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a  dirigenti
          non appartenenti ai ruoli  di  cui  al  medesimo  art.  23,
          purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
          comma  2,   ovvero   di   organi   costituzionali,   previo
          collocamento fuori ruolo, comando o  analogo  provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti. 
              5-ter. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica  di
          quelli  appartenenti   alla   seconda   fascia,   a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale  il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,   n.   300,   e   successive
          modificazioni (Riforma dell'organizzazione del  Governo,  a
          norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59): 
              "Art. 4. (Disposizioni sull'organizzazione.) 
              1.    L'organizzazione,    la    dotazione    organica,
          l'individuazione  degli  uffici  di  livello   dirigenziale
          generale ed il loro  numero,  le  relative  funzioni  e  la
          distribuzione   dei   posti   di   funzione   dirigenziale,
          l'individuazione dei dipartimenti, nei casi  e  nei  limiti
          fissati   dalle   disposizioni   del    presente    decreto
          legislativo, e la definizione dei rispettivi  compiti  sono
          stabiliti  con  regolamenti  o  con  decreti  del  ministro
          emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge  23
          agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la  soppressione
          dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo  unico  del
          personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato
          in aree  dipartimentali  e  per  direzioni  generali.  Fino
          all'istituzione  del  ruolo   unico   del   personale   non
          dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
          forme ordinarie di mobilita' tra i diversi  dipartimenti  e
          le diverse direzioni generali, nel rispetto  dei  requisiti
          di  professionalita'  richiesti   per   l'esercizio   delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del personale non devono comunque comportare incrementi  di
          spesa. 
              2. I ministeri  che  si  avvalgono  di  propri  sistemi
          informativi  automatizzati  sono  tenuti   ad   assicurarne
          l'interconnessione con i sistemi informativi  automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite    della    rete    unitaria    delle     pubbliche
          amministrazioni. 
              3. Il regolamento di  cui  al  precedente  comma  1  si
          attiene, inoltre, ai  criteri  fissati  dall'art.  1  della
          legge 7 agosto 1990, n.  241  e  dall'art.  2  del  decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
              4-bis. La disposizione di cui al  comma  4  si  applica
          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici
          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel
          regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 
              5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
          1 si procede alla revisione  periodica  dell'organizzazione
          ministeriale, con cadenza almeno biennale. 
              6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte  le
          disposizioni normative relative  a  ciascun  ministero.  Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.". 
              Si riporta il testo degli articoli 57, 62, 63 e 64  del
          citato decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 57. (Istituzione delle agenzie fiscali.) 
              1.  Per  la  gestione  delle  funzioni  esercitate  dai
          dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio  e
          di quelle connesse svolte da  altri  uffici  del  ministero
          sono istituite l'agenzia  delle  entrate,  l'agenzia  delle
          dogane e dei monopoli e l'agenzia del demanio,  di  seguito
          denominate  agenzie  fiscali.  Alle  agenzie  fiscali  sono
          trasferiti  i  relativi  rapporti   giuridici,   poteri   e
          competenze che vengono  esercitate  secondo  la  disciplina
          dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia. 
              2. Le regioni e gli enti locali possono attribuire alle
          agenzie fiscali, in tutto o in  parte,  la  gestione  delle
          funzioni  ad  essi  spettanti,   regolando   con   autonome
          convenzioni le modalita' di svolgimento dei compiti  e  gli
          obblighi che ne conseguono." 
              "Art. 62. (Agenzia delle entrate) 
              1. All'agenzia delle entrate sono attribuite  tutte  le
          funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non
          sono  assegnate   alla   competenza   di   altre   agenzie,
          amministrazioni dello Stato ad ordinamento  autonomo,  enti
          od organi, con il compito di perseguire il massimo  livello
          di  adempimento  degli  obblighi  fiscali  sia   attraverso
          l'assistenza ai contribuenti, sia  attraverso  i  controlli
          diretti  a  contrastare  gli  inadempimenti  e   l'evasione
          fiscale.  L'agenzia  delle  entrate  svolge,  inoltre,   le
          funzioni di cui all'art. 64. 
              2. L'agenzia e' competente in particolare a svolgere  i
          servizi relativi alla amministrazione, alla  riscossione  e
          al contenzioso  dei  tributi  diretti  e  dell'imposta  sul
          valore aggiunto, nonche' di tutte  le  imposte,  diritti  o
          entrate  erariali  o  locali,  entrate  anche   di   natura
          extratributaria, gia' di competenza del dipartimento  delle
          entrate del ministero delle finanze  o  affidati  alla  sua
          gestione in base  alla  legge  o  ad  apposite  convenzioni
          stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori. 
              3. In fase di  prima  applicazione  il  ministro  delle
          finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla
          competenza dell'agenzia." 
              "Art. 63. (Agenzia delle dogane e dei monopoli) 
              1. L'agenzia delle dogane e dei monopoli e'  competente
          a svolgere i  servizi  relativi  all'amministrazione,  alla
          riscossione e al contenzioso dei diritti doganali  e  della
          fiscalita'  interna  negli  scambi  internazionali,   delle
          accise sulla produzione e sui consumi, escluse  quelle  sui
          tabacchi lavorati, operando in stretto collegamento con gli
          organi dell'Unione  europea  nel  quadro  dei  processi  di
          armonizzazione e  di  sviluppo  dell'unificazione  europea.
          All'agenzia spettano tutte le funzioni  attualmente  svolte
          dal dipartimento delle dogane del ministero delle  finanze,
          incluse quelle esercitate in base ai  trattati  dell'Unione
          europea o  ad  altri  atti  e  convenzioni  internazionali.
          L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni gia'  di  competenza
          dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. 
              2. L'agenzia gestisce  con  criteri  imprenditoriali  i
          laboratori doganali di  analisi;  puo'  anche  offrire  sul
          mercato le relative prestazioni. 
              3. In fase di  prima  applicazione  il  ministro  delle
          finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla
          competenza dell'agenzia." 
              "Art.  64.  (Ulteriori  funzioni   dell'agenzia   delle
          entrate). 
              1. L'agenzia delle  entrate  e'  inoltre  competente  a
          svolgere  i  servizi  relativi  al   catasto,   i   servizi
          geotopocartografici e quelli  relativi  alle  conservatorie
          dei registri immobiliari,  con  il  compito  di  costituire
          l'anagrafe dei beni immobiliari  esistenti  sul  territorio
          nazionale sviluppando, anche ai fini della  semplificazione
          dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra  i  sistemi
          informativi  attinenti  alla  funzione  fiscale   ed   alle
          trascrizioni ed iscrizioni  in  materia  di  diritti  sugli
          immobili. L'agenzia opera in stretta collaborazione con gli
          enti  locali  per  favorire  lo  sviluppo  di  un   sistema
          integrato di conoscenze sul territorio. 
              2. L'agenzia costituisce  l'organismo  tecnico  di  cui
          all'art. 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e
          puo' gestire, sulla base di apposite convenzioni  stipulate
          con i comuni o a livello provinciale  con  le  associazioni
          degli  enti  locali,  i  servizi  relativi  alla  tenuta  e
          all'aggiornamento del catasto. 
              3.  L'agenzia  gestisce  l'osservatorio   del   mercato
          immobiliare. 
              3-bis. Ferme le attivita'  di  valutazione  immobiliare
          per  le   amministrazioni   dello   Stato   di   competenza
          dell'Agenzia  del  demanio,  l'Agenzia  e'   competente   a
          svolgere  le  attivita'  di   valutazione   immobiliare   e
          tecnico-estimative    richieste    dalle    amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  dagli  enti  ad  esse
          strumentali.  Le  predette  attivita'   sono   disciplinate
          mediante accordi,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  15
          della  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive
          modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi
          sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione e'  stabilita
          nella Convenzione di cui all'art. 59. 
              4. Il comitato di  gestione  di  cui  all'art.  67  del
          presente decreto legislativo e' integrato,  per  l'agenzia,
          da due membri nominati  su  designazione  della  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali.".