((Art. 23 quinquies 
 
 
Riduzione delle dotazioni organiche e riordino  delle  strutture  del
   Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali 
 
  1. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  all'esito  della
riduzione degli assetti organizzativi prevista  dall'articolo  1  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,  e  le  Agenzie  fiscali
provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo  41,  comma
10, del decreto-legge 30  dicembre  2008,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14: 
    a) ad apportare, entro il 31 ottobre 2012, un'ulteriore riduzione
degli uffici dirigenziali  di  livello  generale  e  di  livello  non
generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura: 
  1) per il Ministero, non  inferiore  al  20  per  cento  di  quelli
risultanti a seguito dell'applicazione del predetto  articolo  1  del
decreto-legge n. 138 del 2011; 
  2) per le Agenzie fiscali,  tale  che  il  rapporto  tra  personale
dirigenziale di livello non generale e personale  non  dirigente  sia
non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di
livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia
non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per
l'Agenzia  delle  dogane  e   dei   monopoli.   Per   assicurare   la
funzionalita'  dell'assetto  operativo  conseguente  alla   riduzione
dell'organico dirigenziale  delle  Agenzie  fiscali,  possono  essere
previste posizioni organizzative  di  livello  non  dirigenziale,  in
numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
ed effettivamente soppressi, e in ogni  caso  non  oltre  380  unita'
complessive, nei limiti  del  risparmio  di  spesa  conseguente  alla
riduzione  delle  posizioni  dirigenziali,  detratta  una  quota  non
inferiore al 20 per cento, e in ogni caso in misura non  superiore  a
13,8 milioni di euro, da affidare a personale della  terza  area  che
abbia  maturato  almeno  cinque  anni  di  esperienza   professionale
nell'area  stessa;  l'attribuzione  di  tali  posizioni  e'  disposta
secondo criteri di valorizzazione delle capacita' e del merito  sulla
base di apposite procedure selettive; al personale che  ricopre  tali
posizioni  sono  attribuite  un'indennita'  di  posizione,   graduata
secondo il livello di responsabilita' ricoperto, e  un'indennita'  di
risultato, in misura complessivamente non superiore al 50  per  cento
del trattamento economico attualmente  corrisposto  al  dirigente  di
seconda fascia di livello  retributivo  piu'  basso,  con  esclusione
della  retribuzione  di   risultato;   l'indennita'   di   risultato,
corrisposta a seguito di valutazione annuale  positiva  dell'incarico
svolto, e' determinata in misura non superiore al 20 per cento  della
indennita' di posizione attribuita; in relazione alla  corresponsione
dell'indennita' di posizione non sono piu'  erogati  i  compensi  per
lavoro straordinario, nonche' tutte le  altre  voci  del  trattamento
economico accessorio a carico  del  fondo,  esclusa  l'indennita'  di
agenzia;  il  fondo  per  il  trattamento  accessorio  del  personale
dirigente e' corrispondentemente  ridotto  in  proporzione  ai  posti
dirigenziali coperti e effettivamente soppressi ai sensi del presente
articolo; 
    b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del  personale
non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al
10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti  di
organico di tale personale risultante  a  seguito  dell'applicazione,
per il Ministero, del predetto articolo 1 del  decreto-legge  n.  138
del 2011 e, per le  Agenzie,  dell'articolo  23-quater  del  presente
decreto. 
  1-bis. L'Agenzia del demanio, nell'ambito della  propria  autonomia
contabile ed organizzativa, adegua le  politiche  assunzionali  e  di
funzionamento perseguendo un rapporto tra  personale  dirigenziale  e
personale non dirigente non superiore a 1 su 15. 
  1-ter. Le riduzioni delle dotazioni organiche di cui  al  comma  1,
lettere a), numero 1), e  b),  si  applicano  anche  agli  uffici  di
diretta collaborazione del Ministero delle economia e delle  finanze.
Resta comunque  fermo  quanto  disposto  dall'articolo  4,  comma  1,
lettera a), della legge 29 ottobre 1991, n. 358, che si applica anche
con  riferimento  ad  entrambe  le  sezioni   dell'ufficio   di   cui
all'articolo 3, comma 3,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227. 
  2. Alle amministrazioni di cui al comma 1 che non abbiano adempiuto
a quanto previsto dal predetto comma entro  il  31  ottobre  2012  e'
fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere
ad assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo  e  con  qualsiasi
contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le
dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura  pari
ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita'  nonche'  di
rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data. 
  3. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2  le  dotazioni
organiche   relative   al   personale   amministrativo   di   livello
dirigenziale e non dirigenziale operante presso le  segreterie  delle
commissioni tributarie ed ai giudici tributari.  Gli  otto  posti  di
livello dirigenziale generale corrispondenti  a  posizioni  di  fuori
ruolo istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze  sono
trasformati  in  posti  di  livello  dirigenziale  non  generale.  La
riduzione dei posti  di  livello  dirigenziale  generale  di  cui  al
presente comma concorre, per la quota di competenza del  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, alla  riduzione  prevista  dal
comma 1. I soggetti titolari dei corrispondenti incarichi  alla  data
di entrata in  vigore  del  presente  decreto  conservano  l'incarico
dirigenziale generale fino alla data di cessazione dello stesso. Sono
fatte comunque salve le  procedure  finalizzate  alla  copertura  dei
posti di livello dirigenziale generale avviate alla medesima data. Al
fine di  garantire  la  continuita'  dell'azione  amministrativa,  la
riduzione della dotazione  organica  degli  uffici  dirigenziali  non
generali non ha effetto sul numero  degli  incarichi  conferibili  ai
sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.  165  del
2001. 
  4. Ferme le vigenti disposizioni in materia  di  limitazione  delle
assunzioni, le facolta' assunzionali degli enti di  cui  al  presente
articolo  sono  prioritariamente  utilizzate  per  il   reclutamento,
tramite selezione per concorso pubblico, di personale di livello  non
dirigenziale munito di diploma di laurea. 
  5. La riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle  finanze
e delle Agenzie fiscali e' effettuata, in base alle disposizioni  dei
rispettivi  ordinamenti   ed   in   deroga   all'articolo   10,   con
l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi: 
  a) nei casi in cui si ritenga indispensabile, ai fini dell'efficace
svolgimento di  compiti  e  funzioni  dell'amministrazione  centrale,
l'articolazione delle strutture organizzative in uffici territoriali,
si procede comunque alla  riduzione  del  numero  degli  stessi.  Gli
uffici da chiudere sono individuati avendo riguardo  prioritariamente
a quelli aventi sede in province con meno di 300.000 abitanti, ovvero
aventi un numero di dipendenti in servizio  inferiore  a  30  unita',
ovvero dislocati in stabili in locazione passiva; 
  b) al fine di razionalizzare le competenze, le  direzioni  generali
che svolgono compiti analoghi sono accorpate; 
  c)  con  riferimento  alle  strutture   che   operano   a   livello
territoriale sia ministeriale sia delle Agenzie, le  competenze  sono
riviste in modo tale che, di norma: 
  1) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale  non
hanno mai competenza infraregionale; 
  2) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale non  generale
non hanno mai competenza infraprovinciale, salvo il caso in  cui  gli
uffici abbiano sede in comuni citta' metropolitane; 
  3) gli uffici infraprovinciali sono retti da funzionari. 
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
la direzione della giustizia tributaria e la direzione  comunicazione
istituzionale della  fiscalita'  sono  trasferite,  con  il  relativo
assetto  organizzativo  e  gli  attuali  titolari,  al   Dipartimento
dell'amministrazione  generale  del  personale  e  dei  servizi.   La
direzione comunicazione  istituzionale  della  fiscalita'  assume  la
denominazione di direzione comunicazione  istituzionale  e  svolge  i
propri compiti con riferimento a tutti i  compiti  istituzionali  del
Ministero. Il  Dipartimento  delle  finanze,  direzione  legislazione
tributaria,  esercita  le  competenze  in   materia   di   normativa,
monitoraggio  e  analisi  del  contenzioso  tributario;  il  predetto
Dipartimento continua inoltre ad esercitare le competenze in  materia
di coordinamento della comunicazione relativa alle entrate tributarie
e  alla  normativa  fiscale.  Le  disposizioni  di  cui  al   periodo
precedente  si  applicano  con  le  modalita'  e  con  la  decorrenza
stabilite con il regolamento di organizzazione del Ministero adottato
ai sensi dell'articolo 2, comma 10-ter, del presente decreto. 
  7. I componenti dei consigli di amministrazione della Sogei  s.p.a.
e della Consip S.p.a. attualmente in carica decadono  dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto, senza applicazione  dell'articolo
2383, terzo comma, del codice civile e restano in  carica  fino  alla
data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo
degli organi decaduti. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare i
nuovi consigli, prevedendo  la  composizione  degli  stessi  con  tre
membri,    di     cui     due     dipendenti     dell'amministrazione
economico-finanziaria e  il  terzo  con  funzioni  di  amministratore
delegato. Per tali incarichi si applica l'articolo 24, comma  3,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni. 
  8. Il Ministero dell'economia e delle finanze,  nell'esercizio  dei
propri diritti di azionista,  assicura  la  tempestiva  realizzazione
delle necessarie operazioni societarie  e  le  conseguenti  modifiche
statutarie, tenendo anche conto della natura in house delle  societa'
di cui al comma 7.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il   testo   vigente   dell'art.   1   del
          decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria  e  per   lo
          sviluppo): 
              "Art. 1. (Disposizioni per  la  riduzione  della  spesa
          pubblica) 
              01. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali
          di pervenire  ad  una  progressiva  riduzione  della  spesa
          corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli  anni
          2012 e 2013, nella misura delle risorse finanziarie che  si
          rendono  disponibili  in  base  all'art.  01  del  presente
          decreto, le spese di funzionamento relative  alle  missioni
          di   spesa   di    ciascun    Ministero    sono    ridotte,
          rispettivamente, fino all'1  per  cento  per  ciascun  anno
          rispetto alle  spese  risultanti  dal  bilancio  consuntivo
          relativo all'anno 2010 e  le  dotazioni  finanziarie  delle
          missioni di spesa  di  ciascun  Ministero,  previste  dalla
          legge di bilancio, relative agli interventi,  sono  ridotte
          fino all'1,5 per cento. Nella medesima misura prevista  dal
          periodo  precedente,  per  gli  stessi  anni  le  dotazioni
          finanziarie per le missioni di spesa per ciascun  Ministero
          previste dalla  legge  di  bilancio,  relative  agli  oneri
          comuni di parte corrente e di conto capitale, sono  ridotte
          fino allo 0,5 per cento per ciascuno dei due anni e per gli
          anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello
          Stato puo' aumentare in termini nominali, in ciascun  anno,
          rispetto   alla   spesa   corrispondente   registrata   nel
          rendiconto dell'anno precedente,  di  una  percentuale  non
          superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL  previsto
          dal Documento di economia e  finanza  di  cui  all'art.  10
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato  nella
          apposita risoluzione parlamentare. 
              02. Al solo scopo di  consentire  alle  amministrazioni
          centrali di  pervenire  al  conseguimento  degli  obiettivi
          fissati al comma 01, in deroga alle  norme  in  materia  di
          flessibilita' di cui all'art. 23 della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, limitatamente al quinquennio  2012-2016,  nel
          rispetto dell'invarianza dei  saldi  di  finanza  pubblica,
          possono  essere  rimodulate  le  dotazioni  finanziarie  di
          ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di
          cui all'art. 21, commi 6 e 7, della medesima legge  n.  196
          del 2009. La misura della variazione deve  essere  tale  da
          non pregiudicare il conseguimento delle finalita'  definite
          dalle relative norme  sostanziali  e,  comunque,  non  puo'
          essere superiore al 20 per cento delle risorse  finanziarie
          complessivamente  stanziate   qualora   siano   interessate
          autorizzazioni di  spesa  di  fattore  legislativo,  e  non
          superiore al 5 per cento qualora siano interessate le spese
          di cui all'art. 21, comma 6, della citata legge n. 196  del
          2009. La variazione e' disposta con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  su  proposta  del  Ministro
          competente. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di
          spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.  Gli
          schemi dei  decreti  di  cui  al  precedente  periodo  sono
          trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere  delle
          Commissioni competenti per  materia  e  per  i  profili  di
          carattere finanziario.  I  pareri  devono  essere  espressi
          entro quindici giorni dalla data di  trasmissione.  Decorso
          inutilmente il termine senza  che  le  Commissioni  abbiano
          espresso i  pareri  di  rispettiva  competenza,  i  decreti
          possono essere adottati. E' abrogato il comma 14  dell'art.
          10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
              03. Il Governo adotta misure intese a consentire che  i
          provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009,  n.
          15, per ogni anno del triennio producano effettivi risparmi
          di spesa. 
              1. In anticipazione della riforma volta  ad  introdurre
          nella Costituzione la regola del pareggio di  bilancio,  si
          applicano le disposizioni di cui al  presente  titolo.  Gli
          importi indicati nella tabella di  cui  all'allegato  C  al
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito   con
          modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla voce
          «indebitamento netto», riga «totale», per gli anni  2012  e
          2013, sono incrementati, rispettivamente, di 6.000  milioni
          di euro e 2.500 milioni di euro. Con decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri,  da  emanare  su  proposta  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  entro   il   25
          settembre 2011, i predetti importi  sono  ripartiti  tra  i
          Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti  importi  nella
          voce «saldo netto da finanziare». 
              2. All'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 98
          del 2011  convertito  con  legge  n.  111  del  2011,  sono
          soppresse le parole: «e, limitatamente  all'anno  2012,  il
          fondo per le aree sottoutilizzate». Al comma 4 del predetto
          art. 10, dopo il primo periodo, e'  inserito  il  seguente:
          «Le proposte di riduzione non possono  comunque  riguardare
          le  risorse   destinate   alla   programmazione   regionale
          nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate; resta in
          ogni caso fermo l'obbligo di cui  all'art.  21,  comma  13,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196». 
              3. Le amministrazioni indicate nell'art. 74,  comma  1,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, all'esito della  riduzione  degli
          assetti organizzativi  prevista  dal  predetto  art.  74  e
          dall'art. 2, comma 8-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
          2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla  legge  26
          febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche  con  le  modalita'
          indicate nell'art.  41,  comma  10,  del  decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14: 
              a) ad apportare, entro il 31 marzo  2012,  un'ulteriore
          riduzione  degli  uffici  dirigenziali   di   livello   non
          generale, e delle relative dotazioni organiche,  in  misura
          non inferiore al  10  per  cento  di  quelli  risultanti  a
          seguito dell'applicazione del predetto art. 2, comma 8-bis,
          del decreto-legge n. 194 del 2009; 
              b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche  del
          personale non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli
          enti di ricerca, apportando  una  ulteriore  riduzione  non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al  numero  dei  posti  di  organico  di   tale   personale
          risultante a seguito dell'applicazione del predetto art. 2,
          comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009. 
              4. Alle amministrazioni che  non  abbiano  adempiuto  a
          quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 e' fatto
          comunque divieto,  a  decorrere  dalla  predetta  data,  di
          procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi  titolo  e
          con qualsiasi contratto; continuano ad essere  esclusi  dal
          predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'art.
          19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei
          provvedimenti di cui al comma 3 le dotazioni organiche sono
          provvisoriamente  individuate  in  misura  pari  ai   posti
          coperti alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del  presente  decreto;  sono  fatte  salve  le
          procedure   concorsuali   e   di   mobilita'   nonche'   di
          conferimento di incarichi  ai  sensi  dell'art.  19,  commi
          5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001  avviate
          alla predetta data. 
              5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il
          personale  amministrativo  operante   presso   gli   uffici
          giudiziari, la Presidenza del Consiglio,  le  Autorita'  di
          bacino  di  rilievo  nazionale,  il  Corpo  della   polizia
          penitenziaria,  i  magistrati,   l'Agenzia   italiana   del
          farmaco, nei limiti  consentiti  dalla  normativa  vigente,
          nonche' le strutture del comparto  sicurezza,  delle  Forze
          armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e  quelle
          del personale indicato nell'art. 3,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo n. 165 del  2001.  Continua  a  trovare
          applicazione l'art. 6, comma 21-sexies, primo  periodo  del
          decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge
          30  luglio  2010,  n.  122.  Restano   ferme   le   vigenti
          disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni. 
              6. All'art. 40 del citato decreto-legge n. 98 del  2011
          convertito con legge n. 111 del  2011,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1-ter, le parole:  "del  5  per  cento  per
          l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014",
          sono sostituite dalle seguenti: "del 5 per cento per l'anno
          2012 e del 20 per cento a decorrere  dall'anno  2013";  nel
          medesimo comma, in fine, e' aggiunto il  seguente  periodo:
          "Al fine di garantire gli  effetti  finanziari  di  cui  al
          comma  1-quater,  in  alternativa,  anche  parziale,   alla
          riduzione di cui al primo periodo,  puo'  essere  disposta,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  la
          rimodulazione  delle  aliquote  delle  imposte   indirette,
          inclusa l'accisa."; 
              b) al comma 1-quater, primo  periodo,  le  parole:  "30
          settembre  2013",  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "30
          settembre 2012"; nel  medesimo  periodo,  le  parole:  "per
          l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti:  "per  l'anno
          2012, nonche' a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013". 
              7. All'art. 10, comma 12, del citato  decreto-legge  n.
          98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.
          111 del  2011,  dopo  il  primo  periodo,  e'  inserito  il
          seguente: «Nella ipotesi prevista  dal  primo  periodo  del
          presente comma ovvero nel caso in cui non siano  assicurati
          gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma  2,
          con  le  modalita'  previste  dal  citato   primo   periodo
          l'amministrazione competente dispone,  nel  rispetto  degli
          equilibri di bilancio  pluriennale,  su  comunicazione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, la riduzione della
          retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili  nella
          misura del 30 per cento». 
              8. All'art. 20, comma 5, del citato decreto-legge n. 98
          del 2011  convertito  con  legge  n.  111  del  2011,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  nell'alinea,  le  parole:  "per  gli  anni  2013  e
          successivi", sono sostituite dalle seguenti: "per gli  anni
          2012 e successivi"; 
              b) alla lettera a), le parole: "per 800 milioni di euro
          per l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima  lettera,
          le parole: "a decorrere dall'anno  2014",  sono  sostituite
          dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012"; 
              c) alla lettera b), le parole: "per  1.000  milioni  di
          euro per l'anno 2013  e"  sono  soppresse;  nella  medesima
          lettera, le parole:  "a  decorrere  dall'anno  2014",  sono
          sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012"; 
              d) alla lettera c), le parole: "per 400 milioni di euro
          per l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "per  700
          milioni di euro per l'anno 2012"; nella  medesima  lettera,
          le parole: "a decorrere dall'anno  2014",  sono  sostituite
          dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2013"; 
              e) alla lettera d), le parole: "per  1.000  milioni  di
          euro per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti:  "per
          1.700 milioni di euro  per  l'anno  2012";  nella  medesima
          lettera, le parole:  "a  decorrere  dall'anno  2014",  sono
          sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2013". 
              9. All'art. 20, del citato decreto-legge n. 98 del 2011
          convertito con legge n. 111 del  2011,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) al comma 2, le parole: «a decorrere dall'anno 2013»,
          sono sostituite  dalle  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno
          2012»; 
              b) al comma 3, le parole: «a decorrere dall'anno 2013»,
          sono sostituite  dalle  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno
          2012»; nel medesimo comma, il secondo periodo e' soppresso;
          nel medesimo comma, al terzo periodo sostituire  le  parole
          «di cui ai primi due periodi» con le seguenti: «di  cui  al
          primo periodo». 
              10. All'art. 6 del decreto legislativo 6  maggio  2011,
          n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1, primo periodo, le parole:  "A  decorrere
          dall'anno  2013",  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "A
          decorrere dall'anno 2012"; 
              b) al comma 1,  lettera  a),  le  parole:  "per  l'anno
          2013", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e
          2013"; 
              c) al comma 2, le parole: "Fino al 31  dicembre  2012",
          sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2011". 
              11. La sospensione di cui  all'art.  1,  comma  7,  del
          decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  luglio  2008,   n.   126,
          confermata dall'art. 1, comma 123, della legge 13  dicembre
          2010, n. 220, non si applica, a decorrere  dall'anno  2012,
          con riferimento all'addizionale  comunale  all'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo
          28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'art. 5 del decreto
          legislativo 14 marzo 2011,  n.  23;  sono  fatte  salve  le
          deliberazioni  dei  comuni  adottate  nella   vigenza   del
          predetto art. 5. Per assicurare la razionalita' del sistema
          tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei  criteri
          di progressivita' cui il sistema medesimo e'  informato,  i
          comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale
          all'imposta sul reddito delle persone  fisiche  utilizzando
          esclusivamente gli stessi scaglioni di  reddito  stabiliti,
          ai fini dell'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche,
          dalla  legge  statale,  nel  rispetto  del   principio   di
          progressivita'. Resta fermo che la soglia di  esenzione  di
          cui al comma 3-bis dell'art. 1 del decreto  legislativo  28
          settembre 1998, n. 360, e' stabilita unicamente in  ragione
          del possesso  di  specifici  requisiti  reddituali  e  deve
          essere intesa come limite di reddito al di sotto del  quale
          l'addizionale  comunale  all'imposta  sul   reddito   delle
          persone fisiche non e' dovuta e, nel  caso  di  superamento
          del suddetto  limite,  la  stessa  si  applica  al  reddito
          complessivo. 
              12. L'importo della manovra prevista dal  comma  8  per
          l'anno 2012 e' complessivamente ridotto di un importo  fino
          alla totalita' delle maggiori entrate previste dall'art. 7,
          comma  6,  in  considerazione  dell'effettiva  applicazione
          dell'art. 7, commi da 1  a  6,  del  presente  decreto.  La
          riduzione e' distribuita tra i comparti  interessati  nella
          seguente misura: 760 milioni di euro alle regioni a statuto
          ordinario, 370 milioni  di  euro  alle  regioni  a  statuto
          speciale e alle province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          150 milioni di euro alle province e 520 milioni di euro  ai
          comuni con  popolazione  superiore  a  5.000  abitanti.  La
          soppressione  della  misura  della  tariffa  per  gli  atti
          soggetti ad IVA di cui all'art. 17, comma  6,  del  decreto
          legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella tabella allegata al
          decreto ministeriale 27  novembre  1998,  n.  435,  recante
          «Regolamento recante  norme  di  attuazione  dell'art.  56,
          comma 11, del d.lgs. 15  dicembre  1997,  n.  446,  per  la
          determinazione delle  misure  dell'imposta  provinciale  di
          trascrizione», ha  efficacia  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  anche  in  assenza  del  decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui  al  citato  art.  17,
          comma 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011.  Per  tali
          atti soggetti ad IVA, le misure dell'imposta provinciale di
          trascrizione  sono  pertanto  determinate  secondo   quanto
          previsto per gli atti non soggetti ad IVA. Le  province,  a
          decorrere dalla medesima data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, percepiscono  le
          somme    dell'imposta    provinciale    di     trascrizione
          conseguentemente loro spettanti. 
              12-bis. Al fine di incentivare  la  partecipazione  dei
          comuni all'attivita' di accertamento  tributario,  per  gli
          anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all'art.  2,  comma
          10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
          23, e' elevata al 100 per cento. 
              12-ter.  Al  fine  di  rafforzare   gli   strumenti   a
          disposizione dei comuni per la partecipazione all'attivita'
          di accertamento tributario, all'art.  44  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma secondo, dopo le parole: «dei comuni»  sono
          inserite le seguenti: «e dei consigli tributari» e dopo  le
          parole:  «soggetti  passivi»  sono  inserite  le  seguenti:
          «nonche' ai relativi consigli tributari»; 
              b) al comma terzo, la parola: «segnala»  e'  sostituita
          dalle seguenti: «ed il consiglio tributario segnalano»; 
              c) al comma quarto, la parola: «comunica» e' sostituita
          dalle seguenti: «ed il consiglio tributario comunicano»; 
              d) al comma quinto, la  parola:  «puo'»  e'  sostituita
          dalle seguenti: «ed il consiglio tributario possono»; 
              e) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
              «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-Citta'  ed   autonomie
          locali,  sono  stabiliti  criteri  e   modalita'   per   la
          pubblicazione, sul sito  del  comune,  dei  dati  aggregati
          relativi alle dichiarazioni di cui al  comma  secondo,  con
          riferimento a determinate categorie di contribuenti  ovvero
          di  reddito.  Con  il  medesimo   decreto   sono   altresi'
          individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle  entrate
          mette a disposizione dei comuni e  dei  consigli  tributari
          per   favorire   la   partecipazione    all'attivita'    di
          accertamento, nonche' le modalita' di trasmissione idonee a
          garantire la necessaria riservatezza». 
              12-quater.[Comma abrogato] 
              13. All'art. 21, comma 3, del  decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito con modificazioni  dalla  legge  15
          luglio 2011, n. 111, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
          periodi: «Dall'anno 2012 il fondo di cui al presente  comma
          e' ripartito, d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-regioni,
          sulla base di criteri premiali individuati  da  un'apposita
          struttura paritetica da istituire senza  nuovi  o  maggiori
          oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.   La   predetta
          struttura svolge compiti  di  monitoraggio  sulle  spese  e
          sull'organizzazione del trasporto pubblico  locale.  Il  50
          per  cento  delle  risorse  puo'  essere   attribuito,   in
          particolare, a favore degli  enti  collocati  nella  classe
          degli enti piu' virtuosi; tra i criteri di  virtuosita'  e'
          comunque inclusa l'attribuzione della gestione dei  servizi
          di trasporto con procedura ad evidenza pubblica.». 
              14. All'art. 15 del citato decreto-legge n. 98 del 2011
          convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma  1,  e'
          inserito il seguente: "1-bis.  Fermo  quanto  previsto  dal
          comma 1, nei casi in cui il bilancio di un ente  sottoposto
          alla vigilanza dello Stato non sia deliberato  nel  termine
          stabilito dalla  normativa  vigente,  ovvero  presenti  una
          situazione di disavanzo  di  competenza  per  due  esercizi
          consecutivi, i relativi organi, ad eccezione  del  collegio
          dei revisori  o  sindacale,  decadono  ed  e'  nominato  un
          commissario con le modalita' previste dal citato  comma  1;
          se l'ente e' gia' commissariato, si procede alla nomina  di
          un nuovo commissario. Il commissario approva  il  bilancio,
          ove  necessario,  e  adotta  le   misure   necessarie   per
          ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando cio'
          non sia possibile, il commissario  chiede  che  l'ente  sia
          posto in liquidazione coatta amministrativa  ai  sensi  del
          comma 1. Nell'ambito delle  misure  di  cui  al  precedente
          periodo il commissario puo' esercitare la facolta'  di  cui
          all'art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n
          112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche  nei
          confronti   del   personale   che   non   abbia   raggiunto
          l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.". 
              15. Al comma 2 dell'art. 17 del decreto-legge n. 78 del
          2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122  del
          2010, dopo la parola: «emesse» sono inserite  le  seguenti:
          «o contratte», dopo le parole:  «concedere  prestiti»  sono
          inserite  le  seguenti:  «o  altre  forme   di   assistenza
          finanziaria» e dopo le  parole:  «9-10  maggio  2010»  sono
          inserite le seguenti: «, con l'Accordo quadro tra  i  Paesi
          membri dell'area euro del 7 giugno 2010,». 
              16. Le disposizioni di cui all'art. 72, comma  11,  del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con  legge
          6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni  2012,
          2013 e 2014. 
              17. All'art. 16, comma 1, del  decreto  legislativo  30
          dicembre  1992,  n.  503,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «accogliere  la
          richiesta», sono sostituite dalle seguenti: «trattenere  in
          servizio il dipendente»; nel medesimo periodo,  la  parola:
          «richiedente», e' sostituita dalla seguente: «dipendente»; 
              b) al terzo periodo, le parole: «La domanda  di»,  sono
          sostituite dalle seguenti: «La disponibilita' al»; 
              c)  al  quarto  periodo,  le  parole:  «presentano   la
          domanda», sono sostituite  dalle  seguenti:  «esprimono  la
          disponibilita'». 
              18. Al fine di assicurare la  massima  funzionalita'  e
          flessibilita',   in   relazione   a    motivate    esigenze
          organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all'art.
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          possono disporre, nei confronti del personale  appartenente
          alla   carriera   prefettizia   ovvero   avente   qualifica
          dirigenziale, il passaggio ad altro  incarico  prima  della
          data di scadenza  dell'incarico  ricoperto  prevista  dalla
          normativa o  dal  contratto.  In  tal  caso  il  dipendente
          conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico
          in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista
          la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo  per
          la retribuzione di posizione e  di  risultato  o  di  altri
          fondi analoghi. 
              19. All'art. 30, comma 2-bis, del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, in fine sono  aggiunte  le  seguenti
          parole: "; il trasferimento puo' essere disposto  anche  se
          la vacanza sia  presente  in  area  diversa  da  quella  di
          inquadramento   assicurando   la   necessaria   neutralita'
          finanziaria.". 
              20. All'art. 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, al comma  1,  le  parole  «2020»,  «2021»,  «2022»,
          «2023», «2024», «2025», «2031»  e  «2032»  sono  sostituite
          rispettivamente dalle  seguenti:  «2014»,  «2015»,  «2016»,
          «2017», «2018», «2019», «2025» e «2026». 
              21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e  con  riferimento
          ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a
          decorrere dalla predetta data all'art. 59, comma  9,  della
          legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  dopo  le  parole  «anno
          scolastico  e  accademico»  sono  inserite   le   seguenti:
          «dell'anno successivo». Resta  ferma  l'applicazione  della
          disciplina  vigente  prima  dell'entrata  in   vigore   del
          presente comma per i soggetti che maturano i requisiti  per
          il pensionamento entro il 31 dicembre 2011. 
              22. Con effetto dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e con riferimento ai soggetti che maturano
          i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta
          data all'art. 3 del decreto-legge 28  marzo  1997,  n.  79,
          convertito con modificazioni con legge 28 maggio  1997,  n.
          140, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) al  comma  2  le  parole  "decorsi  sei  mesi  dalla
          cessazione del rapporto di lavoro." sono  sostituite  dalle
          seguenti: "decorsi ventiquattro mesi dalla  cessazione  del
          rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione  dal  servizio
          per  raggiungimento  dei  limiti  di  eta'  o  di  servizio
          previsti   dagli   ordinamenti   di    appartenenza,    per
          collocamento a riposo d'ufficio a causa del  raggiungimento
          dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di
          legge o di  regolamento  applicabili  nell'amministrazione,
          decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro."; 
              b) al comma 5 sono soppresse le seguenti  parole:  "per
          raggiungimento dei limiti di eta' o  di  servizio  previsti
          dagli  ordinamenti  di  appartenenza,  per  collocamento  a
          riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita'
          massima di servizio prevista dalle  norme  di  legge  o  di
          regolamento applicabili nell'amministrazione,". 
              23. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente
          prima dell'entrata in vigore del comma 22  per  i  soggetti
          che hanno maturato i requisiti per il  pensionamento  prima
          della data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e,
          limitatamente al personale per il quale la  decorrenza  del
          trattamento pensionistico e' disciplinata in base al  comma
          9 dell'art. 59 della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  e
          successive modificazioni ed integrazioni,  per  i  soggetti
          che hanno maturato i requisiti per il  pensionamento  entro
          il 31 dicembre 2011. 
              23-bis. Per le regioni sottoposte ai piani  di  rientro
          per le quali in attuazione dell'art. 1, comma  174,  quinto
          periodo, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  e'  stato
          applicato il blocco automatico del turn over del  personale
          del servizio sanitario regionale, con decreto del  Ministro
          della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sentito il Ministro per i  rapporti  con  le
          regioni e per la coesione territoriale, su richiesta  della
          regione interessata, puo'  essere  disposta  la  deroga  al
          predetto blocco del turn over, previo accertamento, in sede
          congiunta, da parte del Comitato permanente per la verifica
          dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e  del
          Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali,
          di cui rispettivamente agli articoli  9  e  12  dell'intesa
          Stato-regioni  del  23  marzo   2005,   sentita   l'Agenzia
          nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS),  della
          necessita' di procedere alla suddetta  deroga  al  fine  di
          assicurare  il  mantenimento  dei  livelli  essenziali   di
          assistenza, il conseguimento di  risparmi  derivanti  dalla
          corrispondente   riduzione   di   prestazioni   di   lavoro
          straordinario o in regime di autoconvenzionamento,  nonche'
          la  compatibilita'  con  la  ristrutturazione  della   rete
          ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come
          programmati nel piano  di  rientro,  ovvero  nel  programma
          operativo e ferma restando la previsione del raggiungimento
          dell'equilibrio di bilancio. 
              24.  A  decorrere  dall'anno  2012  con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre
          dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le date in
          cui ricorrono le  festivita'  introdotte  con  legge  dello
          Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonche'
          le  celebrazioni  nazionali  e  le  festivita'  dei   Santi
          Patroni,  ad  esclusione  del  25   aprile,   festa   della
          liberazione, del 1° maggio,  festa  del  lavoro,  e  del  2
          giugno, festa nazionale della Repubblica, in modo tale che,
          sulla base della piu' diffusa  prassi  europea,  le  stesse
          cadano il venerdi' precedente ovvero il lunedi' seguente la
          prima domenica immediatamente successiva ovvero  coincidano
          con tale domenica. 
              25. La dotazione del fondo per  interventi  strutturali
          di politica economica, di cui all'art.  10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  e'
          incrementata, per l'anno 2012, di 2.000 milioni di euro. 
              26. All'art. 78, comma 4, del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, dopo il terzo periodo e'  inserito  il
          seguente: «Fermo restando quanto  previsto  dagli  articoli
          194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,
          per procedere alla liquidazione degli importi inseriti  nel
          piano di rientro e riferiti ad  obbligazioni  assunte  alla
          data del 28 aprile 2008, e' sufficiente una  determinazione
          dirigenziale,  assunta  con  l'attestazione   dell'avvenuta
          assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale
          ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo  18
          agosto 2000, n. 267.». 
              26-bis. Fermo restando quanto  stabilito  dall'art.  78
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, specie in ordine alla titolarita'
          dei  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  nonche'  alla
          separatezza   dei   rispettivi   bilanci   delle   gestioni
          commissariale  e  ordinaria,   le   attivita'   finalizzate
          all'attuazione del piano di rientro di cui al comma  4  del
          medesimo art. 78 possono  essere  direttamente  affidate  a
          societa'    totalmente    controllate,    direttamente    o
          indirettamente, dallo Stato. Con apposita  convenzione  tra
          il  Commissario  straordinario,  titolare  della   gestione
          commissariale,  e  la   societa'   sono   individuate,   in
          particolare,  le  attivita'  affidate  a  quest'ultima,  il
          relativo compenso, nei limiti di spesa  previsti  dall'art.
          14,  comma  13-ter,  del  decreto-legge  n.  78  del  2010,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,
          nonche' le modalita' di rendicontazione e controllo. 
              26-ter.  La  dotazione  del  fondo  di   cui   all'art.
          7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10  febbraio  2009,
          n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  aprile
          2009, n. 33, e' incrementata di  24  milioni  di  euro  per
          l'anno 2012 e di 30 milioni di euro  per  l'anno  2013.  Al
          relativo  onere   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'art. 14, comma  14-bis,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              26-quater. Il Commissario di cui  ai  commi  precedenti
          non puo' essere il sindaco pro tempore di Roma Capitale. 
              27. Il comma  17  dell'art.  14  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n.  78,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, e' sostituito  dal  seguente:
          "17.  Il  Commissario  straordinario   del   Governo   puo'
          estinguere, nei limiti dell'art. 2 del decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze 18 marzo 2011, i debiti della
          gestione commissariale verso Roma Capitale,  diversi  dalle
          anticipazioni di cassa ricevute, ad avvenuta  deliberazione
          del bilancio di previsione per gli anni 2011 - 2013, con la
          quale viene  dato  espressamente  atto  dell'adeguatezza  e
          dell'effettiva attuazione delle misure  occorrenti  per  il
          reperimento   delle   risorse   finalizzate   a   garantire
          l'equilibrio    economico-finanziario    della     gestione
          ordinaria, nonche' subordinatamente  a  specifico  motivato
          giudizio sull'adeguatezza  ed  effettiva  attuazione  delle
          predette  misure  da  parte   dell'organo   di   revisione,
          nell'ambito  del  parere  sulla  proposta  di  bilancio  di
          previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 239
          del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.". 
              28. La commissione di cui  all'art.  1,  comma  3,  del
          citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n.
          111 del 2011e'  integrata  con  un  esperto  designato  dal
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              28-bis. All'art. 14,  comma  19,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio  2011,  n.  111,  dopo  le  parole:  «della
          Confederazione  generale  dell'industria   italiana»   sono
          inserite le seguenti parole: «, di R.ETE. Imprese Italia». 
              29. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, esclusi i magistrati, su richiesta  del  datore  di
          lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione  in  luogo
          di lavoro e sede diversi sulla base di  motivate  esigenze,
          tecniche, organizzative e  produttive  con  riferimento  ai
          piani della performance o ai  piani  di  razionalizzazione,
          secondo criteri ed  ambiti  regolati  dalla  contrattazione
          collettiva  di  comparto.  Nelle  more   della   disciplina
          contrattuale  si  fa  riferimento  ai  criteri   datoriali,
          oggetto di informativa preventiva, e  il  trasferimento  e'
          consentito  in   ambito   del   territorio   regionale   di
          riferimento; per il personale del Ministero dell'interno il
          trasferimento puo' essere disposto anche al  di  fuori  del
          territorio regionale di  riferimento.  Dall'attuazione  del
          presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica. 
              30. All'aspettativa di cui all'art.  1,  comma  5,  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge  15
          luglio 2011, n. 111,  si  applica  la  disciplina  prevista
          dall'art. 8, comma 2 della legge 15 luglio  2002,  n.  145;
          resta ferma comunque  l'applicazione,  anche  nel  caso  di
          collocamento  in  aspettativa,  della  disciplina  di   cui
          all'art. 7-vicies quinquies del  decreto-legge  31  gennaio
          2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo 2005, n. 43, alle
          fattispecie ivi indicate. 
              31. 
              32. All'art. 19, comma 2, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n.  165,  in  fine,  e'  aggiunto  il  seguente
          periodo:  "Nell'ipotesi  prevista  dal  terzo  periodo  del
          presente comma, ai fini della liquidazione del  trattamento
          di   fine   servizio,    comunque    denominato,    nonche'
          dell'applicazione dell'art. 43, comma 1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,  n.  1092,  e
          successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
          nell'ultima retribuzione percepita prima  del  conferimento
          dell'incarico avente durata  inferiore  a  tre  anni.".  La
          disposizione del presente comma si applica  agli  incarichi
          conferiti successivamente alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto nonche' agli incarichi aventi comunque
          decorrenza successiva al 1° ottobre 2011. 
              33. All'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 98
          del 2011 convertito con legge n. 111  del  2011,  il  primo
          periodo e' sostituito dal seguente: "La disposizione di cui
          al comma 1 si  applica,  oltre  che  alle  cariche  e  agli
          incarichi  negli  organismi,  enti  e  istituzioni,   anche
          collegiali, di cui all'allegato A del medesimo comma, anche
          ai  segretari  generali,  ai  capi  dei  dipartimenti,   ai
          dirigenti di prima fascia, ai direttori generali degli enti
          e ai  titolari  degli  uffici  a  questi  equiparati  delle
          amministrazioni centrali dello Stato.". 
              33-bis. All'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923,
          n. 2440, il terzo comma e' abrogato e il secondo  comma  e'
          sostituito dal seguente: «Le somme stanziate per  spese  in
          conto capitale non impegnate alla  chiusura  dell'esercizio
          possono essere mantenute in bilancio,  quali  residui,  non
          oltre l'esercizio successivo a quello cui  si  riferiscono,
          salvo che si tratti di stanziamenti iscritti  in  forza  di
          disposizioni  legislative  entrate  in  vigore  nell'ultimo
          quadrimestre dell'esercizio precedente.  In  tale  caso  il
          periodo di conservazione e' protratto di un anno».". 
              Si riporta il testo vigente del comma 10 dell'art.  41,
          del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (Proroga
          di  termini  previsti   da   disposizioni   legislative   e
          disposizioni finanziarie urgenti.): 
              "Art. 41. (Proroghe di termini in materia  finanziaria.
          Proroga di  termini  in  materia  di  istruzione  e  misure
          relative all'attuazione della  Programmazione  cofinanziata
          dall'Unione europea per il periodo 2007-2013). 
              (Omissis). 
              10. Il potere di adozione da parte dei Ministeri  degli
          atti   applicativi   delle    riduzioni    degli    assetti
          organizzativi di  cui  all'art.  74  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  e'  differito  al  31  maggio
          2009,  ferma  la  facolta'  per  i  predetti  Ministeri  di
          provvedere alla riduzione  delle  dotazioni  organiche  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
          adottare entro il medesimo  termine.  Conseguentemente,  al
          fine di consentire il rispetto del termine di cui al  primo
          periodo, semplificando il  procedimento  di  organizzazione
          dei Ministeri, all'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 4, dopo le parole: «dei  relativi  compiti»
          sono inserite le seguenti: «, nonche' la distribuzione  dei
          predetti uffici tra le strutture  di  livello  dirigenziale
          generale,»; 
              b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. La
          disposizione di cui al comma 4 si applica anche  in  deroga
          alla  eventuale  distribuzione  degli  uffici  di   livello
          dirigenziale non  generale  stabilita  nel  regolamento  di
          organizzazione del singolo Ministero.». 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dell'art. 4 della legge  29
          ottobre 1991, n. 358 (Norme  per  la  ristrutturazione  del
          Ministero delle finanze): 
              "Art.  4.(Altri  uffici  alle  dirette  dipendenze  del
          Ministro.) 
              1.  Sono  istituiti,  alle   dirette   dipendenze   del
          Ministro, i seguenti uffici: 
              a)  l'ufficio  del  coordinamento  legislativo  cui  e'
          preposto un magistrato, in posizione di fuori ruolo, con la
          qualifica di magistrato di cassazione o equiparata. Ad esso
          possono essere destinati,  in  posizione  di  fuori  ruolo,
          magistrati ordinari, magistrati amministrativi  o  avvocati
          dello Stato, in numero  non  superiore  a  cinque.  A  tale
          ufficio  sono  demandate  le  funzioni  attualmente  svolte
          dall'ufficio del  coordinamento  tributario,  legislazione,
          studi e stampa del Ministero delle  finanze,  salvo  quanto
          previsto dalla lettera b); 
              b) l'ufficio per i servizi dell'informazione  e  stampa
          cui possono  essere  addetti  estranei  all'amministrazione
          iscritti negli albi professionali  dei  giornalisti  e  dei
          pubblicisti.". 
              Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  3  luglio   2003,   n.   227
          (Regolamento  per  la  riorganizzazione  degli  Uffici   di
          diretta collaborazione del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze) 
              "Art.   3.   (Funzioni   degli   uffici   di    diretta
          collaborazione.) 
              1.  L'ufficio  di  Gabinetto  coadiuva   il   Capo   di
          Gabinetto. Tale ufficio, di livello dirigenziale  generale,
          puo'  essere  articolato,  con  decreto  del  Ministro,  da
          adottare su proposta del Capo  di  Gabinetto,  in  distinte
          aree organizzative. Possono essere nominati  dal  Ministro,
          su proposta del Capo di Gabinetto, uno o piu' vice capi  di
          Gabinetto,  di  cui  almeno  uno  scelto  tra  i  dirigenti
          preposti  a  uffici  di   livello   dirigenziale   generale
          dell'amministrazione finanziaria, ovvero tra ufficiali  del
          Corpo della Guardia  di  finanza.  Puo'  essere,  altresi',
          nominato dal  Ministro,  d'intesa  con  il  Ministro  degli
          affari esteri, un  Consigliere  diplomatico  scelto  fra  i
          funzionari  della  carriera  diplomatica.  Possono  essere,
          altresi',  nominati  dal  Ministro   non   piu'   di   otto
          Consiglieri  scelti   fra   persone   dotate   di   elevata
          professionalita' nelle materie di competenza del  Ministero
          ed un Aiutante di campo, scelto tra gli ufficiali del Corpo
          della guardia di finanza. 
              2. Il capo della segreteria  del  Ministro  sovrintende
          alla  cura  degli  uffici  di  segreteria  del  Ministro  e
          provvede   al   coordinamento   degli   impegni   ed   alla
          predisposizione  di  quanto  occorra  per  gli   interventi
          istituzionali del Ministro. Il segretario particolare  cura
          l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro e  svolge
          i compiti attribuitigli dal Ministro relativamente  al  suo
          incarico istituzionale. 
              3.   L'ufficio   del   coordinamento   legislativo   e'
          articolato in due sezioni,  strutturate  in  distinte  aree
          organizzative. Le predette sezioni sono denominate «Ufficio
          legislativo-Economia» ed «Ufficio legislativo-Finanze».  La
          prima  sezione  e'  competente  a  trattare  le   questioni
          riferibili    alle    aree    di    attivita'     indicate,
          rispettivamente, alle lettere a), b), c) ed e) del comma  1
          dell'art. 24 del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.
          300, e successive  modificazioni;  la  seconda  sezione  e'
          competente a trattare le questioni riferibili  all'area  di
          attivita' indicata alla lettera d) del comma 1 dell'art. 24
          del citato decreto legislativo n. 300 del  1999.  L'ufficio
          del   coordinamento   legislativo   cura   l'attivita'   di
          definizione delle iniziative  legislative  e  regolamentari
          nelle  materie  di  competenza  del   Ministero,   con   la
          collaborazione,  anche  ai  fini  dello  studio   e   della
          progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali
          generali  e  garantendo  la  valutazione  dei  costi  e  la
          regolazione,  la   qualita'   del   linguaggio   normativo,
          l'applicabilita'  delle  norme   introdotte   e   l'analisi
          dell'impatto e della fattibilita'  della  regolamentazione,
          lo snellimento e la semplificazione  normativa.  Esamina  i
          provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli
          di  iniziativa  parlamentare;  cura,  in  particolare,   il
          raccordo   permanente   con   l'attivita'   normativa   del
          Parlamento, i conseguenti rapporti con  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri   e   le   altre   amministrazioni
          interessate,  anche  per   quanto   riguarda   l'attuazione
          normativa di atti dell'Unione europea. Cura il  contenzioso
          internazionale,  comunitario,  costituzionale  nonche'  gli
          adempimenti  relativi  al  contenzioso   sugli   atti   del
          Ministro.  Cura  le  risposte  agli  atti  parlamentari  di
          controllo e di indirizzo riguardanti  il  Ministero  ed  il
          seguito dato agli stessi e svolge attivita'  di  consulenza
          giuridica per il Ministro e per i Sottosegretari. 
              4.  La  segreteria  tecnica  assicura  al  Ministro  il
          supporto conoscitivo specialistico, in campo economico, per
          la  elaborazione,  la  impostazione  e  la  verifica  degli
          effetti di politiche generali e di  settore,  con  riguardo
          alla individuazione degli interventi  di  finanza  pubblica
          necessari  ai  fini  della  loro  attuazione   e   per   le
          conseguenti  determinazioni,  di   competenza   dell'organo
          politico, circa il reperimento e l'utilizzazione di risorse
          finanziarie. 
              5. L'ufficio stampa cura i rapporti con  il  sistema  e
          gli organi di  informazione  nazionali  ed  internazionali;
          segue  l'informazione  italiana  ed  estera;   promuove   e
          gestisce, anche in raccordo con le strutture amministrative
          del  Ministero,  programmi  ed  iniziative  editoriali   di
          informazione istituzionale.  Esso  e'  costituito  a  norma
          dell'art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150,  salvo,  per
          quanto  attiene  alla  prima  applicazione  della  predetta
          legge, il disposto di cui all'art. 6, comma 2  della  legge
          medesima. Il Ministro,  inoltre,  secondo  quanto  previsto
          dall'art. 7 della citata legge n. 150 del 2000, puo' essere
          coadiuvato da un portavoce, che  sovrintende  all'attivita'
          dell'ufficio  stampa   e   coordina,   sotto   il   profilo
          dell'indirizzo  politico,  l'attivita'   di   comunicazione
          dell'intero Ministero. 
              6. Le segreterie dei Vice Ministri e dei Sottosegretari
          di Stato garantiscono il necessario raccordo con gli uffici
          del  Ministero  e  con  gli   altri   uffici   di   diretta
          collaborazione e curano i rapporti con soggetti pubblici  e
          privati, in ragione dell'incarico istituzionale.". 
              Il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo n.
          165 del 2001 e' riportato nelle  note  all'art.  23-quater,
          comma 7, della presente legge. 
              Si riporta il testo dell'art. 2383, del Codice civile: 
              "Art. 2383. (Nomina e revoca degli amministratori). 
              La nomina degli  amministratori  spetta  all'assemblea,
          fatta  eccezione  per  i  primi  amministratori,  che  sono
          nominati nell'atto costitutivo e salvo  il  disposto  degli
          articoli 2351, 2449 e 2450 
              Gli amministratori non possono essere nominati  per  un
          periodo superiore  a  tre  esercizi  e  scadono  alla  data
          dell'assemblea convocata per  l'approvazione  del  bilancio
          relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 
              Gli amministratori  sono  rieleggibili,  salvo  diversa
          disposizione   dello    statuto,    e    sono    revocabili
          dall'assemblea  in  qualunque  tempo,  anche  se   nominati
          nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore
          al risarcimento dei  danni,  se  la  revoca  avviene  senza
          giusta causa. 
              Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli
          amministratori devono chiederne l'iscrizione  nel  registro
          delle imprese indicando per ciascuno di essi il  cognome  e
          il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio  e  la
          cittadinanza, nonche' a quali tra  essi  e'  attribuita  la
          rappresentanza della societa', precisando se disgiuntamente
          o congiuntamente. 
              Le cause di nullita' o di annullabilita'  della  nomina
          degli amministratori  che  hanno  la  rappresentanza  della
          societa' non sono opponibili ai  terzi  dopo  l'adempimento
          della pubblicita' di cui al  quarto  comma,  salvo  che  la
          societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza.". 
              Si riporta il testo vigente  dell'art.  24  del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              "Art. 24. (Trattamento economico.) 
              1. La  retribuzione  del  personale  con  qualifica  di
          dirigente e' determinata dai contratti  collettivi  per  le
          aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento  economico
          accessorio sia correlato  alle  funzioni  attribuite,  alle
          connesse responsabilita'  e  ai  risultati  conseguiti.  La
          graduazione delle funzioni e responsabilita'  ai  fini  del
          trattamento accessorio e' definita, ai sensi  dell'art.  4,
          con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato
          e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le
          altre  amministrazioni  o  enti,  ferma  restando  comunque
          l'osservanza dei criteri e dei limiti delle  compatibilita'
          finanziarie  fissate  dal  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica. 
              1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati
          deve costituire almeno il 30 per cento  della  retribuzione
          complessiva  del  dirigente  considerata  al  netto   della
          retribuzione individuale di anzianita'  e  degli  incarichi
          aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensivita'. 
              1-ter. I contratti  collettivi  nazionali  incrementano
          progressivamente la componente legata al risultato, in modo
          da adeguarsi a quanto disposto dal comma  1-bis,  entro  la
          tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal  1°
          gennaio 2010, destinando comunque a tale  componente  tutti
          gli incrementi  previsti  per  la  parte  accessoria  della
          retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non  si
          applica alla dirigenza del Servizio sanitario  nazionale  e
          dall'attuazione del  medesimo  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              1-quater. La  parte  della  retribuzione  collegata  al
          raggiungimento dei risultati  della  prestazione  non  puo'
          essere  corrisposta  al  dirigente   responsabile   qualora
          l'amministrazione  di  appartenenza,  decorso  il   periodo
          transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
          decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
          n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
          lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza   delle
          pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema
          di valutazione di cui  al  Titolo  II  del  citato  decreto
          legislativo. 
              2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di  livello
          generale ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, con  contratto
          individuale   e'   stabilito   il   trattamento   economico
          fondamentale, assumendo come parametri  di  base  i  valori
          economici massimi contemplati dai contratti collettivi  per
          le aree dirigenziali, e sono determinati gli  istituti  del
          trattamento economico accessorio, collegato al  livello  di
          responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai
          risultati conseguiti  nell'attivita'  amministrativa  e  di
          gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri  per
          l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo
          principi di contenimento della spesa  e  di  uniformita'  e
          perequazione. 
              3. Il trattamento economico determinato  ai  sensi  dei
          commi 1 e  2  remunera  tutte  le  funzioni  ed  i  compiti
          attribuiti ai dirigenti  in  base  a  quanto  previsto  dal
          presente  decreto,  nonche'  qualsiasi  incarico  ad   essi
          conferito in ragione del loro ufficio o comunque  conferito
          dall'amministrazione presso  cui  prestano  servizio  o  su
          designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
          corrisposti direttamente alla  medesima  amministrazione  e
          confluiscono  nelle  risorse   destinate   al   trattamento
          economico accessorio della dirigenza. 
              4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale
          indicato  dall'art.  3,  comma  1,   la   retribuzione   e'
          determinata ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della  legge
          6 marzo 1992, n. 216, nonche' dalle successive modifiche ed
          integrazioni della relativa disciplina. 
              5.  Il  bilancio  triennale   e   le   relative   leggi
          finanziarie, nell'ambito  delle  risorse  da  destinare  ai
          miglioramenti economici delle categorie di personale di cui
          all'art. 3, indicano le somme  da  destinare,  in  caso  di
          perequazione, al riequilibro del trattamento economico  del
          restante  personale  dirigente  civile   e   militare   non
          contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
          collettivi  nazionali  per   i   dirigenti   del   comparto
          ministeri,  tenendo  conto   dei   rispettivi   trattamenti
          economici   complessivi   e   degli   incrementi   comunque
          determinatesi a partire dal  febbraio  1993,  e  secondo  i
          criteri indicati  nell'art.  1,  comma  2,  della  legge  2
          ottobre 1997, n. 334. 
              6. I fondi per la perequazione di cui all'art. 2  della
          legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui
          all'art. 3, comma 2, sono assegnati alle universita'  e  da
          queste   utilizzati   per   l'incentivazione   dell'impegno
          didattico dei professori e  ricercatori  universitari,  con
          particolare  riferimento   al   sostegno   dell'innovazione
          didattica, delle  attivita'  di  orientamento  e  tutorato,
          della   diversificazione   dell'offerta    formativa.    Le
          universita' possono  destinare  allo  stesso  scopo  propri
          fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
          il  pagamento  delle  supplenze  e  degli  affidamenti.  Le
          universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
          appositi compensi incentivanti ai professori e  ricercatori
          universitari che svolgono attivita' di ricerca  nell'ambito
          dei  progetti  e  dei  programmi  dell'Unione   europea   e
          internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui
          all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata
          come assegno aggiuntivo pensionabile. 
              7. I compensi spettanti in base  a  norme  speciali  ai
          dirigenti dei ruoli di cui all'art. 23  o  equiparati  sono
          assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei
          commi precedenti. 
              8.  Ai  fini  della  determinazione   del   trattamento
          economico accessorio le risorse che si rendono  disponibili
          ai  sensi  del  comma  7  confluiscono  in  appositi  fondi
          istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente  agli
          altri compensi previsti dal presente articolo. 
              9. .".