((Art. 23 sexies 
 
 
                  Emissione di strumenti finanziari 
 
  1.  Al  fine  di  conseguire   gli   obiettivi   di   rafforzamento
patrimoniale  previsti  in  attuazione  della  raccomandazione  della
European  Banking  Authority  dell'8  dicembre  2011   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  (di  seguito  il  «Ministero»),  su
specifica richiesta di Banca Monte dei Paschi  di  Siena  S.p.A.  (di
seguito  l'«Emittente»)  e  subordinatamente  al  verificarsi   delle
condizioni di cui agli articoli  23-septies,  comma  1,  23-octies  e
23-novies: 
  a) provvede a sottoscrivere, fino al 31  dicembre  2012,  anche  in
deroga alle norme di contabilita' di Stato, strumenti finanziari  (di
seguito i «Nuovi Strumenti Finanziari»), computabili  nel  patrimonio
di vigilanza (Core Tier 1) come definito  dalla  raccomandazione  EBA
dell'8 dicembre 2011, fino all'importo di euro due miliardi; 
  b) provvede altresi' a sottoscrivere, entro  il  medesimo  termine,
Nuovi  Strumenti  Finanziari  per   l'importo   ulteriore   di   euro
unmiliardonovecentomilioni al fine dell'integrale sostituzione  degli
strumenti  finanziari  emessi  dall'Emittente  e   sottoscritti   dal
Ministero ai sensi dell'articolo 12  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, nel rispetto delle condizioni di  remunerazione  previste
dall'articolo 23-septies, comma 2.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente  dell'art.  12  del  citato
          decreto-legge 185 del 2008: 
              "Art. 12. (Finanziamento  dell'economia  attraverso  la
          sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e
          relativi controlli parlamentari e territoriali) 
              1.  Al  fine  di  assicurare  un  adeguato  flusso   di
          finanziamenti  all'economia  e  un  adeguato   livello   di
          patrimonializzazione del  sistema  bancario,  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato,  fino  al  31
          dicembre 2010, anche in deroga alle norme  di  contabilita'
          di Stato, a sottoscrivere,  su  specifica  richiesta  delle
          banche interessate, strumenti finanziari privi dei  diritti
          indicati nell'art. 2351 del codice civile, computabili  nel
          patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui
          azioni  sono  negoziate  su  mercati  regolamentati  o   da
          societa' capogruppo di gruppi bancari  italiani  le  azioni
          delle quali sono negoziate su  mercati  regolamentati.  Con
          decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  si
          procede  all'eventuale  proroga  del  predetto  termine  in
          conformita' alla normativa comunitaria in materia. 
              2. Gli strumenti finanziari di cui al comma  1  possono
          essere  strumenti  convertibili  in  azioni  ordinarie   su
          richiesta dell'emittente. Puo' essere inoltre  prevista,  a
          favore dell'emittente, la facolta' di rimborso o  riscatto,
          a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione
          non pregiudica le condizioni finanziarie o di  solvibilita'
          della banca ne' del gruppo bancario di appartenenza. 
              3. La remunerazione degli strumenti finanziari  di  cui
          al comma 1 puo' dipendere,  in  tutto  o  in  parte,  dalla
          disponibilita' di utili distribuibili  ai  sensi  dell'art.
          2433 del codice civile. In tal  caso  la  delibera  con  la
          quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili  e'
          vincolata al rispetto  delle  condizioni  di  remunerazione
          degli strumenti finanziari stessi. 
              4.  Il  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze
          sottoscrive gli strumenti finanziari di cui al  comma  1  a
          condizione  che  l'operazione  risulti  economica  nel  suo
          complesso, tenga conto delle condizioni di  mercato  e  sia
          funzionale al perseguimento  delle  finalita'  indicate  al
          comma 1. 
              5. La sottoscrizione e', altresi', condizionata: 
              a) all'assunzione da parte dell'emittente degli impegni
          definiti  in  un  apposito  protocollo  d'intenti  con   il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  in  ordine  al
          livello e alle condizioni del credito  da  assicurare  alle
          piccole e medie imprese e alle famiglie, alle modalita' con
          le  quali  garantire  adeguati  livelli  di  liquidita'  ai
          creditori delle pubbliche amministrazioni per la  fornitura
          di beni e servizi, anche attraverso lo  sconto  di  crediti
          certi,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la   finanza
          pubblica,  e  a  politiche  dei  dividendi   coerenti   con
          l'esigenza    di    mantenere    adeguati    livelli     di
          patrimonializzazione; 
              b) all'adozione, da parte degli emittenti, di un codice
          etico contenente, tra l'altro,  previsioni  in  materia  di
          politiche di remunerazione dei vertici aziendali. 
              5-bis. Gli schemi dei protocolli di cui alla lettera a)
          e gli schemi dei codici di cui alla lettera b) del comma  5
          sono trasmessi alle Camere. 
              6.   Sul   finanziamento   all'economia   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze riferisce  periodicamente  al
          Parlamento  fornendo  dati  disaggregati  per   regione   e
          categoria economica; a tale fine presso  le  Prefetture  e'
          istituito uno speciale osservatorio con  la  partecipazione
          dei   soggetti    interessati.    Dall'istituzione    degli
          osservatori di cui al presente comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato;
          al funzionamento degli stessi si provvede nell'ambito delle
          risorse umane, strumentali e finanziarie gia'  previste,  a
          legislazione vigente, per le Prefetture. 
              7. La  sottoscrizione  degli  strumenti  finanziari  e'
          effettuata sulla base di una  valutazione  da  parte  della
          Banca d'Italia delle condizioni economiche  dell'operazione
          e  della  computabilita'  degli  strumenti  finanziari  nel
          patrimonio di vigilanza. 
              8. L'organo competente per l'emissione di  obbligazioni
          subordinate delibera anche in  merito  all'emissione  degli
          strumenti  finanziari  previsti  dal   presente   articolo.
          L'esercizio    della    facolta'    di    conversione    e'
          sospensivamente condizionato alla deliberazione  in  ordine
          al relativo aumento di capitale. 
              9.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  sono  individuate  le  risorse   necessarie   per
          finanziare le operazioni stesse. Le  predette  risorse,  da
          iscrivere in apposito capitolo dello  stato  di  previsione
          del  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,   sono
          individuate in relazione a ciascuna operazione mediante: 
              a) riduzione lineare  delle  dotazioni  finanziarie,  a
          legislazione vigente, delle missioni di  spesa  di  ciascun
          Ministero, con  esclusione  delle  dotazioni  di  spesa  di
          ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni  e
          altre spese fisse; alle spese  per  interessi;  alle  poste
          correttive  e  compensative  delle  entrate,  comprese   le
          regolazioni contabili con le regioni;  ai  trasferimenti  a
          favore degli enti territoriali aventi natura  obbligatoria;
          del  fondo  ordinario  delle  universita';  delle   risorse
          destinate  alla  ricerca;  delle   risorse   destinate   al
          finanziamento del 5 per mille  delle  imposte  sui  redditi
          delle  persone  fisiche;  nonche'  quelle   dipendenti   da
          parametri stabiliti dalla  legge  o  derivanti  da  accordi
          internazionali; 
              b) riduzione di singole autorizzazioni  legislative  di
          spesa; 
              c) utilizzo temporaneo mediante versamento  in  entrata
          di disponibilita'  esistenti  sulle  contabilita'  speciali
          nonche' sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni
          pubbliche ed enti  pubblici  nazionali  con  esclusione  di
          quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonche'
          di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con
          l'Unione europea ed i connessi  cofinanziamenti  nazionali,
          con corrispondente riduzione delle relative  autorizzazioni
          di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo; 
              d) emissione di titoli del debito pubblico. 
              9-bis. Gli  schemi  di  decreto  di  cui  al  comma  9,
          corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle  Camere
          per l'espressione del parere delle  Commissioni  competenti
          per i profili  di  carattere  finanziario.  I  pareri  sono
          espressi entro quindici giorni dalla data di  trasmissione.
          Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle  condizioni
          formulate con riferimento ai profili finanziari,  trasmette
          nuovamente alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei
          necessari  elementi  integrativi  di  informazione,  per  i
          pareri  definitivi  delle  Commissioni  competenti  per   i
          profili finanziari, da esprimere entro dieci  giorni  dalla
          data di trasmissione. Decorsi  inutilmente  i  termini  per
          l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque
          adottati. 
              10. I decreti di cui al comma 9 e i  correlati  decreti
          di variazione di bilancio sono trasmessi  con  immediatezza
          al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti. 
              11.  Ai  fini  delle  operazioni  di  cui  al  presente
          articolo e all'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008,  n.
          155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre
          2008, n. 190, le  deliberazioni  previste  dall'art.  2441,
          quinto comma, e dall'art. 2443, secondo comma,  del  codice
          civile sono assunte con le stesse maggioranze previste  per
          le deliberazioni di aumento di capitale dagli articoli 2368
          e 2369 del  codice  civile.  I  termini  stabiliti  per  le
          operazioni della specie ai sensi del codice  civile  e  del
          testo   unico   delle   disposizioni    in    materia    di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, sono ridotti della meta'. 
              12.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare   del
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la  Banca
          d'Italia, da  adottarsi  entro  30  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono  stabiliti
          criteri, condizioni e  modalita'  di  sottoscrizione  degli
          strumenti finanziari di cui al presente articolo. 
              12-bis.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          riferisce  alle  Camere  in  merito  all'evoluzione   degli
          interventi  effettuati  ai  sensi  del  presente   articolo
          nell'ambito della relazione trimestrale di cui all'art.  5,
          comma 1-ter, del decreto-legge  9  ottobre  2008,  n.  155,
          convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,
          n. 190.".