((Art. 23 septies 
 
                    Condizioni di sottoscrizione 
 
  1. Il  Ministero  non  puo'  sottoscrivere  alcun  Nuovo  Strumento
Finanziario se l'Emittente non  ha  provveduto,  nel  rispetto  delle
condizioni indicate dal decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 25 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  55
del 7 marzo  2009,  e  del  relativo  prospetto,  al  riscatto  degli
strumenti  finanziari  emessi  dall'Emittente  e   sottoscritti   dal
Ministero ai sensi dell'articolo 12  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, ed alla accettazione preventiva di  quanto  previsto  dal
comma 2. L'importo dovuto dall'Emittente e' compensato con  l'importo
dovuto dal  Ministero  per  la  sottoscrizione  dei  Nuovi  Strumenti
Finanziari. 
  2.  In  caso  di  emissione  di  Nuovi  Strumenti  Finanziari,   la
remunerazione degli strumenti finanziari gia' emessi dall'Emittente e
sottoscritti  dal   Ministero   ai   sensi   dell'articolo   12   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2,  per  il  periodo
decorrente dal 1°  gennaio  2012  fino  alla  data  di  riscatto,  e'
calcolata secondo le condizioni di remunerazione previste per i Nuovi
Strumenti Finanziari, ai sensi dell'articolo 23-decies e del  decreto
ministeriale di cui all'articolo 23-duodecies.  La  remunerazione  e'
corrisposta alla prima data di pagamento degli interessi prevista per
i Nuovi Strumenti Finanziari.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          25 febbraio 2009, reca: "Criteri,  modalita'  e  condizioni
          della sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui allo
          stesso articolo.". 
              Il testo  dell'art.  12  del  citato  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, e' citato  nelle  note  al  comma  1
          dell'art. 23- sexies.