((Art. 23 octies Conformita' con la disciplina degli aiuti di Stato 1. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari e' consentita solo a seguito dell'acquisizione della decisione della Commissione europea sulla compatibilita' delle misure previste nel presente decreto con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria. 2. In caso di sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero, l'Emittente svolge la propria attivita' in modo da non abusare del sostegno ricevuto e conseguirne indebiti vantaggi. 3. L'Emittente e' tenuto a presentare un piano di ristrutturazione (il «Piano») conforme alle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche per quanto attiene alle strategie commerciali e di espansione, alle politiche di distribuzione degli utili e ai meccanismi di remunerazione e incentivazione. Il Piano e le sue eventuali successive variazioni sono presentati alla Commissione europea ai sensi del paragrafo 14 della comunicazione della Commissione europea 2011/C-356/02. 4. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione, l'Emittente non puo' acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione, salvo che l'acquisizione sia funzionale all'attuazione del Piano e sia compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione, l'Emittente e' vincolato al contenimento della componente variabile delle remunerazioni, ivi inclusi bonus monetari e stock options, accordate o pagate ai componenti del consiglio di amministrazione, al direttore generale e agli altri dirigenti che possono assumere rischi rilevanti per la banca, in modo da assicurarne l'effettivo collegamento con i risultati aziendali, con i rischi cui la banca e' esposta e con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione. In caso di inosservanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo la procedura prevista dall'articolo 145 dello stesso decreto legislativo. 5. Nel caso in cui il bilancio approvato evidenzi una perdita di esercizio non sono corrisposti interessi sugli altri strumenti finanziari subordinati il cui contratto preveda la facolta' per la banca emittente di non corrispondere la remunerazione in caso di andamenti negativi della gestione.))
Riferimenti normativi Si riporta il testo vigente dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 25 marzo 1957: "Art. 107. (ex art. 87 del TCE) 1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita' naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' adottare una decisione che abroga la presente lettera. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonche' quello delle regioni di cui all'art. 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.". Si riporta il testo vigente del paragrafo 14 della comunicazione della Commissione europea 2011/C-356/02, recante "Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1 gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (Testo rilevante ai fini del SEE).": " 14. La Commissione continuera' a chiedere agli Stati membri di presentare un piano di ristrutturazione (o un aggiornamento del piano di ristrutturazione preesistente), entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione che autorizza l'aiuto al salvataggio, per qualunque banca che benefici di sostegno pubblico sotto forma di ricapitalizzazione o di misure a fronte di attivita' deteriorate. Qualora una banca sia stata oggetto di una precedente decisione relativa ad aiuti al salvataggio ai sensi della normativa sulla compatibilita' degli aiuti concessi alle banche con l'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, nell'ambito o meno di una stessa operazione di ristrutturazione, la Commissione puo' chiedere che il piano di ristrutturazione sia presentato entro un periodo inferiore a sei mesi. La Commissione effettuera' una valutazione proporzionale dell'efficienza economica a lungo termine delle banche di cui trattasi, tenendo pienamente conto di qualsiasi elemento indicante che le stesse potranno essere economicamente efficienti a lungo termine senza la necessita' di una ristrutturazione significativa, in particolare quando la scarsita' del capitale e' essenzialmente riconducibile ad una crisi di fiducia nel debito sovrano, il conferimento di capitale pubblico e' limitato all'importo necessario per compensare - in banche altrimenti economicamente efficienti - le perdite derivanti dalla valutazione di mercato («mark to market») delle obbligazioni sovrane delle parti contraenti dell'accordo SEE, e l'analisi dimostra che le banche di cui trattasi non hanno assunto rischi eccessivi con le acquisizioni di debito sovrano.". Si riporta il testo vigente degli articoli 144 e 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.): "Art. 144.(Altre sanzioni amministrative pecuniarie.) 1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2580 a euro 129.110 per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26 commi 2 e 3, 64, commi 2 e 4, 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione all'art. 26, commi 2 e 3, 114-octies, 114-undecies in relazione all'art. 26, commi 2 e 3, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie. 2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinche' le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, 110 in relazione agli articoli 52 e 61, comma 5, 114-quinquies.3, in relazione all'art. 52, e 114-undecies, in relazione all'art. 52, si applica la sanzione prevista dal comma 1. 3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per la rilevante inosservanza delle norme contenute negli articoli 116, 123, 124, 126-quater e 126-novies, comma 3, e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie. 3-bis. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per le seguenti condotte, qualora esse rivestano carattere rilevante: a) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2, e 4, 118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies e 126-septies e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie; b) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'art. 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'art. 117, comma 8; c) inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso. 4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei dipendenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 258.225 per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'art. 128-bis, nonche' di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 128-ter. La stessa sanzione si applica nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralita' di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'art. 122, comma 1, lettera a). 5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3, 3-bis e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato. 5-bis. Nei confronti degli agenti in attivita' finanziaria e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione dei mediatori creditizi e degli agenti in attivita' finanziaria diversi dalle persone fisiche, nonche' degli altri intermediari del credito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per l'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 125-novies, si applica altresi' il comma 4 primo periodo. 6. Le sanzioni amministrative previste dai commi 3, 3-bis e 4, ultimo periodo, si applicano anche nei confronti dell'agente, del legale rappresentante della societa' di agenzia in attivita' finanziaria o del legale rappresentante della societa' di mediazione creditizia. 7. Nei confronti dell'agente in attivita' finanziaria, del legale rappresentante della societa' di agenzia in attivita' finanziaria o del legale rappresentante della societa' di mediazione creditizia, nonche' dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110 per la violazione dell'art. 128-decies, comma 2, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128-decies. 8. Se le violazioni indicate ai commi 6 e 7 sono gravi o ripetute, la Banca d'Italia puo' ordinare la sospensione o la cancellazione dall'elenco. 9. Non si applica l'art. 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262" "Art. 145-bis.(Procedure contenziose.) 1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies sono disposti con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall'accertamento ovvero entro duecentoquaranta giorni se l'interessato ha la sede o la residenza all'estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresi' chiedere di essere sentiti personalmente. 2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. 3. [Comma abrogato]. 4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale e' trasmessa, a cura delle parti, all'Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.".