((Art. 23 octies 
 
         Conformita' con la disciplina degli aiuti di Stato 
 
  1. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari  e'  consentita
solo a seguito dell'acquisizione della  decisione  della  Commissione
europea sulla  compatibilita'  delle  misure  previste  nel  presente
decreto con il quadro normativo dell'Unione  europea  in  materia  di
aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno  alle  banche  nel
contesto della crisi finanziaria. 
  2. In caso di sottoscrizione  dei  Nuovi  Strumenti  Finanziari  da
parte del Ministero, l'Emittente svolge la propria attivita' in  modo
da non abusare del sostegno ricevuto e conseguirne indebiti vantaggi. 
  3. L'Emittente e' tenuto a presentare un piano di  ristrutturazione
(il «Piano») conforme alle disposizioni europee in materia  di  aiuti
di Stato ai sensi dell'articolo 107 del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione  europea,  anche  per  quanto  attiene   alle   strategie
commerciali e di espansione, alle politiche  di  distribuzione  degli
utili e ai meccanismi di remunerazione e incentivazione. Il  Piano  e
le  sue  eventuali  successive  variazioni   sono   presentati   alla
Commissione europea ai sensi del  paragrafo  14  della  comunicazione
della Commissione europea 2011/C-356/02. 
  4.  Per  il  tempo   necessario   all'attuazione   del   Piano   di
ristrutturazione, l'Emittente  non  puo'  acquisire,  direttamente  o
indirettamente,  nuove  partecipazioni  in  banche,  in  intermediari
finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione,  salvo
che l'acquisizione sia funzionale  all'attuazione  del  Piano  e  sia
compatibile con la normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato.
Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione,
l'Emittente e' vincolato al contenimento della  componente  variabile
delle remunerazioni, ivi inclusi  bonus  monetari  e  stock  options,
accordate o pagate ai componenti del consiglio di amministrazione, al
direttore generale e agli altri dirigenti che possono assumere rischi
rilevanti  per  la  banca,  in  modo   da   assicurarne   l'effettivo
collegamento con i risultati aziendali, con i rischi cui la banca  e'
esposta  e  con  l'esigenza  di   mantenere   adeguati   livelli   di
patrimonializzazione. In caso di inosservanza, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, commi  1  e  2,
del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, secondo la procedura prevista  dall'articolo  145  dello  stesso
decreto legislativo. 
  5. Nel caso in cui il bilancio approvato evidenzi  una  perdita  di
esercizio  non  sono  corrisposti  interessi  sugli  altri  strumenti
finanziari subordinati il cui contratto preveda la  facolta'  per  la
banca emittente di non corrispondere  la  remunerazione  in  caso  di
andamenti negativi della gestione.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dell'art. 107 del  Trattato
          sul funzionamento dell'Unione europea del 25 marzo 1957: 
              "Art. 107. (ex art. 87 del TCE) 
              1.  Salvo  deroghe  contemplate  dai   trattati,   sono
          incompatibili con il mercato interno, nella misura  in  cui
          incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti  concessi
          dagli  Stati,  ovvero  mediante  risorse   statali,   sotto
          qualsiasi forma che,  favorendo  talune  imprese  o  talune
          produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 
              2. Sono compatibili con il mercato interno: 
              a) gli aiuti a carattere sociale  concessi  ai  singoli
          consumatori,  a  condizione  che  siano   accordati   senza
          discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; 
              b) gli aiuti destinati  a  ovviare  ai  danni  arrecati
          dalle   calamita'   naturali   oppure   da   altri   eventi
          eccezionali; 
              c)  gli  aiuti  concessi  all'economia  di  determinate
          regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
          della divisione della Germania, nella misura  in  cui  sono
          necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
          tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata  in  vigore  del
          trattato  di  Lisbona,  il  Consiglio,  su  proposta  della
          Commissione, puo' adottare  una  decisione  che  abroga  la
          presente lettera. 
              3. Possono  considerarsi  compatibili  con  il  mercato
          interno: 
              a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico
          delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso,
          oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonche'
          quello delle regioni di  cui  all'art.  349,  tenuto  conto
          della loro situazione strutturale, economica e sociale; 
              b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di
          un importante progetto di comune interesse europeo oppure a
          porre rimedio a un grave turbamento  dell'economia  di  uno
          Stato membro; 
              c) gli aiuti destinati  ad  agevolare  lo  sviluppo  di
          talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
          non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
          al comune interesse; 
              d) gli aiuti destinati a promuovere  la  cultura  e  la
          conservazione  del  patrimonio,  quando  non  alterino   le
          condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione  in
          misura contraria all'interesse comune; 
              e)  le  altre  categorie  di  aiuti,  determinate   con
          decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.". 
              Si riporta il testo  vigente  del  paragrafo  14  della
          comunicazione  della  Commissione  europea   2011/C-356/02,
          recante   "Comunicazione   della    Commissione    relativa
          all'applicazione,  dal  1  gennaio  2012,  delle  norme  in
          materia di aiuti di Stato  alle  misure  di  sostegno  alle
          banche  nel  contesto  della   crisi   finanziaria   (Testo
          rilevante ai fini del SEE).": 
              " 14. La Commissione continuera' a chiedere agli  Stati
          membri di presentare un piano  di  ristrutturazione  (o  un
          aggiornamento del piano di ristrutturazione  preesistente),
          entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione
          che autorizza l'aiuto al salvataggio, per  qualunque  banca
          che  benefici  di  sostegno   pubblico   sotto   forma   di
          ricapitalizzazione  o  di  misure  a  fronte  di  attivita'
          deteriorate. Qualora una banca sia  stata  oggetto  di  una
          precedente decisione relativa ad aiuti  al  salvataggio  ai
          sensi della  normativa  sulla  compatibilita'  degli  aiuti
          concessi alle banche con l'art. 107, paragrafo  3,  lettera
          b),  del  trattato,  nell'ambito  o  meno  di  una   stessa
          operazione  di  ristrutturazione,   la   Commissione   puo'
          chiedere che il piano di  ristrutturazione  sia  presentato
          entro un periodo  inferiore  a  sei  mesi.  La  Commissione
          effettuera' una valutazione  proporzionale  dell'efficienza
          economica a lungo termine delle  banche  di  cui  trattasi,
          tenendo pienamente conto di  qualsiasi  elemento  indicante
          che le stesse potranno essere economicamente  efficienti  a
          lungo termine senza la necessita' di  una  ristrutturazione
          significativa,  in  particolare  quando  la  scarsita'  del
          capitale e' essenzialmente riconducibile ad  una  crisi  di
          fiducia nel debito sovrano,  il  conferimento  di  capitale
          pubblico e' limitato all'importo necessario per  compensare
          - in  banche  altrimenti  economicamente  efficienti  -  le
          perdite derivanti dalla valutazione di  mercato  («mark  to
          market») delle obbligazioni sovrane delle parti  contraenti
          dell'accordo SEE, e l'analisi dimostra che le banche di cui
          trattasi  non  hanno  assunto  rischi  eccessivi   con   le
          acquisizioni di debito sovrano.". 
              Si riporta il testo vigente degli articoli  144  e  145
          del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385  (Testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.): 
              "Art. 144.(Altre sanzioni amministrative pecuniarie.) 
              1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni  di
          amministrazione o di direzione, nonche' dei  dipendenti  si
          applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro  2580
          a  euro  129.110  per  l'inosservanza  delle  norme   degli
          articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49,
          51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4,  66,  67,  68,  108,  109,
          comma 3, 110 in relazione agli articoli 26 commi 2 e 3, 64,
          commi   2   e    4,    114-quinquies.1,    114-quinquies.2,
          114-quinquies.3, in relazione all'art. 26,  commi  2  e  3,
          114-octies, 114-undecies in relazione all'art. 26, commi  2
          e 3, 114-duodecies, 114-terdecies,  114-quaterdecies,  129,
          comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147 e 161, comma 5,  o
          delle  relative   disposizioni   generali   o   particolari
          impartite dalle autorita' creditizie. 
              2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano  anche
          ai soggetti che  svolgono  funzioni  di  controllo  per  la
          violazione delle norme e delle  disposizioni  indicate  nel
          medesimo comma o per non aver vigilato affinche' le  stesse
          fossero  osservate  da  altri.  Per  la  violazione   degli
          articoli 52, 61, comma 5, 110 in relazione agli articoli 52
          e 61, comma 5, 114-quinquies.3, in relazione all'art. 52, e
          114-undecies, in  relazione  all'art.  52,  si  applica  la
          sanzione prevista dal comma 1. 
              3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni  di
          amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti,  si
          applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro  5160
          a euro 64.555 per la  rilevante  inosservanza  delle  norme
          contenute  negli  articoli  116,  123,  124,  126-quater  e
          126-novies, comma 3, e delle relative disposizioni generali
          o particolari impartite dalle autorita' creditizie. 
              3-bis. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni
          di amministrazione o di direzione, nonche' dei  dipendenti,
          si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          5160 a euro 64.555 per le seguenti condotte,  qualora  esse
          rivestano carattere rilevante: 
              a) inosservanza degli articoli 117, commi 1,  2,  e  4,
          118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3  e  4,  125-bis,
          commi  1,  2,  3  e  4,  125-octies,  commi  2  e  3,  126,
          126-quinquies, comma 2, 126-sexies e  126-septies  e  delle
          relative  disposizioni  generali  o  particolari  impartite
          dalle autorita' creditizie; 
              b)  inserimento  nei  contratti  di  clausole  nulle  o
          applicazione alla clientela di  oneri  non  consentiti,  in
          violazione dell'art. 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta
          di contratti in violazione dell'art. 117, comma 8; 
              c)  inserimento  nei  contratti  di   clausole   aventi
          l'effetto di imporre al debitore oneri superiori  a  quelli
          consentiti per il recesso o il rimborso  anticipato  ovvero
          ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte  del
          cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle  somme
          allo stesso dovute per effetto del recesso. 
              4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni  di
          amministrazione o di direzione e dei dipendenti si  applica
          la sanzione amministrativa pecuniaria fino a  euro  258.225
          per l'inosservanza delle  norme  contenute  nell'art.  128,
          comma 1, ovvero nei casi di  ostacolo  all'esercizio  delle
          funzioni di controllo previste dal medesimo  art.  128,  di
          mancata adesione ai sistemi di  risoluzione  stragiudiziale
          delle controversie previsti dall'art. 128-bis,  nonche'  di
          inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla  Banca
          d'Italia ai sensi dell'art. 128-ter. La stessa sanzione  si
          applica nel caso di frazionamento artificioso di  un  unico
          contratto di  credito  al  consumo  in  una  pluralita'  di
          contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore  al
          limite inferiore previsto ai sensi dell'art. 122, comma  1,
          lettera a). 
              5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i
          dipendenti dai commi 1, 3, 3-bis e 4 si applicano  anche  a
          coloro  che  operano  sulla  base  di   rapporti   che   ne
          determinano l'inserimento nell'organizzazione del  soggetto
          vigilato, anche in forma diversa  dal  rapporto  di  lavoro
          subordinato. 
              5-bis.  Nei  confronti  degli   agenti   in   attivita'
          finanziaria  e  dei  soggetti  che  svolgono  funzioni   di
          amministrazione o di direzione dei  mediatori  creditizi  e
          degli agenti in attivita' finanziaria diversi dalle persone
          fisiche, nonche' degli altri intermediari del  credito,  si
          applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro  5160
          a euro 64.555 per  l'inosservanza  degli  obblighi  di  cui
          all'art. 125-novies, si applica altresi' il comma  4  primo
          periodo. 
              6. Le sanzioni amministrative  previste  dai  commi  3,
          3-bis e 4, ultimo periodo, si applicano anche nei confronti
          dell'agente, del legale rappresentante  della  societa'  di
          agenzia   in   attivita'   finanziaria   o    del    legale
          rappresentante della societa' di mediazione creditizia. 
              7. Nei confronti dell'agente in attivita'  finanziaria,
          del legale rappresentante  della  societa'  di  agenzia  in
          attivita' finanziaria o  del  legale  rappresentante  della
          societa' di mediazione creditizia, nonche' dei  dipendenti,
          si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          2.065  a  euro  129.110   per   la   violazione   dell'art.
          128-decies,  comma  2,  ovvero   nei   casi   di   ostacolo
          all'esercizio delle  funzioni  di  controllo  previste  dal
          medesimo art. 128-decies. 
              8. Se le violazioni indicate ai commi 6 e 7 sono  gravi
          o ripetute, la Banca d'Italia puo' ordinare la  sospensione
          o la cancellazione dall'elenco. 
              9. Non si applica l'art. 39, comma 3,  della  legge  28
          dicembre 2005, n. 262" 
              "Art. 145-bis.(Procedure contenziose.) 
              1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli  Organismi
          di cui agli articoli  112-bis,  113  e  128-duodecies  sono
          disposti con  atto  motivato,  previa  contestazione  degli
          addebiti agli interessati da effettuarsi  entro  centoventi
          giorni  dall'accertamento  ovvero  entro   duecentoquaranta
          giorni  se  l'interessato  ha  la  sede  o   la   residenza
          all'estero e valutate  le  deduzioni  da  essi  presentate,
          rispettivamente, nei successivi  quarantacinque  e  novanta
          giorni.  Nello  stesso  termine  gli  interessati   possono
          altresi' chiedere di essere sentiti personalmente. 
              2.  La  tutela  giurisdizionale  davanti   al   giudice
          amministrativo e'  disciplinata  dal  codice  del  processo
          amministrativo. 
              3. [Comma abrogato]. 
              4. Copia della sentenza  del  tribunale  amministrativo
          regionale e' trasmessa, a cura delle  parti,  all'Organismo
          ai fini della pubblicazione, per estratto.".