((Art. 23 novies 
 
                              Procedura 
 
  1. L'Emittente, se intende  emettere  Nuovi  Strumenti  Finanziari,
trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia,  almeno  trenta  giorni
prima della  data  di  sottoscrizione  prevista,  una  richiesta  che
include: 
  a) la delibera del consiglio di amministrazione; 
  b) l'importo della sottoscrizione richiesta; 
  c) il valore nominale iniziale di  ciascuno  strumento  finanziario
emesso; 
  d) la data di sottoscrizione prevista; 
  e) il Piano di cui all'articolo 23-octies, comma 3. 
  2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui  al  precedente
comma, la Banca d'Italia valuta: 
  a) l'adeguatezza del Piano, avendo riguardo anche alla  conformita'
del Piano alla normativa  europea  in  materia  di  aiuti  di  Stato,
secondo quanto previsto dall'articolo 23-octies e dalle  disposizioni
di vigilanza; 
  b) l'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica dell'Emittente; 
  c) il profilo di rischio dell'Emittente; 
  d) le caratteristiche  dei  Nuovi  Strumenti  Finanziari,  la  loro
conformita' al presente decreto e al decreto  previsto  dall'articolo
23-duodecies, la loro computabilita' nel patrimonio di vigilanza; 
  e)  l'ammontare  dei  Nuovi  Strumenti  Finanziari  al   fine   del
conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 23-sexies, comma 1. 
  3. La  Banca  d'Italia  puo'  chiedere  all'Emittente  chiarimenti,
integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il  termine  di
cui al comma 2 e' sospeso. Le valutazioni di  cui  al  comma  2  sono
comunicate all'Emittente e al Ministero. 
  4. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari  da  parte  del
Ministero e' effettuata, per l'ammontare di cui al comma  2,  lettera
e), comunicato  dalla  Banca  d'Italia,  sulla  base  della  positiva
valutazione da parte della stessa degli elementi di cui al comma 2. 
  5. Il Ministero  sottoscrive  i  Nuovi  Strumenti  Finanziari  dopo
l'entrata in vigore del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri di cui all'articolo 23-undecies. 
  6. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti  Finanziari  e'  approvata
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.))