Art. 24 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 11,  3,  comma  16,
((3-bis, comma 6,)) 5, comma 1, 7, comma 21, 21, comma 1, 22 e 23, ad
esclusione del comma 9, del presente provvedimento, pari a  3.780,250
milioni di euro per l'anno 2012, a 10.544 milioni di euro per  l'anno
2013, a 11.157,150 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2014,  che
aumentano a 10.558,328 milioni di euro per l'anno 2013, a  11.207,150
milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno   2014   ai   fini   della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento
netto, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori  entrate
e delle minori spese recate dal presente provvedimento. 
  2. I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle misure del
presente decreto, non utilizzati per la copertura dello  stesso  sono
destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
per l'attuazione del presente decreto.