((Art. 24 bis 
 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Fermo restando il contributo delle regioni a statuto speciale  e
delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  all'azione  di
risanamento cosi' come determinata dagli articoli 15 e 16,  comma  3,
le disposizioni del  presente  decreto  si  applicano  alle  predette
regioni  e  province  autonome  secondo  le  procedure  previste  dai
rispettivi statuti speciali e dalle  relative  norme  di  attuazione,
anche con riferimento agli enti locali delle autonomie  speciali  che
esercitano le funzioni in materia di finanza  locale,  agli  enti  ed
organismi strumentali dei predetti enti  territoriali  e  agli  altri
enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale.))