Art. 16 
 
 
Biglietti di  cancelleria,  comunicazioni  e  notificazioni  per  via
                             telematica 
 
  1. All'articolo 136, primo comma, del codice di  procedura  civile,
le parole: « in carta non bollata » sono soppresse. 
  2. All'articolo 149-bis, secondo comma,  del  codice  di  procedura
civile, dopo le  parole:  «  pubblici  elenchi  »  sono  inserite  le
seguenti: « o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni ». 
  3. All'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione  del  codice
di procedura civile e  disposizioni  transitorie  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al primo comma sono premesse le seguenti parole: « Quando  viene
redatto su supporto cartaceo »; 
  b) al secondo comma le parole « Esse contengono »  sono  sostituite
dalle seguenti: « Il biglietto contiene »; 
  c) al secondo comma le parole « ed  il  nome  delle  parti  »  sono
sostituite dalle  seguenti:  «  il  nome  delle  parti  ed  il  testo
integrale del provvedimento comunicato »; 
  d) dopo il terzo comma e' aggiunto  il  seguente:  «  Quando  viene
trasmesso a mezzo  posta  elettronica  certificata  il  biglietto  di
cancelleria  e'  costituito  dal  messaggio  di   posta   elettronica
certificata, formato ed inviato nel rispetto della  normativa,  anche
regolamentare,  concernente  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei
documenti informatici. ». 
  4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e  le  notificazioni  a
cura  della  cancelleria  sono  effettuate  esclusivamente  per   via
telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata  risultante
da  pubblici  elenchi   o   comunque   accessibili   alle   pubbliche
amministrazioni,   secondo   la   normativa,   anche   regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti  informatici.  Allo  stesso  modo   si   procede   per   le
notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli  articoli
148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del  codice  di  procedura
penale. La relazione di notificazione e' redatta in forma  automatica
dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria. 
  5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili  e'
effettuata solo per estratto con contestuale  messa  a  disposizione,
sul  sito  internet   individuato   dall'amministrazione,   dell'atto
integrale cui il destinatario accede mediante gli  strumenti  di  cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  6. Le notificazioni e comunicazioni ai  soggetti  per  i  quali  la
legge  prevede  l'obbligo  di  munirsi  di  un  indirizzo  di   posta
elettronica certificata, che non  hanno  provveduto  ad  istituire  o
comunicare  il  predetto  indirizzo,  sono  eseguite   esclusivamente
mediante deposito in cancelleria. Le  stesse  modalita'  si  adottano
nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta  elettronica
certificata per cause imputabili al destinatario. 
  7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio  personalmente
la parte il  cui  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  non
risulta da pubblici elenchi, la stessa puo' indicare  l'indirizzo  di
posta  elettronica   certificata   al   quale   vuole   ricevere   le
comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale  caso
le  comunicazioni  e  notificazioni  a  cura  della  cancelleria,  si
effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e  8.  Tutte
le comunicazioni e le notificazioni  alle  pubbliche  amministrazioni
che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri  dipendenti
sono effettuate esclusivamente agli indirizzi  di  posta  elettronica
comunicati a norma del comma 12. 
  8. Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa
non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si  applicano
l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice
di procedura civile e, nei  procedimenti  penali,  si  applicano  gli
articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale. 
  9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia: 
  a) a decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, per  le  comunicazioni  e  le  notificazioni  a  cura  della
cancelleria di cui sono destinatari  i  difensori,  nei  procedimenti
civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello che, alla
predetta data sono gia' stati individuati  dai  decreti  ministeriali
previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.
133; 
b) a decorrere  dal  sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di
   entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
   per le comunicazioni e le notificazioni di cui  alla  lettera  a),
   per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai  tribunali  ed  alle
   corti di appello che alla data di entrata in vigore  del  presente
   decreto  non  sono  stati  individuati  dai  decreti  ministeriali
   previsti dall'articolo 51, comma 2, del  decreto-legge  25  giugno
   2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto
   2008, n. 133; 
c) a decorrere  dal  trecentesimo  giorno  successivo  alla  data  di
   entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
   per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai  commi  4  e  7,
   dirette a  destinatari  diversi  dai  difensori  nei  procedimenti
   civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello; 
d) a decorrere dal quindicesimo  giorno  successivo  a  quello  della
   pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
   dei decreti di cui al comma 10  per  le  notificazioni  a  persona
   diversa dall'imputato a norma degli  articoli  148,  comma  2-bis,
   149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, e per gli
   uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello. 
  10. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, sentiti
l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i
consigli dell'ordine degli avvocati interessati,  il  Ministro  della
giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei  servizi  di
comunicazione, individuando: 
a) gli uffici giudiziari diversi  dai  tribunali  e  dalle  corti  di
   appello  nei  quali  trovano  applicazione  le  disposizioni   del
   presente articolo; 
b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le
   notificazioni  a  persona  diversa  dall'imputato  a  norma  degli
   articoli148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del  codice  di
   procedura penale. 
  11. I commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, sono abrogati. 
  12. Al fine di favorire le comunicazioni e  notificazioni  per  via
telematica  alle  pubbliche   amministrazioni,   le   amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  comunicano  al
Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,  n.  24,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto l'indirizzo di posta  elettronica
certificata conforme a quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni,
a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal
Ministero  della  giustizia  e'  consultabile   solo   dagli   uffici
giudiziari e dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. 
  13. In caso di mancata comunicazione entro il  termine  di  cui  al
comma 12, si applicano i commi 6 e 8. 
  14. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma
1-bis e' aggiunto, in fine,  il  seguente:  «  1-ter.  L'importo  del
diritto di copia, aumentato di dieci volte, e' dovuto  per  gli  atti
comunicati  o  notificati  in  cancelleria  nei  casi   in   cui   la
comunicazione o la notificazione  al  destinatario  non  si  e'  resa
possibile per causa a lui imputabile. ». 
  15. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware  e  software
presso gli uffici giudiziari nonche' per la manutenzione dei relativi
servizi e per  gli  oneri  connessi  alla  formazione  del  personale
amministrativo e' autorizzata  la  spesa  di  euro  1.320.000,00  per
l'anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2013. 
  16. Al relativo onere si provvede con quota  parte  delle  maggiori
entrate  derivanti  dall'applicazione  delle  disposizioni   di   cui
all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.  183,  che
sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata
ed in quello del Ministero della giustizia. 
  17. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.