Art. 22 
 
 
            Direttore generale e vice direttore generale 
 
  1. La Direzione generale per  il  personale  civile  (PERSOCIV)  e'
retta da un dirigente civile del ruolo dei  dirigenti  del  Ministero
della difesa, il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni. 
  2. Il direttore  generale  e'  coadiuvato  da  due  vice  direttori
generali, dei quali uno civile scelto  fra  i  dirigenti  di  seconda
fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa, e  l'altro
militare, nominato con decreto del  Ministro  della  difesa  fra  gli
ufficiali di grado non  inferiore  a  generale  di  brigata  o  grado
corrispondente delle Forze armate. 
  3. Il vice direttore civile o, in  sua  assenza,  quello  militare,
sostituisce il direttore generale in caso di assenza o impedimento  e
ne assolve le funzioni in caso di vacanza della carica.