Art. 17 
 
 
                      Procedimenti sanzionatori 
 
  1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22  febbraio  2000,
n. 28, e del codice di autoregolamentazione di  cui  al  decreto  del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle emanate
dalla  Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo  generale   e   la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi e  di  quelle  dettate  con  il
presente provvedimento sono perseguite  d'ufficio  dall'Autorita'  al
fine dell'adozione  dei  provvedimenti  previsti  dagli  artt.  10  e
11quinquies  della  medesima   legge.   Ciascun   soggetto   politico
interessato puo' comunque denunciare tali violazioni entro il termine
perentorio di dieci giorni dal fatto. 
  2. Il Consiglio nazionale  degli  utenti  presso  l'Autorita'  puo'
denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni del  codice
di  autoregolamentazione  di  cui  al  decreto  del  Ministro   delle
comunicazioni 8 aprile 2004 e delle disposizioni attuative recate dal
presente provvedimento. 
  3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a  mezzo
telefax, all'Autorita', all'emittente privata o  all'editore  cui  la
violazione e' imputata,  al  competente  Comitato  regionale  per  le
comunicazioni della Valle d'Aosta, al gruppo della Guardia di Finanza
nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente
o dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza  provvede
al  ritiro  delle  registrazioni  interessate   dalla   comunicazione
dell'Autorita' o dalla denuncia entro le successive dodici ore. 
  4. La denuncia indirizzata all'Autorita'  e'  procedibile  solo  se
sottoscritta  in  maniera   leggibile   e   se   accompagnata   dalla
documentazione comprovante l'avvenuto invio della  denuncia  medesima
anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma 3. 
  5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilita',  l'indicazione
dell'emittente  e  della  trasmissione,  ovvero  dell'editore  e  del
giornale o periodico, cui  sono  riferibili  le  presunte  violazioni
segnalate,  completa,  rispettivamente,  di  data  e   orario   della
trasmissione, ovvero di data ed edizione,  nonche'  di  una  motivata
argomentazione. 
  6. Qualora la denuncia  non  contenga  gli  elementi  previsti  dai
precedenti commi 4 e 5, l'Autorita', nell'esercizio dei  suoi  poteri
d'ufficio, puo' avviare l'istruttoria ove ad un esame sommario  della
documentazione ricevuta sembri ricorrere  una  possibile  violazione,
dando, comunque, precedenza nella trattazione a quelle immediatamente
procedibili. 
  7. L'Autorita' provvede direttamente alle istruttorie  sommarie  di
cui al comma 1 riguardanti le emittenti radiotelevisive nazionali  ed
editori di giornali e periodici a diffusione nazionale,  mediante  le
proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del Nucleo Speciale
della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorita' stessa.  Adotta
i  propri  provvedimenti  entro   le   quarantotto   ore   successive
all'accertamento  della  violazione  o  alla  denuncia,  fatta  salva
l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da  parte
delle  emittenti  televisive  e  degli   editori,   con   contestuale
informativa all'Autorita'. 
  8.  I  procedimenti  riguardanti  le   emittenti   radiofoniche   e
televisive locali sono istruiti sommariamente dal competente Comitato
regionale per le comunicazioni della Valle  d'Aosta  che  formula  le
relative proposte all'Autorita' secondo quanto previsto al comma 10. 
  9. Il Gruppo della Guardia di Finanza  competente  per  territorio,
ricevuta  la  denuncia  della  violazione  da  parte   di   emittenti
radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1  provvede
entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e
alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di
cui al comma 8, dandone immediato  avviso,  anche  a  mezzo  telefax,
all'Autorita'. 
  10. Il Comitato di cui  al  comma  8  procede  ad  una  istruttoria
sommaria e instaura il contraddittorio con  gli  interessati:  a  tal
fine contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente  gli  interessati
ed acquisisce le eventuali  controdeduzioni  nelle  ventiquattro  ore
successive alla contestazione. Qualora,  allo  scadere  dello  stesso
termine, non si  sia  pervenuti  ad  un  adeguamento,  anche  in  via
compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti
e  supporti  acquisiti,  ivi  incluso  uno   specifico   verbale   di
accertamento,  redatto,  ove  necessario,  in  cooperazione  con   il
competente  Gruppo  della  Guardia  di  Finanza,  all'Autorita'   che
provvede, in  deroga  ai  termini  e  alle  modalita'  procedimentali
previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro  le  quarantotto
ore successive  all'accertamento  della  violazione,  decorrenti  dal
ricevimento degli stessi atti e supporti  da  parte  della  Direzione
servizi  media  -  Ufficio  comunicazione  politica  e  conflitti  di
interessi dell'Autorita' medesima. 
  11.  In  ogni  caso,  il  Comitato  di  cui  al  comma  8   segnala
tempestivamente all'Autorita' le attivita' svolte e la sussistenza di
episodi rilevanti o ripetuti  di  mancata  attuazione  della  vigente
normativa. 
  12. Gli  Ispettorati  Territoriali  del  Ministero  dello  sviluppo
economico  collaborano,  a  richiesta,  con  il  competente  Comitato
regionale per le comunicazioni. 
  13. Le emittenti radiotelevisive private e gli  editori  di  stampa
sono tenuti al  rispetto  delle  disposizioni  dettate  dal  presente
provvedimento, adeguando la propria  attivita'  di  programmazione  e
pubblicazione, nonche' i conseguenti comportamenti. 
  14. L'Autorita' verifica il rispetto dei  propri  provvedimenti  ai
fini previsti dall'art. 1, comma 31 e 32, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, e dall'art. 11quinquies, comma 3,  della  legge  22  febbraio
2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6  novembre  2003,  n.  313.
Accerta, altresi',  l'attuazione  delle  disposizioni  emanate  dalla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza  dei
servizi radiotelevisivi anche per le finalita'  di  cui  all'art.  1,
comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
  15. Nell'ipotesi in cui il  provvedimento  dell'Autorita'  contenga
una misura ripristinatoria della  parita'  di  accesso  ai  mezzi  di
informazione, come individuata dall'art. 10 della legge  22  febbraio
2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive o  gli  editori  di  stampa
quotidiana sono  tenuti  ad  adempiere  nella  prima  trasmissione  o
pubblicazione  utile  e,   comunque,   nel   termine   indicato   nel
provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso. 
  16. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in  applicazione
delle  disposizioni   di   attuazione   dettate   con   il   presente
provvedimento non sono evitabili con il pagamento in  misura  ridotta
previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n.  689.  Esse  si
applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali  sono  state
commesse   le   violazioni,   qualora   ne   venga    accertata    la
responsabilita'. 
  17. L'Autorita',  nell'ipotesi  di  accertamento  delle  violazioni
delle disposizioni recate dalla legge 22  febbraio  2000,  n.  28,  e
dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relative allo  svolgimento  delle
campagne elettorali disciplinate dal presente provvedimento, da parte
di imprese che agiscono  nei  settori  del  sistema  integrato  delle
comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  s),  del  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e che fanno capo al  titolare  di
cariche di governo e ai soggetti di cui all'art. 7,  comma  1,  della
legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sono sottoposte al controllo dei
medesimi, procede all'esercizio della competenza  attribuitale  dalla
legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti
di interesse.