Art. 17 Procedimenti sanzionatori 1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il presente provvedimento sono perseguite d'ufficio dall'Autorita' al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11quinquies della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato puo' comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto. 2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorita' puo' denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle disposizioni attuative recate dal presente provvedimento. 3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all'Autorita', all'emittente privata o all'editore cui la violazione e' imputata, al competente Comitato regionale per le comunicazioni della Valle d'Aosta, al gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorita' o dalla denuncia entro le successive dodici ore. 4. La denuncia indirizzata all'Autorita' e' procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e se accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma 3. 5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonche' di una motivata argomentazione. 6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorita', nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio, puo' avviare l'istruttoria ove ad un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione, dando, comunque, precedenza nella trattazione a quelle immediatamente procedibili. 7. L'Autorita' provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti le emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici a diffusione nazionale, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorita' stessa. Adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori, con contestuale informativa all'Autorita'. 8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali sono istruiti sommariamente dal competente Comitato regionale per le comunicazioni della Valle d'Aosta che formula le relative proposte all'Autorita' secondo quanto previsto al comma 10. 9. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione da parte di emittenti radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1 provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorita'. 10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria e instaura il contraddittorio con gli interessati: a tal fine contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorita' che provvede, in deroga ai termini e alle modalita' procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione, decorrenti dal ricevimento degli stessi atti e supporti da parte della Direzione servizi media - Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi dell'Autorita' medesima. 11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all'Autorita' le attivita' svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa. 12. Gli Ispettorati Territoriali del Ministero dello sviluppo economico collaborano, a richiesta, con il competente Comitato regionale per le comunicazioni. 13. Le emittenti radiotelevisive private e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attivita' di programmazione e pubblicazione, nonche' i conseguenti comportamenti. 14. L'Autorita' verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dall'art. 11quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresi', l'attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalita' di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorita' contenga una misura ripristinatoria della parita' di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive o gli editori di stampa quotidiana sono tenuti ad adempiere nella prima trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine indicato nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso. 16. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione delle disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilita'. 17. L'Autorita', nell'ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relative allo svolgimento delle campagne elettorali disciplinate dal presente provvedimento, da parte di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e che fanno capo al titolare di cariche di governo e ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi, procede all'esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.