Art. 14 Aiuti concedibili 1. Gli interventi del presente decreto possono essere diretti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, a concedere: a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato; b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica; c) aiuti di importanza minore, «de minimis», non soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea di cui all'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nella forma del finanziamento agevolato e, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 18, anche nelle seguenti forme: contributo in conto impianti, contributo in conto capitale, contributo diretto alla spesa, contributo in conto interessi, concessione di garanzia, partecipazione al capitale di rischio, bonus fiscale. 3. La misura degli aiuti e' fissata dai bandi o direttive di cui all'art. 15 in percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto delle intensita' massime stabilite dalla normativa comunitaria. Nel caso in cui le intensita' massime siano espresse in equivalente sovvenzione lordo, questo indica il valore attualizzato dell'aiuto, espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Al fine di verificare il rispetto delle intensita' massime, le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in piu' rate sono attualizzate/rivalutate alla data del provvedimento di concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_ rates.htm. 4. Nel caso in cui le agevolazioni siano erogate in anticipazione, gli anticipi sono soggetti a idonea garanzia bancaria o assicurativa, ovvero a garanzie fornite, attraverso appositi strumenti, dal Ministero o da altri da enti pubblici, anche mediante la trattenuta di una quota pari a una percentuale, fissata dai bandi o direttive di cui all'art. 15, dell'ammontare delle risorse finanziarie destinate alla concessione dell'aiuto.