Art. 14 
 
                          Aiuti concedibili 
 
  1. Gli interventi del presente decreto possono essere diretti,  nel
rispetto della normativa dell'Unione europea, a concedere: 
    a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai  sensi  dell'art.
107, paragrafo 3, lettere a) e  c)  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione  europea,   soggetti   all'obbligo   di   notifica   alla
Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato; 
    b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai  sensi  dell'art.
107, paragrafo 3, lettere a) e  c)  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica; 
    c)  aiuti  di  importanza  minore,  «de  minimis»,  non  soggetti
all'obbligo di notifica alla Commissione europea di cui all'art.  108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  2. Gli aiuti di cui al  comma  1  sono  concessi  nella  forma  del
finanziamento agevolato e, nei  limiti  e  alle  condizioni  previsti
dall'art.  18,  anche  nelle  seguenti  forme:  contributo  in  conto
impianti, contributo  in  conto  capitale,  contributo  diretto  alla
spesa,  contributo  in  conto  interessi,  concessione  di  garanzia,
partecipazione al capitale di rischio, bonus fiscale. 
  3. La misura degli aiuti e' fissata dai bandi o  direttive  di  cui
all'art. 15 in percentuale delle spese  ammissibili  e  nel  rispetto
delle intensita' massime stabilite dalla normativa  comunitaria.  Nel
caso in cui le  intensita'  massime  siano  espresse  in  equivalente
sovvenzione lordo, questo indica il valore  attualizzato  dell'aiuto,
espresso  come  percentuale  del  valore  attualizzato  delle   spese
ammissibili, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Al fine  di
verificare il rispetto delle intensita' massime, le spese ammissibili
e le agevolazioni erogabili in piu' rate sono attualizzate/rivalutate
alla data del provvedimento di concessione. Il tasso di interesse  da
applicare ai fini dell'attualizzazione e'  il  tasso  di  riferimento
applicabile al momento della concessione, determinato a  partire  dal
tasso base fissato dalla Commissione europea e  pubblicato  sul  sito
internet                   all'indirizzo                    seguente:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_
rates.htm. 
  4. Nel caso in cui le agevolazioni siano erogate in  anticipazione,
gli anticipi sono soggetti a idonea garanzia bancaria o assicurativa,
ovvero  a  garanzie  fornite,  attraverso  appositi  strumenti,   dal
Ministero o da altri da enti pubblici, anche mediante  la  trattenuta
di una quota pari a una percentuale, fissata dai bandi o direttive di
cui all'art. 15, dell'ammontare delle risorse  finanziarie  destinate
alla concessione dell'aiuto.