Art. 16 Programmazione e attivazione dei progetti speciali 1. L'attuazione dei Progetti speciali di cui all'art. 13 e' preceduta da una programmazione degli obiettivi effettuata sulla base di un'analisi preliminare delle principali criticita' e delle potenzialita' di sviluppo della singola area tecnologico-produttiva oggetto di intervento, tenuto conto degli scenari economici e tecnico-scientifici possibili. 2. Sulla base degli esiti delle attivita' di cui al comma 1, il Ministero definisce una proposta di Progetto speciale, nella quale, con riferimento all'area tecnologico-produttiva oggetto dell'intervento, sono individuati: a) le principali criticita' riscontrate; b) le potenzialita' di sviluppo; c) gli interventi agevolativi da attuare a carico del Fondo, con le modalita' indicate dall'art. 15; d) le misure di accompagnamento correlate all'attuazione dell'intervento con oneri a carico del Fondo; e) le misure di semplificazione della regolamentazione amministrativa eventualmente necessarie; f) gli interventi infrastrutturali materiali e immateriali eventualmente necessari; g) le motivazioni e i risultati attesi, espressi anche in termini di parametri di valutazione. 3. Il Ministero, acquisito il parere delle associazioni di categoria rappresentative, a livello nazionale, delle imprese e degli altri soggetti interessati all'attuazione del Progetto speciale, sottopone la proposta di cui al comma 2, alla sede stabile di concertazione di cui all'art. 1, comma 846, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche al fine di definire l'eventuale partecipazione finanziaria delle Regioni interessate. 4. La proposta del Progetto speciale e' pubblicata sul sito internet del Ministero al fine di acquisire l'eventuale parere di altri soggetti pubblici e privati potenzialmente interessati. 5. Il Progetto speciale e' approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.