Art. 17 Coordinamento con gli strumenti agevolativi esistenti 1. In sede di prima attuazione, fatto salvo il rispetto dei requisiti, delle priorita' e delle modalita' attuative previste dal presente decreto, le risorse del Fondo possono essere utilizzate, oltre che per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, anche per il finanziamento degli ulteriori interventi non abrogati ai sensi dell'art. 23, comma 7, del decreto-legge n. 83/2012, limitatamente alla concessione delle agevolazioni previste dall'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dai bandi attuativi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 e dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modifiche e integrazioni.