Art. 17 
 
        Coordinamento con gli strumenti agevolativi esistenti 
 
  1. In sede  di  prima  attuazione,  fatto  salvo  il  rispetto  dei
requisiti, delle priorita' e delle modalita' attuative  previste  dal
presente decreto, le risorse del  Fondo  possono  essere  utilizzate,
oltre che per il finanziamento degli interventi di  cui  all'art.  14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, anche per il finanziamento degli
ulteriori interventi non abrogati ai sensi dell'art. 23, comma 7, del
decreto-legge  n.  83/2012,  limitatamente  alla  concessione   delle
agevolazioni previste dall'art. 43 del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, dai bandi attuativi del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 23 luglio 2009 e dalla legge 15  maggio  1989,  n.  181,  e
successive modifiche e integrazioni.