Art. 62
Valore delle firme elettroniche qualificate
e digitali nel tempo
1. Le firme elettroniche qualificate e digitali, ancorche' sia
scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del
sottoscrittore, sono valide se alle stesse e' associabile un
riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione
di dette firme rispettivamente in un momento precedente alla
scadenza, revoca o sospensione del suddetto certificato.