Art. 29 
 
 
            Legge di delegazione europea e legge europea 
 
  1. Lo Stato, le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, nelle  materie  di  propria  competenza  legislativa,  danno
tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi  derivanti
dal diritto dell'Unione europea. 
  2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro  per  gli
affari europei informa con tempestivita' le Camere e, per il  tramite
della Conferenza delle regioni e  delle  province  autonome  e  della
Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e
delle province autonome, le regioni e  le  province  autonome,  degli
atti normativi  e  di  indirizzo  emanati  dagli  organi  dell'Unione
europea. 
  3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro  per  gli
affari europei verifica, con la collaborazione delle  amministrazioni
interessate, lo stato di conformita' dell'ordinamento interno e degli
indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti  di  cui  al
comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni
quattro mesi, anche con riguardo alle  misure  da  intraprendere  per
assicurare tale conformita',  agli  organi  parlamentari  competenti,
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e
le province autonome di Trento e di Bolzano  e  alla  Conferenza  dei
presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province
autonome, per la formulazione di ogni opportuna  osservazione.  Nelle
materie  di  loro  competenza  le  regioni  e  le  province  autonome
verificano  lo  stato  di  conformita'  dei  propri  ordinamenti   in
relazione ai suddetti atti e trasmettono, entro il 15 gennaio di ogni
anno, le risultanze della verifica alla Presidenza del Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento per le politiche europee  con  riguardo  alle
misure da intraprendere. 
  4. All'esito della verifica e tenuto conto  delle  osservazioni  di
cui al comma 3,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  il
Ministro per gli affari europei, di concerto con  il  Ministro  degli
affari esteri e con gli  altri  Ministri  interessati,  entro  il  28
febbraio di ogni anno  presenta  alle  Camere,  previo  parere  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge recante
il titolo: «Delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea», completato
dall'indicazione: «Legge di delegazione europea» seguita dall'anno di
riferimento, e recante i contenuti di cui all'articolo 30, comma 2. 
  5. Con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 30, comma 3, il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro  per  gli  affari
europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri  e  con  gli
altri Ministri interessati, presenta  al  Parlamento  un  disegno  di
legge  recante  il  titolo:  «Disposizioni  per  l'adempimento  degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea»,
completato dall'indicazione: «Legge  europea»  seguita  dall'anno  di
riferimento. 
  6. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) esprimere parere sullo schema dei disegni di legge recanti la
legge europea e la legge di delegazione europea. Decorso  il  termine
di venti giorni dalla richiesta del parere, i disegni di  legge  sono
presentati al Parlamento anche in mancanza di tale parere». 
  7. Il disegno di legge di delegazione europea e' corredato  di  una
relazione  illustrativa,  aggiornata   al   31   dicembre   dell'anno
precedente, in cui il Governo: 
    a)  da'  conto   delle   motivazioni   che   lo   hanno   indotto
all'inclusione delle  direttive  dell'Unione  europea  in  uno  degli
allegati, con specifico riguardo  all'opportunita'  di  sottoporre  i
relativi schemi di atti normativi  di  recepimento  al  parere  delle
competenti Commissioni parlamentari; 
    b) riferisce sullo stato di conformita' dell'ordinamento  interno
al  diritto  dell'Unione  europea  e  sullo  stato  delle   eventuali
procedure  d'infrazione,   dando   conto,   in   particolare,   della
giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea  relativa
alle eventuali inadempienze e violazioni da  parte  della  Repubblica
italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea; 
    c) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite
o da recepire in via amministrativa; 
    d) da' partitamente conto  delle  ragioni  dell'eventuale  omesso
inserimento delle direttive dell'Unione europea  il  cui  termine  di
recepimento e' gia' scaduto e di quelle il cui termine di recepimento
scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti  per
l'esercizio della delega legislativa; 
    e) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite
con regolamento ai  sensi  dell'articolo  35,  nonche'  l'indicazione
degli  estremi  degli  eventuali  regolamenti  di  recepimento   gia'
adottati; 
    f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle  singole
regioni e province autonome si e' provveduto a recepire le  direttive
dell'Unione europea nelle  materie  di  loro  competenza,  anche  con
riferimento a leggi annuali di  recepimento  eventualmente  approvate
dalle regioni e dalle  province  autonome.  L'elenco  e'  predisposto
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e  trasmesso
alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -  Dipartimento  per  le
politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio
di ogni anno. 
  8. Nel caso di ulteriori esigenze di adempimento di obblighi di cui
all'articolo 1,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  il
Ministro per gli affari europei, di concerto con  il  Ministro  degli
affari esteri e con gli altri Ministri interessati,  puo'  presentare
alle Camere, entro il 31 luglio di ogni  anno,  previo  parere  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano,  un  ulteriore  disegno  di
legge recante il titolo: «Delega al Governo per il recepimento  delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione  europea»,
completato dall'indicazione: «Legge di delegazione  europea»  seguita
dall'anno di riferimento e  dalla  dicitura:  «secondo  semestre»,  e
recante i contenuti di cui all'articolo 30, comma 2. Per  il  disegno
di legge di cui al presente comma  non  e'  prescritta  la  relazione
illustrativa di cui al comma 7. 
 
          Note all'art. 29: 
              -  Il  testo  dell'articolo  5   del   citato   decreto
          legislativo n. 281 del 1997, come modificato dalla presente
          legge cosi' recita: 
              «Art. 5 (Rapporti tra regioni e Unione europea).  -  1.
          La  Conferenza  Stato-regioni,  anche  su  richiesta  delle
          regioni e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          si riunisce in apposita sessione almeno due volte  all'anno
          al fine di: 
                a)  raccordare  le  linee  della  politica  nazionale
          relativa all'elaborazione  degli  atti  comunitari  con  le
          esigenze  rappresentate  dalle  regioni  e  dalle  province
          autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di competenza
          di queste ultime; 
                b) esprimere parere sullo schema dei disegni  recanti
          la legge europea e la legge di delegazione europea. Decorso
          il termine di venti giorni dalla richiesta  del  parere,  i
          disegni di legge sono presentati  al  Parlamento  anche  in
          mancanza di tale parere. 
              2. La Conferenza  Stato-regioni  designa  i  componenti
          regionali in seno alla rappresentanza  permanente  italiana
          presso l'Unione europea. Su richiesta dei Presidenti  delle
          regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano  e
          col  consenso  del  Governo,  la  Conferenza  Stato-regioni
          esprime parere sugli schemi di  atti  amministrativi  dello
          Stato che, nelle materie  di  competenza  delle  regioni  o
          delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  danno
          attuazione alle  direttive  comunitarie  ed  alle  sentenze
          della Corte di giustizia delle comunita' europee. 
              3. La Conferenza Stato-regioni favorisce e promuove  la
          cooperazione tra la Cabina di regia nazionale e le  regioni
          e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  al  fine
          della  piena  e  tempestiva  utilizzazione  delle   risorse
          comunitarie destinate all'Italia».