Art. 32 
 
 
           Principi e criteri direttivi generali di delega 
          per l'attuazione del diritto dell'Unione europea 
 
  1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla
legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli  contenuti  nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di  cui  all'articolo  31
sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: 
    a)  le  amministrazioni   direttamente   interessate   provvedono
all'attuazione dei decreti legislativi  con  le  ordinarie  strutture
amministrative, secondo il principio  della  massima  semplificazione
dei procedimenti e delle modalita' di organizzazione e  di  esercizio
delle funzioni e dei servizi; 
    b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti
per i singoli settori interessati dalla normativa  da  attuare,  sono
introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse,  anche
attraverso  il  riassetto  e   la   semplificazione   normativi   con
l'indicazione  esplicita  delle  norme  abrogate,   fatti   salvi   i
procedimenti oggetto  di  semplificazione  amministrativa  ovvero  le
materie oggetto di delegificazione; 
    c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione  europea  non
possono prevedere l'introduzione o  il  mantenimento  di  livelli  di
regolazione superiori  a  quelli  minimi  richiesti  dalle  direttive
stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,
della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti,  ove
necessario per assicurare l'osservanza delle  disposizioni  contenute
nei decreti legislativi,  sono  previste  sanzioni  amministrative  e
penali per le infrazioni alle disposizioni  dei  decreti  stessi.  Le
sanzioni penali, nei limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda  fino  a
150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono  previste,  in  via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano  o
espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti.  In  tali
casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto  per
le infrazioni che  espongano  a  pericolo  o  danneggino  l'interesse
protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che  rechino  un  danno  di  particolare  gravita'.  Nelle
predette ipotesi,  in  luogo  dell'arresto  e  dell'ammenda,  possono
essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53
e seguenti del decreto legislativo 28  agosto  2000,  n.  274,  e  la
relativa competenza del giudice di pace. La  sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a
150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledono o  espongono  a
pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera.
Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le  sanzioni
indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro  entita',
tenendo  conto  della  diversa  potenzialita'  lesiva  dell'interesse
protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di  specifiche
qualita' personali  del  colpevole,  comprese  quelle  che  impongono
particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del
vantaggio patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui  interesse  egli  agisce.  Ove
necessario per assicurare l'osservanza delle  disposizioni  contenute
nei  decreti  legislativi,  sono   previste   inoltre   le   sanzioni
amministrative accessorie della sospensione fino a sei  mesi  e,  nei
casi piu' gravi, della privazione definitiva di  facolta'  e  diritti
derivanti da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo
fine e' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono  o
furono destinate a commettere l'illecito amministrativo  o  il  reato
previsti dai medesimi decreti legislativi, nel  rispetto  dei  limiti
stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera
sono  previste  sanzioni  anche   accessorie   identiche   a   quelle
eventualmente gia'  comminate  dalle  leggi  vigenti  per  violazioni
omogenee  e  di  pari  offensivita'  rispetto  alle  infrazioni  alle
disposizioni  dei  decreti  legislativi.   Nelle   materie   di   cui
all'articolo 117,  quarto  comma,  della  Costituzione,  le  sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni; 
    e) al recepimento di direttive o  all'attuazione  di  altri  atti
dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o  atti  gia'
attuati con legge  o  con  decreto  legislativo  si  procede,  se  la
modificazione  non  comporta  ampliamento  della  materia   regolata,
apportando le corrispondenti modificazioni alla legge  o  al  decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato; 
    f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31
si  tiene  conto  delle  eventuali  modificazioni   delle   direttive
dell'Unione   europea   comunque   intervenute   fino   al    momento
dell'esercizio della delega; 
    g)  quando  si  verifichino  sovrapposizioni  di  competenze  tra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le  competenze  di
piu' amministrazioni  statali,  i  decreti  legislativi  individuano,
attraverso le piu' opportune forme di  coordinamento,  rispettando  i
principi di sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza  e  leale
collaborazione e le competenze  delle  regioni  e  degli  altri  enti
territoriali,  le  procedure  per  salvaguardare  l'unitarieta'   dei
processi decisionali, la trasparenza,  la  celerita',  l'efficacia  e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara  individuazione
dei soggetti responsabili; 
    h)  qualora  non  siano  di  ostacolo  i   diversi   termini   di
recepimento, vengono attuate con  un  unico  decreto  legislativo  le
direttive che riguardano le stesse materie o che comunque  comportano
modifiche degli stessi atti normativi; 
    i) e' assicurata la parita' di trattamento dei cittadini italiani
rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea  e
non puo' essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole  dei
cittadini italiani. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Il testo dell'articolo 14,  commi  24-bis,  24-ter  e
          24-quater  della   legge   28   novembre   2005,   n.   246
          (Semplificazione e riassetto normativo  per  l'anno  2005),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  1  dicembre  2005,  n.
          280, cosi' recita: 
              «Art.  14  (Semplificazione  della   legislazione).   -
          (Omissis). 
              24-bis.  Gli   atti   di   recepimento   di   direttive
          comunitarie  non  possono  prevedere  l'introduzione  o  il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle  direttive  stesse,  salvo  quanto
          previsto al comma 24-quater. 
              24-ter. Costituiscono livelli di regolazione  superiori
          a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie: 
                a) l'introduzione o  il  mantenimento  di  requisiti,
          standard, obblighi e oneri non strettamente  necessari  per
          l'attuazione delle direttive; 
                b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di
          applicazione delle regole rispetto a quanto previsto  dalle
          direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i
          destinatari; 
                c) l'introduzione  o  il  mantenimento  di  sanzioni,
          procedure o meccanismi operativi piu' gravosi  o  complessi
          di quelli strettamente  necessari  per  l'attuazione  delle
          direttive. 
              24-quater.   L'amministrazione    da'    conto    delle
          circostanze eccezionali,  valutate  nell'analisi  d'impatto
          della regolamentazione, in relazione alle  quali  si  rende
          necessario il superamento del livello minimo di regolazione
          comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad  AIR,
          le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di  analisi
          definiti dalle direttive di cui al  comma  6  del  presente
          articolo.». 
              - Il testo del decreto legislativo 28 agosto  2000,  n.
          274 (Disposizioni sulla competenza penale  del  giudice  di
          pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24  novembre  1999,
          n. 468) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  6  ottobre
          2000, n. 234, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 240 del  Codice  penale  cosi'
          recita: 
              «Art. 240  (Confisca).  -  Nel  caso  di  condanna,  il
          giudice puo' ordinare la confisca delle cose che  servirono
          o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che
          ne sono il prodotto o il profitto. 
              E' sempre ordinata la confisca: 
              1. delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 
              2. delle cose, la fabbricazione, l'uso,  il  porto,  la
          detenzione o l'alienazione delle quali  costituisce  reato,
          anche se non e' stata pronunciata condanna. 
              Le disposizioni della  prima  parte  e  del  n.  1  del
          capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene
          a persona estranea al reato. 
              La disposizione del n. 2 non  si  applica  se  la  cosa
          appartiene a persona estranea al reato e la  fabbricazione,
          l'uso, il porto,  la  detenzione  o  l'alienazione  possono
          essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.». 
              - Il testo dell'articolo 20  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689  (Modifiche  al  sistema  penale),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981,  n.  329,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art. 20 (Sanzioni  amministrative  accessorie).  -  In
          vigore dal 19 dicembre 2010 
              L'autorita' amministrativa con  l'ordinanza-ingiunzione
          o il giudice penale con la sentenza di  condanna  nel  caso
          previsto  dall'art.  24,  puo'  applicare,  come   sanzioni
          amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le
          singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando
          esse consistono nella privazione o sospensione di  facolta'
          e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione. 
              Le  sanzioni   amministrative   accessorie   non   sono
          applicabili  fino  a  che  e'  pendente  il   giudizio   di
          opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso
          di  connessione  di  cui  all'art.  24,  fino  a   che   il
          provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo. 
              Le  autorita'  stesse  possono  disporre  la   confisca
          amministrativa delle cose che servirono o furono  destinate
          a commettere la violazione e debbono disporre  la  confisca
          delle cose che ne sono il  prodotto,  sempre  che  le  cose
          suddette appartengano a una delle persone cui  e'  ingiunto
          il pagamento. 
              In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia
          di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro  e  di
          prevenzione degli infortuni sul lavoro, e' sempre  disposta
          la confisca  amministrativa  delle  cose  che  servirono  o
          furono destinate a commettere la violazione  e  delle  cose
          che  ne  sono  il  prodotto,  anche  se  non  venga  emessa
          l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non
          si applica se la cosa appartiene a  persona  estranea  alla
          violazione amministrativa ovvero  quando  in  relazione  ad
          essa e' consentita la messa a norma e quest'ultima  risulta
          effettuata secondo le disposizioni vigenti. 
              E' sempre disposta  la  confisca  amministrativa  delle
          cose, la fabbricazione, l'uso, il porto,  la  detenzione  o
          l'alienazione   delle    quali    costituisce    violazione
          amministrativa,    anche    se     non     venga     emessa
          l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. 
              La disposizione indicata nel comma  precedente  non  si
          applica se la  cosa  appartiene  a  persona  estranea  alla
          violazione amministrativa e  la  fabbricazione,  l'uso,  il
          porto,  la  detenzione  o  l'alienazione   possono   essere
          consentiti mediante autorizzazione amministrativa.». 
              -   Per   i   riferimenti   all'articolo   117    della
          Costituzione, si veda nelle note all'articolo 1.