Art. 33 
 
 
          Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria 
         di violazioni di atti normativi dell'Unione europea 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  la  piena  integrazione  delle  norme
dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le  norme
penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo  ad
adottare, entro la data dalla stessa  fissata,  disposizioni  recanti
sanzioni penali  o  amministrative  per  le  violazioni  di  obblighi
contenuti  in  direttive  europee  attuate  in  via  regolamentare  o
amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee  vigenti,
o  in  regolamenti   dell'Unione   europea   pubblicati   alla   data
dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per
i quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative. 
  2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e'  esercitata
con decreti legislativi adottati  ai  sensi  dell'articolo  14  della
legge 23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari  europei  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri  competenti  per
materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai principi  e
criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d),  della
presente  legge,  a  quelli  specifici  contenuti  nella   legge   di
delegazione europea, qualora indicati. 
  3. Gli schemi di decreto legislativo di cui  al  presente  articolo
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica
per l'espressione del parere da parte  delle  competenti  Commissioni
parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e  9
dell'articolo 31. 
 
          Note all'art. 33: 
              - Per il testo dell'articolo 14 della citata  legge  n.
          400 del 1988, si veda nelle note all'articolo 31.