Art. 35 
 
 
                  Recepimento di direttive europee 
                in via regolamentare e amministrativa 
 
  1. Nelle materie di cui  all'articolo  117,  secondo  comma,  della
Costituzione, gia' disciplinate con legge, ma non coperte da  riserva
assoluta di legge, le direttive dell'Unione  europea  possono  essere
recepite  mediante  regolamento  se  cosi'  dispone   la   legge   di
delegazione europea. Il Governo presenta alle Camere, in allegato  al
disegno di legge di delegazione europea, un  elenco  delle  direttive
per  il  recepimento  delle  quali  chiede  l'autorizzazione  di  cui
all'articolo 30, comma 2, lettera c), della presente legge. 
  2. I regolamenti di cui al  comma  1  del  presente  articolo  sono
emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del  Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli  affari  europei  e
del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con
gli altri  Ministri  interessati.  Con  le  medesime  modalita'  sono
attuate le successive modificazioni delle direttive europee. 
  3. Nelle materie di cui  all'articolo  117,  secondo  comma,  della
Costituzione, non disciplinate dalla legge o da  regolamento  emanato
ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23  agosto  1988,
n. 400, e successive modificazioni,  e  non  coperte  da  riserva  di
legge, le direttive dell'Unione europea possono essere  recepite  con
regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi  dell'articolo
17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, o, ove di  contenuto
non normativo, con atto amministrativo generale da parte del Ministro
con competenza prevalente nella materia, di concerto  con  gli  altri
Ministri interessati. Con  le  medesime  modalita'  sono  attuate  le
successive modificazioni delle direttive europee. 
  4. I regolamenti di cui ai commi da 1 a 3 tengono conto anche delle
eventuali modificazioni della disciplina europea intervenute fino  al
momento della loro adozione  e  si  conformano  alle  seguenti  norme
generali, nel rispetto dei principi e  delle  disposizioni  contenuti
nelle direttive o negli altri atti dell'Unione europea da attuare: 
    a)  individuazione  della  responsabilita'   e   delle   funzioni
attuative  delle  amministrazioni,  nel  rispetto  del  principio  di
sussidiarieta'; 
    b) esercizio dei controlli da parte degli organismi gia' operanti
nel settore e secondo modalita' che assicurino efficacia, efficienza,
sicurezza e celerita'; 
    c)  esercizio  delle  opzioni   previste   dalle   direttive   in
conformita' alle peculiarita' socio-economiche nazionali e  locali  e
alla normativa di settore. 
  5. Ai fini dell'adozione dei regolamenti di  cui  al  comma  2,  le
norme generali regolatrici della materia: 
    a) sono desunte  dalle  direttive  europee  da  recepire,  quando
queste non consentono scelte in  ordine  alle  modalita'  della  loro
attuazione; 
    b) sono dettate dalla legge di  delegazione  europea,  quando  le
direttive europee  da  recepire  consentono  scelte  in  ordine  alle
modalita' della loro attuazione. 
  6. La legge di delegazione europea individua in ogni caso, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni, le norme vigenti da abrogare,  con  effetto
dalla data di entrata in vigore delle  norme  regolamentari.  Con  la
medesima legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie  per
introdurre sanzioni penali o  amministrative  o  per  individuare  le
autorita'  pubbliche  competenti  per  l'esercizio   delle   funzioni
amministrative inerenti all'applicazione della nuova  disciplina.  La
legge  provvede  in  ogni  caso  ove  l'attuazione  delle   direttive
comporti: 
    a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative; 
    b) la previsione di nuove spese o di minori entrate. 
 
          Note all'art. 35: 
              -   Per   i   riferimenti   all'articolo   117    della
          Costituzione, si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Per il testo dell'articolo 17 della citata  legge  n.
          400 del 1988, si veda nelle note all'articolo 2.