Art. 36 
 
 
        Attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea 
 
  1. Agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili,  adottati
dal Consiglio dell'Unione europea  o  dalla  Commissione  europea  in
esecuzione di atti dell'Unione europea gia' recepiti o gia'  efficaci
nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di  cui
all'articolo 117, secondo  comma,  della  Costituzione,  con  decreto
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400,  dal  Ministro  competente  per  materia,  che  ne  da'
tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  o
al Ministro per gli affari europei. 
 
          Note all'art. 36: 
              -   Per   i   riferimenti   all'articolo   117    della
          Costituzione, si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Per il testo dell'articolo 17 della citata  legge  n.
          400 del 1988, si veda nelle note all'articolo 2.