Art. 37 
 
 
Misure   urgenti   per   l'adeguamento   agli   obblighi    derivanti
                dall'ordinamento dell'Unione europea 
 
  1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro  per  gli
affari europei puo' proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei
provvedimenti, anche urgenti,  diversi  dalla  legge  di  delegazione
europea e dalla legge europea, necessari a fronte di  atti  normativi
dell'Unione  europea  o  di  sentenze  della   Corte   di   giustizia
dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure  d'infrazione  nei
confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento,
qualora il termine per provvedervi risulti  anteriore  alla  data  di
presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della
legge europea relativa all'anno di riferimento. 
  2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o  il  Ministro  per  i
rapporti con  il  Parlamento  assume  le  iniziative  necessarie  per
favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al
comma 1.