Art. 39 
 
 
            Relazioni sul mancato o ritardato recepimento 
                        di direttive europee 
 
  1. Nel caso in cui il provvedimento di recepimento di una direttiva
dell'Unione europea non sia stato adottato alla scadenza del  termine
da essa previsto, il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  il
Ministro per gli affari europei, al fine di evitare l'apertura di una
procedura d'infrazione, chiede ai Ministri con competenza  prevalente
nella materia le  motivazioni  del  mancato  esercizio  della  delega
ovvero della mancata o ritardata adozione dei decreti ministeriali  o
dei regolamenti di recepimento e trasmette alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica una relazione che  da'  conto  dei  motivi
addotti  dalle  rispettive  amministrazioni  a  giustificazione   del
ritardo nel recepimento. Il Presidente del Consiglio dei  Ministri  o
il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa altresi'  la
Camera dei deputati e il  Senato  della  Repubblica  sullo  stato  di
recepimento delle direttive da parte delle regioni e  delle  province
autonome nelle materie  di  loro  competenza,  individuate  ai  sensi
dell'articolo 40, comma 5. 
  2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro  per  gli
affari europei riferisce al Consiglio dei Ministri  almeno  ogni  tre
mesi sullo stato del recepimento delle direttive dell'Unione  europea
che risultano in scadenza nei sei mesi successivi e sulle ragioni del
mancato o ritardato recepimento delle direttive, sulla base di quanto
riferito dai Ministri interessati ai sensi del comma 1.