Art. 40 
 
 
            Recepimento delle direttive europee da parte 
               delle regioni e delle province autonome 
 
  1. Le regioni e le province  autonome,  nelle  materie  di  propria
competenza, provvedono al recepimento delle direttive europee. 
  2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome
per recepire le direttive europee nelle materie  di  loro  competenza
legislativa  recano  nel  titolo  il  numero   identificativo   della
direttiva  recepita  e  sono  immediatamente  trasmessi   per   posta
certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le politiche europee, fermo restando quanto previsto all'articolo
29, comma 7, lettera f). 
  3.  Ai  fini  di  cui  all'articolo  117,   quinto   comma,   della
Costituzione, le disposizioni legislative adottate  dallo  Stato  per
l'adempimento  degli  obblighi  derivanti  dal  diritto   dell'Unione
europea, nelle materie di  competenza  legislativa  delle  regioni  e
delle province autonome, si  applicano,  per  le  regioni  e  per  le
province autonome, alle condizioni e  secondo  la  procedura  di  cui
all'articolo 41 della presente legge. 
  4. Per le direttive europee, nelle materie di cui all'articolo 117,
secondo comma, della Costituzione, il  Governo  indica  i  criteri  e
formula le direttive ai quali si devono  attenere  le  regioni  e  le
province  autonome  ai  fini  del  soddisfacimento  di  esigenze   di
carattere  unitario,  del   perseguimento   degli   obiettivi   della
programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli
obblighi internazionali. Tale funzione, fuori dei  casi  in  cui  sia
esercitata con legge o con atto avente forza di legge o,  sulla  base
della legge europea, con  i  regolamenti  previsti  dall'articolo  35
della  presente  legge,  e'  esercitata  mediante  deliberazione  del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio  dei
Ministri o del Ministro  per  gli  affari  europei,  d'intesa  con  i
Ministri competenti secondo le modalita' di cui all'articolo 8  della
legge 15 marzo 1997, n. 59. 
  5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro  per  gli
affari europei ogni  sei  mesi  informa  le  Camere  sullo  stato  di
recepimento delle direttive europee da parte delle  regioni  e  delle
province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalita'
di individuazione di tali direttive da definire con accordo  in  sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. A tal  fine  la  Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per  le  politiche  europee
convoca annualmente le regioni e  le  province  autonome  nell'ambito
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, nella  sessione  europea
dedicata alla predisposizione del disegno  di  legge  di  delegazione
europea e del disegno di legge europea di cui all'articolo 29. 
 
          Note all'art. 40: 
              -   Per   i   riferimenti   all'articolo   117    della
          Costituzione, si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Il testo dell'articolo 8 della legge 15  marzo  1997,
          n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni  e
          compiti alle regioni ed enti locali, per la  riforma  della
          Pubblica   Amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa), pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  17
          marzo 1997, n. 63, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 8. - 1. Gli atti  di  indirizzo  e  coordinamento
          delle  funzioni  amministrative  regionali,  gli  atti   di
          coordinamento  tecnico,  nonche'  le   direttive   relative
          all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa
          intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, o con la singola regione interessata. 
              2. Qualora nel termine di quarantacinque  giorni  dalla
          prima consultazione l'intesa non sia stata  raggiunta,  gli
          atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione  del
          Consiglio dei ministri,  previo  parere  della  Commissione
          parlamentare per le questioni regionali da esprimere  entro
          trenta giorni dalla richiesta. 
              3. In caso di urgenza il Consiglio  dei  ministri  puo'
          provvedere senza l'osservanza delle  procedure  di  cui  ai
          commi 1 e 2. I provvedimenti  in  tal  modo  adottati  sono
          sottoposti all'esame degli organi di cui ai  commi  1  e  2
          entro  i  successivi  quindici  giorni.  Il  Consiglio  dei
          ministri e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in  ordine
          ai quali siano stati espressi pareri negativi. 
              4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli  atti  di
          coordinamento tecnico, nonche' le  direttive  adottate  con
          deliberazione del Consiglio dei  ministri,  sono  trasmessi
          alle competenti Commissioni parlamentari. 
              5. Sono abrogate le seguenti  disposizioni  concernenti
          funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato: 
                a) l'art. 3 L. 22 luglio 1975, n. 382; 
                b) l'art. 4, secondo  comma,  del  D.P.R.  24  luglio
          1977, n.  616  ,  il  primo  comma  del  medesimo  articolo
          limitatamente alle  parole  da:  «nonche'  la  funzione  di
          indirizzo» fino a:  «n.  382»  e  alle  parole  «e  con  la
          Comunita' economica europea», nonche' il  terzo  comma  del
          medesimo articolo, limitatamente alle  parole:  «impartisce
          direttive per  l'esercizio  delle  funzioni  amministrative
          delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed»; 
                c) l'art. 2, comma 3, lettera d), della L. 23  agosto
          1988, n. 400 , limitatamente  alle  parole:  «gli  atti  di
          indirizzo  e  coordinamento  dell'attivita'  amministrativa
          delle  regioni   e,   nel   rispetto   delle   disposizioni
          statutarie,  delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
          province autonome di Trento e Bolzano»; 
                d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23
          agosto 1988, n. 400 , limitatamente alle parole: «anche per
          quanto  concerne  le  funzioni  statali  di   indirizzo   e
          coordinamento»; 
                e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12
          gennaio 1991, n. 13. 
              6. E' soppresso l'ultimo periodo della lettera  a)  del
          primo comma dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n.
          281.».