Art. 41 
 
 
                   Poteri sostitutivi dello Stato 
 
  1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 117, quinto comma,
e 120, secondo  comma,  della  Costituzione,  fermo  restando  quanto
previsto  dal  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.   281,   i
provvedimenti di attuazione degli atti  dell'Unione  europea  possono
essere adottati dallo Stato nelle materie di  competenza  legislativa
delle regioni e delle province autonome  al  fine  di  porre  rimedio
all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione  ad  atti
dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti  statali  adottati
si applicano, per le regioni e per le province autonome  nelle  quali
non sia ancora in vigore  la  relativa  normativa  di  attuazione,  a
decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque efficacia
dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti  di  attuazione  di
ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti statali recano
l'esplicita  indicazione  della   natura   sostitutiva   del   potere
esercitato e  del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in  essi
contenute. I predetti atti normativi sono  sottoposti  al  preventivo
esame della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  2. Nei casi  di  cui  all'articolo  37,  qualora  gli  obblighi  di
adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea
riguardino materie di competenza legislativa o  amministrativa  delle
regioni e delle province autonome, il Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri o il Ministro  per  gli  affari  europei  informa  gli  enti
interessati assegnando un termine per provvedere e,  ove  necessario,
chiede che la questione sia  sottoposta  all'esame  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano  per  concordare  le  iniziative  da
assumere. In caso di mancato  tempestivo  adeguamento  da  parte  dei
suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
per gli affari europei propone al Consiglio dei Ministri le opportune
iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui  agli
articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione,
ai sensi del comma 1 del presente articolo e delle altre disposizioni
vigenti in materia. 
 
          Note all'art. 41: 
              -   Per   i   riferimenti   all'articolo   117    della
          Costituzione, si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Il testo dell'articolo 120 della  Costituzione  cosi'
          recita: 
              «Art. 120. - La Regione  non  puo'  istituire  dazi  di
          importazione o esportazione o transito tra le Regioni,  ne'
          adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo  la
          libera circolazione delle  persone  e  delle  cose  tra  le
          Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro  in
          qualunque parte del territorio nazionale. 
              Il Governo puo' sostituirsi  a  organi  delle  Regioni,
          delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
          caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
          o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave  per
          l'incolumita' e la sicurezza  pubblica,  ovvero  quando  lo
          richiedono la tutela dell'unita'  giuridica  o  dell'unita'
          economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
          delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali,
          prescindendo dai confini territoriali dei  governi  locali.
          La legge definisce le procedure  atte  a  garantire  che  i
          poteri  sostitutivi  siano  esercitati  nel  rispetto   del
          principio  di  sussidiarieta'  e  del  principio  di  leale
          collaborazione.». 
              -  Per  i  riferimenti  normativi  del  citato  decreto
          legislativo n. 281  del  1997,  si  veda  nelle  note  all'
          articolo 2.