Art. 14 
 
 
         Principio dell'equilibrio del bilancio dello Stato 
 
  1. L'equilibrio del bilancio dello Stato corrisponde ad  un  valore
del saldo netto  da  finanziare  o  da  impiegare  coerente  con  gli
obiettivi programmatici di cui all'articolo 3, comma 3. 
  2. La legge di bilancio indica il valore di  cui  al  comma  1  per
ciascuno degli anni del triennio di riferimento. 
  3. I nuovi o maggiori  oneri  derivanti  dalla  legge  di  bilancio
devono risultare compatibili con il rispetto dell'equilibrio  tra  le
entrate  e  le  spese  del  bilancio  stesso,  determinato  ai  sensi
dell'articolo 3 e del comma 1 del presente articolo. 
  4. Il rendiconto generale dello Stato  indica  il  saldo  netto  da
finanziare effettivamente conseguito nell'anno di riferimento  e  da'
autonoma evidenza degli  eventuali  scostamenti  rispetto  al  valore
indicato dalla  legge  di  bilancio  ai  sensi  del  comma  2.  Nella
relazione allegata al disegno di legge recante il rendiconto generale
dello Stato sono evidenziate le ragioni dello scostamento rispetto al
valore indicato dalla legge di bilancio, tenendo  anche  conto  delle
eventuali  variazioni  derivanti  dall'applicazione  delle  procedure
statistiche  relative  al  calcolo  del  saldo  strutturale  previste
dall'ordinamento dell'Unione europea.