Art. 14
Principio dell'equilibrio del bilancio dello Stato
1. L'equilibrio del bilancio dello Stato corrisponde ad un valore
del saldo netto da finanziare o da impiegare coerente con gli
obiettivi programmatici di cui all'articolo 3, comma 3.
2. La legge di bilancio indica il valore di cui al comma 1 per
ciascuno degli anni del triennio di riferimento.
3. I nuovi o maggiori oneri derivanti dalla legge di bilancio
devono risultare compatibili con il rispetto dell'equilibrio tra le
entrate e le spese del bilancio stesso, determinato ai sensi
dell'articolo 3 e del comma 1 del presente articolo.
4. Il rendiconto generale dello Stato indica il saldo netto da
finanziare effettivamente conseguito nell'anno di riferimento e da'
autonoma evidenza degli eventuali scostamenti rispetto al valore
indicato dalla legge di bilancio ai sensi del comma 2. Nella
relazione allegata al disegno di legge recante il rendiconto generale
dello Stato sono evidenziate le ragioni dello scostamento rispetto al
valore indicato dalla legge di bilancio, tenendo anche conto delle
eventuali variazioni derivanti dall'applicazione delle procedure
statistiche relative al calcolo del saldo strutturale previste
dall'ordinamento dell'Unione europea.