Art. 15 
 
 
                  Contenuto della legge di bilancio 
 
  1. Il disegno di legge di bilancio reca disposizioni in materia  di
entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative,  funzionali
a realizzare gli obiettivi programmatici indicati  dai  documenti  di
programmazione economica e finanziaria e le previsioni di  entrata  e
di spesa formate sulla base della legislazione vigente. Il disegno di
legge di bilancio, articolato in due sezioni, costituisce la base per
la gestione finanziaria dello Stato. 
  2. La prima sezione contiene, per il periodo compreso nel  triennio
di riferimento, le disposizioni in materia di entrata e di  spesa  di
cui al comma 1, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio
considerato dal bilancio. In particolare essa contiene,  in  distinti
articoli, con riferimento sia alle  dotazioni  di  competenza  sia  a
quelle di cassa, il saldo netto da finanziare, definito  in  coerenza
con quanto previsto all'articolo 14, e il livello massimo del ricorso
al mercato finanziario. Non possono essere previste norme di  delega,
di carattere ordinamentale o organizzatorio, ne' interventi di natura
localistica o microsettoriale. 
  3. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio contiene  le
previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e
di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto
dei parametri economici  indicati  nei  documenti  di  programmazione
finanziaria e di  bilancio  e  delle  proposte  di  rimodulazioni  da
introdurre alle condizioni e nei limiti previsti  dalla  legge  dello
Stato, apportando a tali previsioni, alle quali viene  in  ogni  caso
assicurata autonoma evidenza  contabile,  le  variazioni  determinate
dalla prima sezione del disegno di legge. 
  4. La seconda sezione contiene, nell'ordine di presentazione  e  di
votazione, in distinti articoli, lo stato di previsione dell'entrata,
gli stati di previsione della  spesa  distinti  per  Ministeri  e  il
quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio. Con apposito
articolo e' annualmente stabilito l'importo massimo di  emissione  di
titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto dell'importo  di
quelli da rimborsare. 
  5. Le entrate sono ripartite in titoli, in base alla natura o  alla
provenienza dei  cespiti,  entrate  ricorrenti  e  non  ricorrenti  e
tipologie, ai fini dell'accertamento dei cespiti. Per  la  spesa,  il
bilancio si articola  in  missioni,  che  rappresentano  le  funzioni
principali  e  gli  obiettivi  strategici,  e  in  programmi,   quali
aggregati  diretti  al   perseguimento   degli   obiettivi   definiti
nell'ambito delle missioni.  Le  unita'  di  voto  parlamentare  sono
costituite, per le entrate, dalle tipologie  e,  per  la  spesa,  dai
programmi. 
  6. Il disegno di legge di bilancio  e'  accompagnato  da  una  nota
tecnico-illustrativa. La nota e' un documento conoscitivo di raccordo
tra il disegno di legge di  bilancio  e  il  conto  consolidato,  che
espone i contenuti del medesimo disegno di legge, i suoi effetti  sui
saldi  di  finanza  pubblica  e   i   criteri   utilizzati   per   la
quantificazione degli stessi. 
  7. Le modifiche normative contenute nella prima sezione del disegno
di legge di bilancio e le proposte di rimodulazione  contenute  nella
seconda  sezione  relative  a  ciascuno  stato  di  previsione   sono
corredate  di  una  relazione  tecnica  sulla  quantificazione  degli
effetti recati  da  ciascuna  disposizione,  nonche'  sulle  relative
coperture.  Alla  relazione  tecnica   e'   allegato   un   prospetto
riepilogativo degli effetti finanziari di  ciascuna  disposizione  ai
fini del saldo netto da finanziare  del  bilancio  dello  Stato,  del
saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche  e  dell'indebitamento
netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. 
  8. Con legge dello Stato e' disciplinato il progressivo superamento
delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o
conti correnti di  tesoreria  e  la  conseguente  riconduzione  delle
relative risorse finanziarie al bilancio dello Stato. 
  9. Con il disegno di legge di assestamento, da predisporre  secondo
il criterio  della  legislazione  vigente,  possono  essere  adottate
variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie, anche  relative
a unita' di voto diverse, alle condizioni e nei limiti previsti dalla
legge dello Stato. 
  10. Con  legge  dello  Stato  sono  disciplinate  le  modalita'  di
attuazione del presente articolo.