Art. 15
Contenuto della legge di bilancio
1. Il disegno di legge di bilancio reca disposizioni in materia di
entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative, funzionali
a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dai documenti di
programmazione economica e finanziaria e le previsioni di entrata e
di spesa formate sulla base della legislazione vigente. Il disegno di
legge di bilancio, articolato in due sezioni, costituisce la base per
la gestione finanziaria dello Stato.
2. La prima sezione contiene, per il periodo compreso nel triennio
di riferimento, le disposizioni in materia di entrata e di spesa di
cui al comma 1, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio
considerato dal bilancio. In particolare essa contiene, in distinti
articoli, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a
quelle di cassa, il saldo netto da finanziare, definito in coerenza
con quanto previsto all'articolo 14, e il livello massimo del ricorso
al mercato finanziario. Non possono essere previste norme di delega,
di carattere ordinamentale o organizzatorio, ne' interventi di natura
localistica o microsettoriale.
3. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio contiene le
previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e
di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto
dei parametri economici indicati nei documenti di programmazione
finanziaria e di bilancio e delle proposte di rimodulazioni da
introdurre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge dello
Stato, apportando a tali previsioni, alle quali viene in ogni caso
assicurata autonoma evidenza contabile, le variazioni determinate
dalla prima sezione del disegno di legge.
4. La seconda sezione contiene, nell'ordine di presentazione e di
votazione, in distinti articoli, lo stato di previsione dell'entrata,
gli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri e il
quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio. Con apposito
articolo e' annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di
titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto dell'importo di
quelli da rimborsare.
5. Le entrate sono ripartite in titoli, in base alla natura o alla
provenienza dei cespiti, entrate ricorrenti e non ricorrenti e
tipologie, ai fini dell'accertamento dei cespiti. Per la spesa, il
bilancio si articola in missioni, che rappresentano le funzioni
principali e gli obiettivi strategici, e in programmi, quali
aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti
nell'ambito delle missioni. Le unita' di voto parlamentare sono
costituite, per le entrate, dalle tipologie e, per la spesa, dai
programmi.
6. Il disegno di legge di bilancio e' accompagnato da una nota
tecnico-illustrativa. La nota e' un documento conoscitivo di raccordo
tra il disegno di legge di bilancio e il conto consolidato, che
espone i contenuti del medesimo disegno di legge, i suoi effetti sui
saldi di finanza pubblica e i criteri utilizzati per la
quantificazione degli stessi.
7. Le modifiche normative contenute nella prima sezione del disegno
di legge di bilancio e le proposte di rimodulazione contenute nella
seconda sezione relative a ciascuno stato di previsione sono
corredate di una relazione tecnica sulla quantificazione degli
effetti recati da ciascuna disposizione, nonche' sulle relative
coperture. Alla relazione tecnica e' allegato un prospetto
riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai
fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del
saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento
netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.
8. Con legge dello Stato e' disciplinato il progressivo superamento
delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o
conti correnti di tesoreria e la conseguente riconduzione delle
relative risorse finanziarie al bilancio dello Stato.
9. Con il disegno di legge di assestamento, da predisporre secondo
il criterio della legislazione vigente, possono essere adottate
variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie, anche relative
a unita' di voto diverse, alle condizioni e nei limiti previsti dalla
legge dello Stato.
10. Con legge dello Stato sono disciplinate le modalita' di
attuazione del presente articolo.