Art. 39 
 
Comunicazione  di  informazioni,  segreto  professionale  e   accesso
                          all'informazione 
 
  1. Tutte le decisioni e le comunicazioni concernenti la quantita' e
l'assegnazione delle quote, nonche' il monitoraggio, la comunicazione
e la  verifica  delle  emissioni  sono  immediatamente  divulgate  in
maniera sistematica garantendo un  accesso  non  discriminatorio,  ad
eccezione delle informazioni coperte da segreto professionale che non
possono essere divulgate tranne nei casi previsti dalla legge,  dalle
regolamentazioni o dalle disposizioni amministrative applicabili. 
  2.  Le  decisioni  concernenti  l'assegnazione   delle   quote   di
emissioni, le informazioni sulle attivita'  di  progetto  alle  quali
l'Italia partecipa o per le  quali  autorizza  la  partecipazione  di
entita' private o pubbliche, nonche'  le  notifiche  delle  emissioni
previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra  e
che  sono  detenute  dall'autorita'  competente   vengono   messe   a
disposizione del pubblico ai sensi del decreto legislativo 19  agosto
2005, n. 195, e  successive  modificazioni,  e  dei  regolamenti  sui
registri. 
 
          Note all'art. 39: 
              Il  decreto  legislativo  19  agosto   2005,   n.   195
          (Attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del
          pubblico all'informazione ambientale) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.