Art. 39 Comunicazione di informazioni, segreto professionale e accesso all'informazione 1. Tutte le decisioni e le comunicazioni concernenti la quantita' e l'assegnazione delle quote, nonche' il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni sono immediatamente divulgate in maniera sistematica garantendo un accesso non discriminatorio, ad eccezione delle informazioni coperte da segreto professionale che non possono essere divulgate tranne nei casi previsti dalla legge, dalle regolamentazioni o dalle disposizioni amministrative applicabili. 2. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attivita' di progetto alle quali l'Italia partecipa o per le quali autorizza la partecipazione di entita' private o pubbliche, nonche' le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dall'autorita' competente vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e successive modificazioni, e dei regolamenti sui registri.
Note all'art. 39: Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.