Art. 42 Istituzione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra 1. E' istituito, il 'Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra', conformemente a quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, all'articolo 5.1 del Protocollo di Kyoto e dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici. 2. L'ISPRA e' responsabile della realizzazione, della gestione e dell'archiviazione dei dati dell'Inventario nazionale dei gas serra, della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualita'. 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' responsabile dell'approvazione, dell'aggiornamento annuale dell'Inventario nazionale dei gas serra, nonche' della sua trasmissione agli organismi della Convenzione - quadro sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto. 4. L'ISPRA predispone, aggiorna annualmente e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un progetto per l'organizzazione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei gas serra, conformemente a quanto stabilito dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione - quadro sui cambiamenti climatici. 5. Sulla base del progetto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva l'organizzazione del Sistema nazionale, nonche' i successivi aggiornamenti. 6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.