Art. 42 
 
Istituzione   del   Sistema   nazionale    per    la    realizzazione
               dell'Inventario nazionale dei gas serra 
 
  1.  E'  istituito,  il  'Sistema  nazionale  per  la  realizzazione
dell'Inventario nazionale dei  gas  serra',  conformemente  a  quanto
stabilito all'articolo 4, paragrafo 4,  della  decisione  2004/280/CE
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  dell'11  febbraio  2004,
all'articolo 5.1 del Protocollo di Kyoto e dalla  decisione  19/CMP.1
della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici. 
  2. L'ISPRA e' responsabile della realizzazione,  della  gestione  e
dell'archiviazione dei dati dell'Inventario nazionale dei gas  serra,
della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma
di controllo e di garanzia della qualita'. 
  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare e' responsabile  dell'approvazione,  dell'aggiornamento  annuale
dell'Inventario  nazionale  dei  gas   serra,   nonche'   della   sua
trasmissione  agli  organismi  della   Convenzione   -   quadro   sui
cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto. 
  4.  L'ISPRA  predispone,  aggiorna  annualmente  e   trasmette   al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  un
progetto  per  l'organizzazione  del   Sistema   nazionale   per   la
realizzazione dell'Inventario Nazionale dei gas serra,  conformemente
a quanto stabilito  dalla  decisione  19/CMP.1  della  Convenzione  -
quadro sui cambiamenti climatici. 
  5. Sulla  base  del  progetto  di  cui  al  comma  4,  il  Ministro
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  approva
l'organizzazione  del  Sistema  nazionale,   nonche'   i   successivi
aggiornamenti. 
  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici
interessati  provvedono  ad  attuare  le  disposizioni  del  presente
articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
a legislazione vigente.