Art. 44 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Fino alla data di istituzione del Comitato di cui all'articolo 4
resta in vigore l'articolo 3-bis del  decreto  legislativo  4  aprile
2006, n. 216. Fino a tale data il Comitato di cui all'articolo  3-bis
del decreto legislativo n. 216 del 2006 svolge i  compiti  attribuiti
dal presente decreto al  Comitato  di  cui  all'articolo  4,  nonche'
quelli di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162. 
 
          Note all'art. 44: 
              Per la direttiva 2003/87/CE, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Per il testo dell'articolo 3- bis  del  citato  decreto
          legislativo n. 216 del 2006, si veda nelle note all'art. 3. 
              Per il decreto legislativo 14 settembre 2011,  162,  si
          veda nelle note alle premesse.