Art. 44 Disposizioni transitorie 1. Fino alla data di istituzione del Comitato di cui all'articolo 4 resta in vigore l'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216. Fino a tale data il Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006 svolge i compiti attribuiti dal presente decreto al Comitato di cui all'articolo 4, nonche' quelli di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.
Note all'art. 44: Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse. Per il testo dell'articolo 3- bis del citato decreto legislativo n. 216 del 2006, si veda nelle note all'art. 3. Per il decreto legislativo 14 settembre 2011, 162, si veda nelle note alle premesse.