Art. 45 Disposizioni finali 1. I riferimenti al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, contenuti nella normativa vigente devono intendersi riferiti al presente decreto. 2. I riferimenti al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, contenuti nella normativa vigente devono intendersi riferiti al Comitato di cui all'articolo 4. 3. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni.
Note all'art. 45: Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse. Per il testo dell'articolo 3- bis del citato decreto legislativo n. 216 del 2006, si veda nelle note all'art. 3. Per il decreto legislativo 14 settembre 2011, 162, si veda nelle note alle premesse.