Art. 45 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. I riferimenti al decreto legislativo 4 aprile 2006,  n.  216,  e
successive modificazioni, contenuti nella  normativa  vigente  devono
intendersi riferiti al presente decreto. 
  2. I riferimenti  al  Comitato  nazionale  per  la  gestione  della
direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle  attivita'  di  progetto
del Protocollo di  Kyoto,  di  cui  all'articolo  3-bis  del  decreto
legislativo 4  aprile  2006,  n.  216,  e  successive  modificazioni,
contenuti nella  normativa  vigente  devono  intendersi  riferiti  al
Comitato di cui all'articolo 4. 
  3. Sono fatti salvi gli  effetti  dei  provvedimenti  adottati  dal
Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE  e  per
il supporto delle attivita' di progetto del Protocollo  di  Kyoto  di
cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 45: 
              Per la direttiva 2003/87/CE, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Per il testo dell'articolo 3- bis  del  citato  decreto
          legislativo n. 216 del 2006, si veda nelle note all'art. 3. 
              Per il decreto legislativo 14 settembre 2011,  162,  si
          veda nelle note alle premesse.