Art. 32 
 
 
       Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei  servizi  o
il  documento  contenente  gli  standard  di  qualita'  dei   servizi
pubblici. 
  2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli
utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5,
pubblicano: 
  a)  i  costi  contabilizzati,  evidenziando  quelli  effettivamente
sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato  e
il relativo andamento nel tempo; 
  b)  i  tempi  medi  di  erogazione  dei  servizi,  con  riferimento
all'esercizio finanziario precedente.